Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9078 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI ROBERTO Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32711-2018 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

ROLLI 24 C/11, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CALVANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1988/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI. –

Fatto

RILEVATO

Che:

il contribuente T.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva respinto il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio in merito in ordine ad una sua istanza di rimborso di somme da lui versate per ritenute alla fonte IRPEF e relative addizionali, effettuate dall’ex IPSEMA, oggi INAIL, sulle indennità per malattia corrispostegli per il 2009, 2010, 2011 e 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., degli artt. 158 e 276 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 e dell’art. 114 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto i collegi giudicanti erano soggetti al principio della immutabilità, nel senso che i giudici della decisione dovevano essere quegli stessi che avevano assistito alla discussione, secondo i canoni del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost.; nella specie il principio di immutabilità del collegio era stato violato, in quanto la decisione della CTR era stata assunta da un collegio diverso da quello innanzi al quale aveva avuto luogo la discussione della causa, atteso che, dall’esame del verbale dell’udienza svoltasi innanzi alla CTR della Puglia, sezione 4, alle ore 10,30 del 30 maggio 2018, il collegio era composto dal Presidente, Dott. DE BARI, e dai giudici Dott.ri GALIANO e DI CARLO, mentre dall’intestazione della sentenza emessa dalla CTR emergeva che il collegio era composto, oltre che dal Presidente Dott. DE BARI e dal giudice Dott. DI CARLO, altresì dal giudice Dott. DIGIROLAMO, che non aveva partecipato alla discussione del ricorso;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis e della L. n. 125 del 2015, art. 4 bis, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l’atto di costituzione dell’ufficio e le controdeduzioni sarebbero state sottoscritte da soggetto non munito della rappresentanza legale dell’ufficio periferico, essendo stato tale atto sottoscritto con le parole “il capo dell’ufficio legale Matteo SALVATORE”, con la specificazione “su delega del direttore provinciale”; la formula non dava la certezza che il sottoscrittore dell’atto fosse legittimato ad agire con la delega di firma del direttore provinciale, in carenza dei documenti attestanti l’esistenza della delega di firma conferita al delegato da parte del capo ufficio nel rispetto dei criteri oggettivi e trasparenti, di cui alla L. n. 125 del 2015, art. 4 bis, comma 2, e con i requisiti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, quali: le ragioni della delega di firma; il termine di validità; l’importo minimo e massimo delle controversie ed il nominativo del soggetto delegato; nella specie, al contrario, non sussisteva alcuna delega di firma con riferimento alla sottoscrizione della costituzione in giudizio e delle relative controdeduzioni; e detta delega scritta doveva sussistere al momento della redazione delle controdeduzioni, nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, con conseguente inefficacia giuridica esterna degli atti, siccome inseriti nel fascicolo il 5 agosto 2016; che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24 comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 831 del 1938, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la norma da ultimo citata riconosceva ai lavoratori marittimi, al cui novero egli apparteneva, in caso di malattia, oltre all’assistenza medico-chirurgica gratuita, anche un’indennità giornaliera pari al 75% del salario effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo fino alla guarigione clinica; e l’art. 24 comma 2 del medesimo testo di legge esentava dette indennità dall’imposta di ricchezza mobile; secondo la CTR detta esenzione era da ritenere abrogata fin dal 1 gennaio 1974, per effetto dell’abrogazione dell’imposta di ricchezza mobile disposta dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82; e la successiva esclusione, dal novero dei provvedimenti soppressi, di quelli contenuti nel citato R.D.L. n. 1918 del 1937, era da ritenere riferita solo alle norme del citato R.D.L. vigenti al dicembre 2008, e non certo alla norma di cui all’art. 24 comma 2, essendo stata quest’ultima già espressamente abrogata fin dal gennaio 1974; al contrario la ricchezza mobile e l’imposta IRPEF erano imposte identiche e la legge delega n. 246 del 2005 si era limitata a delegare il governo l’individuazione delle disposizioni legislative pubblicate prima del 1 gennaio 1970 da ritenere ancora in vigore ed a procedere all’abrogazione di quelle ritenute implicitamente o tacitamente abrogate; inoltre la circostanza che la disciplina dell’assicurazione contro le malattie della gente di mare, di cui alla L. n. 831 del 1938, inclusa dal D.L. n. 200 del 2008, nell’elenco di quelle oggetto di abrogazione e successivamente espunta da tale elenco con la legge di conversione n. 9 del 2009, significava che la disposizione agevolativa fosse stata reintrodotta nel nostro ordinamento; inoltre l’indennità di malattia in esame non poteva essere considerata come un reddito da lavoro dipendente, assoggettabile all’IRPEF, avendo essa natura risarcitoria, siccome corrisposta in via eventuale od occasionale, in presenza di un’invalidità temporanea assoluta, tale da impedire la prestazione lavorativa; pertanto la sua liquidazione non era collegabile al rapporto di lavoro dipendente; che, con il quarto motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR preso in esame un fatto decisivo, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; invero una legge di abrogazione generale non poteva abrogare una legge speciale anteriore, a meno che non fosse chiara la volontà del legislatore di abrogare la legge speciale anteriore; e la norma di cui al R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2, era una norma speciale, come tale destinata a sopravvivere anche all’abolizione dell’imposta di ricchezza mobile ed alla contemporanea entrata in vigore dell’IRPEF; e la CTR non aveva preso in esame tale sua doglianza, relativa alla mancata applicazione di detto principio di diritto;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il contribuente ha altresì presentato memoria;

che per l’esame del primo motivo di ricorso è necessario acquisire il fascicolo del giudizio svoltosi innanzi alla CTR della Puglia;

che pertanto il presente ricorso va rinviato a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio svoltosi innanzi alla CTR della Puglia.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio svoltosi innanzi alla CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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