Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9079 del 01/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 01/04/2021), n.9079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3413 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto da:
V.T., in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore di La Rotaia s.n.c. di G.M.
& C., G.M., Stanleybet Malta Limited, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta
procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Roberto A.
Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello,
elettivamente domiciliatosi presso lo studio dei primi tre in Roma,
alla via Vincenzo Bellini, n. 24;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
elettivamente si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 9 luglio 2015, n.
3166/2015;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino
nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021.
Fatto
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle dogane ha recuperato, in relazione agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come successivamente modificato, nei confronti della s.n.. La Rotaia di G.M. & C., esercente l’attività di ricevitoria delle scommesse, e della Stanleybet Malta Limited, bookmaker estero, privo di concessione ad operare in Italia, oltre interessi e sanzioni;
– la società esercente attività di ricevitoria, i suoi soci e il bookmaker impugnarono il conseguente avviso, senza successo nè in primo, nè in secondo grado;
– in particolare, il giudice d’appello ha escluso che la norma impositiva sia discriminatoria, con riguardo al presupposto soggettivo dell’imposta, ha sostenuto che essa sia conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, ha sottolineato l’inconferenza della censura concernente la violazione del contraddittorio nei confronti di Stanleybet Malta Limited e ha affermato la sussistenza del requisito della territorialità;
– contro questa sentenza propongono ricorso la Rotaia s.n.c. di G.M. & c., i suoi soci e Stanleybet Malta Limited per ottenerne la cassazione, che articolano in nove motivi e che illustrano con due distinte memorie, cui l’Agenzia delle dogane reagisce con controricorso, parimenti illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– le parti convengono che è cessata la materia del contendere, in ragione dell’avvenuto pagamento dell’imposta in corso di giudizio;
– effettivamente il pagamento ha eliso la materia del contendere;
– la mancanza di precedenti di giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.
PQM
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021