Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 908 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. III, 20/01/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 20/01/2010), n.908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., P.I., D.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI GIANLUCA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FORNACIARI MARCO giusta delega in calce 2009

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FLLI MASANOTTI DI FRANCO SNC in persona dei legali rappresentanti

Sigg.ri M.L. e M.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio

dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AMATO GIUSEPPE SANTE giusta delega in calce al controricorso;

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. risultante dalla fusione per

incorporazione di MEIEAURORA S.P.A. e WINTERTHUR ASSICURAZIONI

rappresentata dal Rag. Z.C., funzionario della Compagnia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA REGINA MARGHERITA 140, presso

lo studio dell’avvocato FERRETTI ANNA MARIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati PUCILLO CARMELO VICENTE, PUCILLO ROBERTO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.F., C.T., P.V., P.

M.D., INPS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 397/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 24/03/2004, depositata il 04/05/2004,

R.G.N. 481/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE AMATO;

udito l’Avvocato ANNA MARIA FERRETTI per delega degli Avvocati

ROBERTO PUCILLO e CARMELO VICENTE PUCILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS), in territorio del Comune (OMISSIS), si verificava un grave incidente stradale tra l’autovettura di proprieta’ della ditta F.lli Masanotti s.n.c. e guidata da M.F. e l’autovettura di proprieta’ di B.T..

Il M. ometteva di moderare la velocita’, nonostante la nebbia ed andava a collidere, dopo un salto di carreggiata e del muro di divisione, con l’auto del B. che sopraggiungeva sull’opposta corsia di marcia. A seguito dell’urto decedevano P. G., trasportata sull’auto del M., B.T. e il suo figlio minore B.F. mentre D.G., seconda moglie del B., riportava gravissime lesioni.

M.F. veniva sottoposto a processo penale innanzi al Tribunale di Bologna che si concludeva, in data 11.1.91, con sentenza di condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di omicidio colposo plurimo mentre il reato di lesioni colpose in danno della D. veniva dichiarato estinto per amnistia. Il Tribunale di Bologna condannava inoltre il M. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (da liquidarsi in separato giudizio), con ulteriore assegnazioni di provvisionali di L. 20.000.000 a P.I. (madre di B.T.); L. 100.000.000 in favore di B.A. (figlio di B. T.), e di L. 150.000.000 in favore di D.G. (vedova di B.T. e madre di B.F.). Le relative liquidazioni venivano effettuate dalla Siad Assicurazioni s.p.a., che aveva assicurato l’autovettura della societa’ F.lli Masanotti. La sentenza del Tribunale di Bologna veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna e passava in giudicato in data 10.7.96.

In pendenza del giudizio penale, con citazione in data 2.4.90.

innanzi al Tribunale di Bari, C.T. (in proprio e quale tutrice della minore P.V.) e P.M.D. convenivano in giudizio M.F., la F.lli Masanotti e la Siad a fini risarcitori; si costituiva la sola Siad, che eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore di quello di Bologna nel cui circondario era avvenuto l’incidente.

Nelle more del giudizio civile, la Siad provvedeva al pagamento delle provvisionali e all’udienza del 15.7.91, dando atto della riduzione del massimale, metteva a disposizione la residua parte dello stesso.

Il G.I. ordinava l’intervento in giudizio di D.G., P.L., T.G. (prima moglie del B.), B.A., M.A. e T.M. (questi ultimi due per danni alle sole cose), che si costituivano, unitamente all’Inps, mentre la societa’ F.lli Masanotti, gia’ dichiarata contumace con ordinanza in data 21.6.90, si costituiva in data 2.2.93.

Riassunto il processo, dopo il decesso del procuratore della Siad, con ordinanza collegiale in data 17.7.96, il Tribunale ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. e all’art. 75 c.p.p. sospendeva il processo fino al passato in giudicato della sentenza di definizione del processo penale.

Con ricorso del 18.11.96, le attrici riassumevano la causa davanti il Tribunale di Bari, essendosi definito il procedimento penale a carico del M.F., con sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bologna che confermava integralmente la condanna di primo grado.

Dopo le ordinanze collegiali, rese in data 11 – 17.7.97 e 20 – 31.3.98, la causa veniva quindi rimessa in istruttoria innanzi al G.I. per l’udienza del 14.7.98 e, quindi, in applicazione della L. n. 276 del 1997, assegnata alla Sezione Stralcio del Tribunale di Bari, Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, con sentenza non definitiva in data 27.12.2000 – 11.1.2001, il Tribunale di Bari, rigettata l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva di T.G., nel merito, statuiva che l’incidente stradale era da ascriversi a colpa esclusiva del M.F. e, per l’effetto, dichiarava obbligati in solido al risarcimento dei danni, quest’ultimo, la societa’ F.lli Masanotti, quale proprietaria dell’autovettura, e la Aurora Assicurazioni, costituitasi quale incorporante per fusione della Siad Assicurazioni;

con separata ordinanza il Tribunale disponeva altresi’ consulenza tecnica d’ufficio ed il prosieguo del giudizio per l’accertamento del quantum.

Con atto d’appello, notificato il 19.3.2001, P.V., C.T. e P.M.D. impugnavano detta sentenza non definitiva, sul punto della non ritenuta concorrente responsabilita’ del B.T.; si costituiva la F.lli Masanotti che, a sua volta, proponeva appello incidentale. Si costituivano inoltre B.A. e P.I. nonche’ D. G., l’Inps e la Meieaurora (incorporante per fusione l’Aurora Assicurazioni).

Con la sentenza in esame, depositata in data 4.5.2004, in accoglimento, “per quanto di ragione”, dell’appello principale e di quello incidentale, la Corte d’Appello di Bari dichiarava che l’incidente in questione si era verificato per colpa concorrente del M.F. e del B.T., rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. Ricorrono per Cassazione, con quattro motivi, B.A., P.I. e D. G.; resistono con autonomi controricorsi la societa’ F.lli Masanotti di Franco s.n.c. e la Aurora Assicurazioni s.p.a.

(risultante dalla fusione per incorporazione Meieaurora s.p.a. gia’ incorporante la Siad e Winterthur ass.ni s.p.a.. Hanno depositato memoria i ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce nullita’ della sentenza del procedimento nonche’ violazione di norme, in particolare dell’art. 100 c.p.c., in quanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare improponibile l’impugnazione per carenza di interesse ad agire degli appellanti principali ad impugnare la sentenza di primo grado, rilevato che la domanda delle attrici era stata integralmente accolta nel merito dal Tribunale di Bari che aveva dichiarato il M. esclusivo responsabile dell’incidente.

Con il secondo motivo si deduce ancora nullita’ nella sentenza del procedimento, nonche’ violazione degli artt. 345, 294 c.p.c. e art. 2055 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 18 in quanto la domanda di accertamento di colpe concorrenti tra i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente e’ stato per la prima volta formulato dalla C. e dalle P. per la prima volte in appello; si aggiunge che le stesse avevano formulato tale richiesta soltanto in sede di conclusioni di giudizio di primo grado ed inoltre che l’originaria dichiarazione di contumacia della F.lli Masanotti non e’ mai stata revocata per cui la stessa societa’ non e’ mai stata rimessa in termini per spiegare domanda riconvenzionale.

Con il terzo motivo si deduce nullita’ della sentenza e violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 perche’ la domanda svolta dai appellanti intesa all’accertamento di una responsabilita’ concorsuale doveva essere dichiarata improcedibile per mancata osservanza di quanto previsto da detta norma in ordine alla preventiva formale costituzione in mora del responsabile o della compagnia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; cio’ in quanto il disposto di detto art. 22 si riferisce non solo all’azione diretta contro l’impresa assicuratrice ma anche all’azione ordinaria contro il civilmente responsabile.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilita’ del B.T. , e cio’ sulla base di un errata valutazione delle risultanze della consulenza di ufficio, con particolare riferimento alla velocita’ tenuta dal B..

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutti i suesposti motivi. Quanto al primo motivo, si osserva che lo stesso e’ infondato perche’ in primo grado (comparsa di costituzione del 19/10/1992) C.T., in proprio e quale tutore della minore P. V., e P.M.D. formulavano le proprie richieste anche nei confronti di B.T., chiedendo accertarsi in giudizio “la misura della concorrente responsabilita’, nella produzione del sinistro e nella determinazione della eccezionale gravita’ e delle sue conseguenze, del conducente della vettura Bmv di B.T.” precisando che “all’accertamento di tale corresponsabilita’ hanno interesse le attrici ai fini delle azioni di regresso dei convenuti e comunque del reintegro del massimale che consenta alle attrici di ottenere il pieno ristoro dei danni sofferti”.

Per quanto esposto, assorbita e’ la doglianza di cui al secondo motivo, con ulteriore specificazione che non sussiste la dedotta improponibilita’ dell’appello per violazione degli artt. 345 e 294 c.p.c.: come affermato gia’ dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8169/98), nel regime antecedente alla riforma entrata in vigore nel 1995, la domanda riconvenzionale che non sia formulata nella prima udienza ovvero sia proposta dalla parte tardivamente costituitasi, la quale non sia stata, secondo il disposto dell’art. 294 c.p.c., rimessa in termini, non e’ giuridicamente inesistente ne’ inammissibile, ne’ il vizio e’ rilevabile di ufficio, essendo le norme preclusive di questa domanda dettate nell’interesse della controparte; ne discende che l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale non e’ piu’ opponibile neppure in sede di gravame, quando la parte interessata a dedurla, anziche’ eccepire tempestivamente nella stessa udienza o, se assente, in quella successiva, la tardivita’ o l’inammissibilita’ di detta domanda abbia espressamente o tacitamente, con un comportamento processuale incompatibile con la volonta’ di opporsi alla domanda riconvenzionale, comunque aderito alla richiesta del suo esame nel merito. Nel caso di specie dette violazioni di legge non si sono verificate, non avendo gli odierni ricorrenti in precedenza eccepita l’inammissibilita’ della domanda proposta nei loro confronti dalla societa’ Masanotti con conseguente accettazione del contraddittorio sul punto.

Inammissibile e’ il terzo motivo in quanto i ricorrenti con esso deducono, in relazione alla omessa verifica della mancata costituzione in mora del responsabile della compagnia, un’erronea ricostruzione in fatto e non una violazione di legge, fermo restando che il B.T. e’ stato comunque chiamato in causa ai sensi dell’art. 107 c.p.c. in relazione ad una domanda non risarcitoria ma di accertamento di responsabilita’ correlata ad un’azione di regresso.

Altresi’ inammissibile e’ il quarto motivo perche’ con esso si tende non a far valere un vizio di motivazione, quale insufficienza (o contrasto) delle argomentazioni addotte in relazioni a punti decisivi della controversia bensi’ a prospettare l’ulteriore valutazione, non consentiti nella presente sede di legittimita’, di circostanze di fatto e risultanze processuali (tra cui i dati della consulenza d’ufficio), rientranti nel potere discrezionale del Giudice del merito.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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