Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9076 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 32903-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. CALISI Giovanni, ed

elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di cassazione;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al controricorso, dall’avv. FICARELLI Tiziana, ed

elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica

certificata del predetto difensore;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

contro

COMUNE di GUASTALLA, in persona del Sindaco in carica;

– intimata –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente in carica;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1094/02/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, con il ministero di un avvocato del libero foro, ricorre per cassazione con due motivi, cui replica il contribuente con controricorso, restando intimati l’Agenzia delle entrate, il Comune di Guastalla e la Regione Emilia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava quattordici cartelle di pagamento emesse per tributi ed annualità varie.

Con successivo atto del 6 dicembre 2018 l’Agenzia delle entrate – Riscossione si costituiva a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, peraltro, sull’erroneo presupposto di non essersi “costituita nei termini di legge mediante controricorso” ed “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Orbene, ritiene il Collegio che sulla questione della costituzione dell’ADER con un avvocato del libero foro la causa vada rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte per le ragioni di seguito spiegate.

Le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

– di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, 5 luglio 2017, n. 36437, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle “liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”, e nella specie non è stata dedotta e provata (‘indisponibilità dell’Avvocatura erariale ad assumere il patrocinio.

Ciò posto, osserva il Collegio che la Sezione 5 di questa Corte nelle sentenze n. 31240 e n. 31241 del 2019, pronunciando su analoga questione, hanno osservato che “se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici). Secondo le Sezioni Unite, “un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (S.U. sent. citata in motivazione, par.27).

Alla stregua di tali considerazioni la Corte ha rigettato l’eccezione sollevata in quel giudizio dalla controricorrente.

Va però osservato che l’argomentazione svolta dalla Sezione 5 nella citata sentenza non sembra tenere adeguatamente conto di quanto affermato dal Supremo consesso di questa Corte al paragrafo 28 della sentenza sopra citata (n. 30008 del 2019).

Invero, le Sezioni unite, dopo aver precisato che “Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione o allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (par. 27), hanno precisato, che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 c.p.c. – l’avvenuta rituale adozione di tale delibera”.

Per le suesposte argomentazioni questa Corte ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA