Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9077 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18900-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 176/B, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANO

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARENGHI RAFFAELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10770/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Avellino, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente P.P. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011, per redditi di partecipazione alla s.r.l. “PM GESTIONI”, di cui era socio al 33,33 % e che era da qualificare società a ristretta base sociale; e nei confronti di tale ultima società la medesima CTP di Avellino aveva annullato l’accertamento di maggior reddito riferito alla medesima annualità.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la s.r.l. “PM GESTIONI”, di cui il contribuente era socio assieme ad altre due persona, era una società di capitali a ristretta base partecipativa; l’accertamento nei confronti di tale ultima società era pendente innanzi a questa Corte di Cassazione; e la sentenza emessa dalla CTR al riguardo era comunque una sentenza di mero rito, atteso che, con essa, era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio nei confronti dei soci, successori ex lege della società; la sentenza non era pertanto entrata nel merito dell’esistenza di utili extra bilancio lucrati dalla società, in quanto l’atto impositivo era stato annullato in ragione dell’estinzione della società medesima;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 102, 295 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata aveva violato le disposizioni relative all’efficacia di giudicato della sentenza della CTR, che aveva deciso la controversia della società, per avere la sentenza omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio, dovuto nella specie per l’esistenza di un litisconsorzio necessario fra il contenzioso concernente i soci e quello concernente la società, si che l’intero procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio necessario;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la giurisprudenza di legittimità era intervenuta con tre pronunce delle SS.UU. del 2013 per dirimere le questioni derivanti dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese, affermando il principio per cui la cancellazione della società non comportava l’estinzione dei debiti anche tributari della società, ma i relativi rapporti si trasferivamo in capo ai soci in forza di un meccanismo di tipo successorio, si che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, doveva ritenersi che l’ufficio avesse interesse a proseguire nei confronti dei soci cessati il giudizio relativo all’atto impositivo emesso nei confronti di una società poi cessata, anche in mancanza di attivo da distribuire ed i soci dovevano ritenersi a tal fine legittimati passivi quali successori della società, fermo il loro diritto di rispondere solo intra vires; che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata si era limitata a pronunciare con un mero rinvio alla sentenza n. 5608/2017, emessa dalla medesima CTR nei confronti della società, la quale, senza entrare nel merito, si era limitata a dichiarare inammissibile l’appello dell’ufficio ed aveva omesso di pronunciarsi in ordine alle questioni di merito poste dall’ufficio, con conseguente violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che non è contestato il collegamento esistente fra il presente contenzioso, in corso fra l’Agenzia delle entrate e P.P., quale socio della s.r.l. “PM GESTIONI”, società ritenuta a ristretta base partecipativa, per maggior IRPEF 2011, ipotizzata a suo carico per utili extrabilancio della società anzidetta, ritenuti conseguiti dal socio in proporzione delle quote sociali possedute ed un altro contenzioso, avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “PM GESTIONI” per maggiori redditi riferiti alla medesima annualità 2011;

che risulta per tabulas essersi la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata con sentenza n. 5608/4/17 sul contenzioso intercorso fra l’Agenzia delle entrate e la citata s.r.l. “PM GESTIONI”, contenzioso nel quale era intervenuto anche il contribuente P.P., dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate;

che è altresì pacifico che, avverso tale ultima sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, conclusosi con ordinanza del 26 marzo 2019, depositata il successivo 6 maggio 2019, con la quale questa Corte ha dato atto che i contribuenti costituiti, fra i quali P.P., avevano chiesto, con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito nella L. n. 136 del 2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo;

che appare opportuno rinviare il processo a nuovo ruolo, onde consentire al consigliere relatore di formulare una proposta più adeguata ai fatti rappresentati.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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