Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9081 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), T.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato SPOSATO FRANCESCO, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

ALBERTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.I., T.P., TI.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4352/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato FRANCESCO SPOSATO, difensore delle ricorrenti, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita copia dell’atto di

ricorso notificato a T.P., TI.AL. e

B.I. come da Ordinanza di questa Corte del 05/11/2009;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del marzo 2001 A., V., Al. e T.P. ed B.I. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma T.M. esponendo che in data (OMISSIS) T.V. che con testamento olografo del 20-5-2000 aveva nominato sua erede universale la sorella T.M..

Gli attori, rilevato che il testamento non era stato sottoscritto dalla testatrice ed aggiunto che comunque quest’ultima era affetta da incapacita’ di intendere e di volere, chiedevano accertarsi la falsita’ o la nullita’ del testamento, e determinarsi il valore dell’asse ereditario con la sua divisione secondo le quote di legge per gli eredi legittimi.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse richieste.

Il Tribunale adito con sentenza dell’8-5-2003 rigettava le domande attrici.

Proposta impugnazione da parte di A., V., Al. e T.P. ed B.I. cui resisteva T.M. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 23/10/2007 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza T.A. e T. V. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi cui T.M. ha resistito con controricorso; le ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Questa Corte all’udienza del 5-11-2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ti.Al., T. P. ed B.I. concedendo a tal fine il termine di giorni sessanta ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Le ricorrenti hanno dato esecuzione a tale ordinanza; le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 61, 191, 195 c.p.c. dell’art. 115 disp. att. c.p.c. degli artt. 602 e 606 c.c. nonche’ vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver considerato valido il testamento olografo per cui e’ causa nonostante la relativa sottoscrizione fosse stata accertata apocrifa da parte del c.t.u..

Tali conclusioni erano state assunte all’esito di un esame comparativo di nove firme della “de cuius” tutte apposte in atti pubblici con relativa autentica; inoltre nella stessa relazione peritale si era altresi’ tenuto conto della degradazione delle cellule nervose dovute all’eta’ ed alla patologia da cui era affetta T.V., ricoverata per lunghi periodi in ospedale per il morbo di Parkinson, circostanza che secondo il c.t.u. escludeva l’ipotesi di qualsiasi miglioramento in futuro della grafia.

Pertanto il giudice di appello erroneamente aveva attribuito a due firme di comparazione della T. dell’aprile 2000 una pretesa maggiore incisivita’ rispetto ad altre precedenti, incisivita’ ritenuta simile a quella che caratterizzava la firma apposta in calce al testamento olografo; in realta’ tale valutazione si poneva in palese ed immotivato contrasto con quanto ritenuto dalla c.t.u., che aveva invece evidenziato una omogeneita’ di tutte le firme di T.V. dal 1996 al 2000, e che era giunta a ritenere apocrifa la firma in calce al suddetto testamento all’esito di un suo verificato contrasto con le altre firme offerte in comparazione anche sulla base di specifici parametri tecnici quali la capacita’ grafica, il movimento, l’allineamento, la pendenza assiale ed il curvilineo.

Inoltre i ricorrenti rilevano che erroneamente la sentenza impugnata ha basato il suo convincimento anche sulla deposizione del teste B.V., qualificato ex convivente di T.V..

Premesso che in realta’ il B.V. si era dichiarato convivente della “de cuius”, essi sostengono che il teste non era completamente indifferente all’esito della presente controversia, essendo per lui piu’ facile, ai fini di ottenere un vantaggio economico, raggiungere un accordo con una sola persona (ovvero la beneficiaria T. M.), invece che con cinque eredi legittimi; se poi al contrario egli non era piu’ convivente della T., se ne doveva dedurre, data la rottura del rapporto, che non trovavano giustificazioni le visite del B.V. alla “de cuius” in casa della sorella di lei T.M..

La censura e’ infondata.

La Corte territoriale, premesso che le conclusioni della perizia calligrafica d’ufficio circa l’apocrifia della firma di T. V. apposta in calce al testamento olografo del 20-5-2000 erano suffragate dall’esame soltanto di scritture comparative rappresentate da firme di T.V., e ritenuto per altro verso che quest’ultima, pur essendo affetta dal morbo di Parkinson, non presentava in maniera marcata il classico tremore della mano, ha attribuito rilievo al fatto che, tra le firme offerte in comparazione, ve ne erano due poste in calce ad una procura speciale del 27-4-2000, risalenti quindi ad un tempo prossimo alla redazione del testamento per cui e’ causa, che presentavano entrambe un tratto piu’ incisivo rispetto ad altre risalenti al 1998, cosicche’ non si poteva sotto tale profilo considerare falso il testamento “de quo”, atteso altresi’ che nella cartella clinica del (OMISSIS) si dava atto dell’assenza di tremori della testatrice agli arti superiori.

Il giudice di appello ha poi valorizzato la deposizione del teste B.V., ex convivente della defunta, il quale aveva dichiarato che, recandosi a trovare T.V. in casa della sorella M. che l’aveva accudita negli ultimi mesi di vita, l’aveva vista scrivere il testamento che gli era stato mostrato in udienza.

Orbene alla luce di tali argomentazioni si deve osservare che, avendo la sentenza impugnata indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ed avendo altresi’ motivatamente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni di cui alla menzionata perizia grafica, si e’ in presenza di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove in effetti i ricorrenti si limitano sostanzialmente a prospettare una ricostruzione ad essi piu’ favorevole della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, ovvero la falsita’ della firma di T.V. in calce al testamento per cui e’ causa, trascurando di considerare i poteri in proposito riservati al giudice di merito circa la valutazione delle prove ed il giudizio sulla attendibilita’ dei testi (considerazione quest’ultima che si richiama con specifico riferimento al profilo di censura relativo alla assenta inattendibilita’ del teste B.V.), come piu’ in generale la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 428 e 2697 c.c. degli artt. 61, 115 e 191 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso l’incapacita’ di intendere e di volere di T.V. al momento della redazione del testamento “de quo” basandosi sulle valutazioni espresse dal Professor U.R., medico – legale non nominato dal giudice e non vincolato quindi dal giuramento, essendo stato contattato autonomamente dal ct.u. calligrafo dottoressa P. senza che quest’ultima fosse stata autorizzata ad avvalersi di ausiliari; essi comunque rilevano che il suddetto medico – legale non aveva accertato esaurientemente se il testamento olografo suddetto fosse stato redatto a seguito di pressione psichica posta in essere dalla beneficiaria, e se al momento della sua stesura fosse in atto sulla persona della testatrice un turbamento tale da menomarne in modo rilevante le sue facolta’ volitive e cognitive come dai riscontri di cui alle cartelle cliniche acquisite agli atti.

La censura e’ in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo, concernente l’utilizzazione delle conclusioni del suddetto medico – legale non nominato dal giudice di primo grado, occorre rilevare che tale questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulta trattata nella sentenza impugnata; pertanto i ricorrenti avevano l’onere (in realta’ non assolto), al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel i merito la questione stessa.

Per altro verso il giudice di appello ha escluso una incapacita’ naturale della testatrice al momento della redazione del testamento sulla base delle cartelle cliniche del (OMISSIS) e delle valutazioni in merito del Professor U.R., precisando che l’eventuale deficit cognitivo di T.V. in ogni caso non era tale da renderla incapace di capire e compilare il testamento stesso.

Anche al riguardo quindi la Corte territoriale ha espresso argomentazioni adeguate a sorreggere il convincimento maturato, tanto piu’ che in tema di annullamento del testamento l’incapacita’ naturale del testatore postula l’esistenza non gia’ di una semplice anomalia o alterazione delle facolta’ psichiche dei “de cuius”, bensi’ la prova che, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’, della coscienza dei propri atti ovvero della capacita’ di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacita’ assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacita’ di intendere e di volere (Cass. 6-12-2001 n. 15480; Cass. 18-4-2005 n. 8079).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; i ricorrenti in qualita’ di soccombenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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