Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9077 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 29/04/2016, dep.07/04/2017),  n. 9077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16504-2011 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTI DEL

CLITUMMO 12 C/0 ST. SAVINO VINCENZO, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI SAVINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIO FERRARA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore

(parte costituitasi con atto di costituzione del 12/09/2011),

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per i resistenti l’Avvocato CAPOLUPO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F. ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 51/14/10 dep. 23.4.2010, che in relazione ad avviso di accertamento ai fini Irpef anno 2000 per reddito non dichiarato da plusvalenza da cessione volontaria nell’ambito di procedura espropriativa (effettuata nell’anno 2000), ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha ritenuto tassabile la plusvalenza ai sensi dell’art. 81, lett. b) TUIR (dopo la modifica apportata alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 e dei D.L. n. 174 del 1992, D.L. n. 269 del 1992, D.L. n. 319 del 1992), in conseguenza del procedimento espropriativo di un terreno ricadente in zona F, stimando irrilevante che sull’immobile in oggetto si sarebbe realizzata una infrastruttura urbana (impianto sportivo, ricadente in zona tipizzata F), e non un’opera pubblica, non influendo peraltro, al fine della tassazione della plusvalenza, la natura dell’atto di cessione (esproprio o trasferimento volontario).

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

1. Con l’unico motivo del ricorso F.F. deduce violazione di legge, per avere la CTR applicato la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 come modificato dai D.L. n. 174 del 1992, D.L. n. 269 del 1992, D.L. n. 319 del 1992, essendo tali decreti decaduti per mancata conversione in legge, ed i loro effetti fatti salvi dal D.L. n. 16 del 1993 (L. n. 75 del 1993, art. 1, comma 2), limitatamente al periodo di loro vigenza. Rileva che la giurisprudenza in materia riguarda le zone omogenee A, B, C, D e non la zona F, attinente alla presente controversia.

2. Il motivo è infondato, con riferimento alla dedotta inapplicabilità della norma posta a base della sentenza impugnata, poichè l’atto di cessione volontaria nell’ambito della procedura espropriativa (stipulato nel 2000) è successivo all’entrata in vigore dei decreti decaduti e alla modifica apportata alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 e dalla L. n. 537 del 1993, art. 14.

2.1. Il motivo è altresì infondato – alla luce del criterio desumibile dal citato L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 – che attribuisce rilevanza unicamente all’essere la plusvalenza conseguente alla percezione di indennità o risarcimenti relativi “a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 (..) definite dagli strumenti urbanistici (..)”. Tanto prescinde – come già da questa Corte affermato (tra le tante Cass. n. 15845/2004) – dalla classificazione risultante dal locale piano regolatore (viceversa assunta a base del motivo), con riguardo a zone (ivi per esempio indicate come di tipo F, come nella fattispecie) non comprese nella classificazione formale del predetto D.M.

2.2. Decisivo è il criterio che, ai sensi dell’art. 11, comma 5 Legge cit., sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli).

2.3. Peraltro, ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, si deve avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.. (Cass.20950/15; n. 652 del 2012).

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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