Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 908 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26170/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Nieri e

Susanna Lollini, in forza di procura a margine del controricorso,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Susanna Lollini, in

Roma, via Francesco Denza, n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Toscana n. 553/10/14 depositata in data 18 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno che aveva accolto il ricorso presentato da P.B. avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio al rimborso delle trattenute operate dall’Inps, nell’anno 2005, sul controvalore dello sconto tariffario praticato sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica allo stesso erogato in quanto ex dipendente Enel.

La Commissione regionale della Toscana, dopo avere respinto la eccezione preliminare di tardività dell’appello, fatta valere dal contribuente, e la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’Amministrazione, la quale sosteneva che l’ammontare del rimborso richiesto era indeterminato, confermava la decisione di primo grado; osservava, in particolare, che si poteva argomentare di benefit di cui all’art. 51 T.U.I.R. solo in presenza di elargizioni corrisposte in costanza del rapporto di lavoro, ma non quando tale rapporto era ormai cessato ed escludeva, di conseguenza, che detto beneficio potesse essere assoggettato a tassazione ex art. 51 T.U.I.R..

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, cui resiste P.B. con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a), e art. 51, e sostiene che lo sconto tariffario di cui si discute costituisce un fringe benefit erogato dall’Enel ai propri dipendenti sulla base di un contratto collettivo nazionale di lavoro che viene mantenuto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 51 T.U.I.R., comma 1, trattandosi di norma che sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, prevedendo l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione a tale rapporto, a nulla rilevando che la corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto.

Richiamando l’art. 49 T.U.I.R., comma 2 (che stabilisce “costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”), la ricorrente evidenzia che tale disposizione prevede la piena equiparazione, sotto il profilo tributario, tra i redditi da pensione e quelli di lavoro dipendente.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la Commissione regionale, affermando di condividere le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado per addivenire all’accoglimento del ricorso, richiama per relationem le argomentazioni contenute nella sentenza della Commissione provinciale.

3. Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e lamenta che i giudici di merito, nel recepire acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, hanno omesso di esaminare il fatto che, secondo la stessa prospettazione del contribuente, lo sconto tariffario era concesso ai dipendenti Enel in base a specifica previsione del contratto collettivo di categoria e che tale beneficio veniva conservato ai dipendenti Enel anche dopo il collocamento a riposo.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

4.1. Secondo quanto previsto dall’art. 51 T.U.I.R., comma 1 (già art. 48 “vecchio” T.U.I.R.), “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, sicchè devono includersi in questa categoria reddituale anche gli importi e le erogazioni in genere integranti vantaggi accessori.

4.2. Infatti, l’art. 51 T.U.I.R. stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro”, sicchè esso ricomprende non solo la retribuzione corrisposta in danaro, ma anche tutti i “vantaggi accessori” (cd. fringe benefit) attribuiti dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori (o ai pensionati) in aggiunta alla retribuzione in danaro.

Tali vantaggi che, se erogati in natura, sono quantificati economicamente secondo il criterio generale del “valore normale” di cui all’art. 9 T.U.I.R. – si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui costituiscono una componente.

4.3. Il contribuente in controricorso ha sostenuto che la formulazione letterale di cui all’art. 51 citato sembrerebbe fare riferimento soltanto agli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro, e non a anche a quelli conseguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e, quindi, che lo sconto sul prezzo dell’energia elettrica potrebbe essere considerato elemento remunerativo tassabile solo in presenza di un sottostante rapporto di lavoro in essere, perchè è solo la sussistenza del rapporto contrattuale che legittima l’imposizione fiscale.

4.4. La tesi difensiva del contribuente non può essere condivisa, in quanto costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il dipendente o il pensionato percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, e ciò a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.

4.5. Nel caso di specie, la connessione con il rapporto di lavoro è ancor più evidente in considerazione del fatto che la riduzione tariffaria sul consumo energetico non esplica funzione di agevolazione esente, ma, come riconosciuto dalla stessa parte contribuente, è prevista dalla contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti Enel, sul presupposto e nel riconoscimento del rapporto di lavoro; l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro non determina alcun mutamento, dal momento che anche le somme erogate dall’ente di gestione in relazione al rapporto pensionistico sono equiparate ex lege al reddito da lavoro dipendente, così come stabilito dall’art. 49 T.U.I.R., comma 2, lett. a).

Anche se non si disconosce un contrario precedente di legittimità (che si riferisce alla previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 797 del 1950), secondo cui il controvalore della riduzione tariffaria Enel non rientrerebbe nel concetto di retribuzione “essendo negato a soggetti che, pur avendo prestato lavoro, non possono usufruirne per la presenza di un altro beneficiario nello stesso nucleo familiare” (Cass. n. 4231 del 7/5/1996), questo Collegio intende dare continuità al principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in materia di determinazione della base imponibile dell’Irpef, il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai pensionati, costituisce reddito di lavoro e, quindi, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione (Cass. n. 25024 del 11 dicembre 2015; Cass. n. 27713 del 21 novembre 2017; Cass. n. 586 del 12 gennaio 2017), così da legittimare l’imposizione come reddito di lavoro dipendente o assimilato (Cass. 3 maggio 2019, n. 11676).

A tali principi non si è conformata la sentenza impugnata, che va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Avuto riguardo allo svolgimento del processo, le spese dei gradi del giudizio di merito vanno integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente le spese dei gradi del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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