Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9080 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.T. (OMISSIS), R.E.

(OMISSIS), R.M. (OMISSIS), R.

A.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato RUFINI MAURO,

rappresentate e difese dall’avvocato RUSSO FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

R.M.C. (OMISSIS), ARSSA AGENZIA REGIONALE

PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA,in persona del legale

rapp.te p.t., P.M. presso la Procura Generale della CORTE DI APPELLO

DI CATANZARO in persona del procuratore p.t.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, 2633/2004

cron. del 25.02 – 08.03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

e lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c.

chiede che la Corte di Cassazione Seconda Sezione voglia dichiarare

inammissibile il ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che avverso il provvedimento in data 25.2 – 8.3.2004, con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da T., E., M. e R. A.F. era stato proposto ricorso per Cassazione da R. T., atteso che ella sola aveva rilasciato procura all’uopo; che con ordinanza collegiale in data 19.12.2008, questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E., M. e R.A.F., assegnando all’uopo il relativo termine;

che dalla attestazione della Cancelleria emerge che, spirato il termine suddetto, non si era ottemperato a tanto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, a norma dell’art. 375 c.p.c. tale inosservanza comporta l’inammissibilita’ del ricorso;

che non v’ha luogo a provvedere sulle spese: lette le conformi conclusioni del P.G..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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