Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9076 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 01/04/2016, dep.07/04/2017),  n. 9076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

D.G.A., ((OMISSIS)), quale erede di S.E.;

– intimata –

e nei confronti di:

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso con ricorso incidentale, dall’Avvocato Vincenzo

Polisi, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A,

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Diddoro;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso con ricorso incidentale, dall’Avvocato Vincenzo

Polisi, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A,

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Diddoro;

– ricorrente incidentale –

contro

D.G.A. ((OMISSIS)), quale erede di S.E.;

– intimata –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 81/15/09, depositata il 23 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha chiesto l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.A., quale chiamata all’eredità di S.E., impugnava la cartella n. (OMISSIS), notificata il 26 settembre 2006, emessa dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Santa Maria Capua Vetere per IRPEF e ILOR relativa agli anni di imposta 1983 e 1984 a seguito di sentenza della CTR n. 188/99, depositata il 21 giugno 1999, divenuta esecutiva il 20 settembre 2000. La contribuente deduceva la nullità della cartella ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 17 e 25.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate, contestando la propria legittimazione passiva, legittimato essendo il Concessionario della riscossione.

Si costituiva altresì la Gest Line s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che all’epoca della formazione del ruolo (27 dicembre 2001) e della successiva consegna del ruolo oggetto di opposizione, il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 era da considerarsi ordinatorio, tanto da essere soppresso dal legislatore con il D.Lgs. n. 193 del 2001, e che, quindi, il Concessionario poteva procedere all’esecuzione nel termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla consegna del ruolo.

La CTP di Caserta, con sentenza n. 130/12/2007, accoglieva il ricorso, ritenendo intervenuta la decadenza dell’erario dal diritto di riscuotere le imposte.

Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, sostenendo che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 188/99 (20 settembre 2000), l’Ufficio, a decorrere da tale data, aveva un anno per procedere alla iscrizione a ruolo, divenuti successivamente due per effetto della L. n. 156 del 2005. Sosteneva quindi che, nella specie, l’iscrizione a ruolo era avvenuta tempestivamente (27 dicembre 2001) e che solo il Concessionario era responsabile del ritardo nella notifica, avvenuta nel 2006.

La contribuente proponeva appello incidentale, dolendosi della disposta compensazione delle spese.

Anche il Concessionario depositava atto di controdeduzioni, ribadendo che ratione temporis non era applicabile alcun termine perentorio.

La CTR della Campania rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. Quanto al primo, riteneva che al procedimento di riscossione fosse applicabile la L. n. 156 del 2005 e rilevava che la Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, e che il legislatore, appunto con la L. n. 156 del 2005, aveva previsto termini certi per la notifica delle cartelle esattoriali, stabilendo che, con riferimento al caso in esame, la notificazione dovesse avvenire entro il secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Nella specie, poichè l’accertamento era divenuto definitivo il 20 settembre 2000, la notifica della cartella, avvenuta il 26 settembre 2006, era tardiva.

Quanto all’appello incidentale, riteneva giustificata la compensazione delle spese disposta dalla CTR.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate; Equitalia Polis s.p.a. ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il ricorso principale, affidato ad un unico motivo, la ricorrente Agenzia denuncia violazione dell’art. 2946 c.c. e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-ter, n. 1, lett. a), n. 1c, sostenendo che la citata disposizione, la quale fissa il termine per la notifica delle cartelle al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio, si riferirebbe esclusivamente agli accertamenti divenuti definitivi perchè non impugnati, e non si applicherebbe, quindi, agli accertamenti divenuti definitivi a seguito di giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.

A conclusione del motivo la ricorrente formula un pertinente quesito di diritto.

2. – Con il proprio ricorso incidentale, Equitalia Polis s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla L. n. 156 del 2005, e degli artt. 2946 e 2953 c.c., condividendo l’assunto dell’Agenzia ricorrente, secondo cui nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il termine di cui al novellato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, atteso che l’iscrizione a ruolo era scaturita da sentenza passata in giudicato il 20 settembre 2000.

3. – Entrambi i ricorsi sono fondati.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass., S.U., n. 25790 del 2009).

In applicazione di questo principio si è poi chiarito che “il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perchè confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza” (Cass. n. 5837 del 2011).

Orbene, posto che, nel caso di specie, la riscossione è pacificamente riferibile all’accertamento derivante da sentenza passata in giudicato, appare chiaro che nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l’azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione.

4. – Entrambi i ricorsi vanno quindi accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà a nuovo esame dell’appello alla luce dei richiamati principi di diritto.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte suprema di cassazione, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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