Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9076 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9227-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del-Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONFA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AMIATA

33, presso lo studio dell’avvocato MICHELA FUSCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GUASTELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3275/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 7 dicembre 2007 della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi IRPEF versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello, rilevando che la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prevede il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato a condizione che la relativa istanza sia presentata non oltre due anni dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (e nella specie l’istanza è stata presentata in data anteriore).

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso; la parte contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, dell’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 (che esclude dal beneficio coloro che svolgono attività d’impresa), della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia CE con sentenza del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il contribuente, in quanto titolare di un reddito da lavoro autonomo, non ha diritto a tale beneficio;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie pur se la sentenza impugnata è stata depositata in data precedente (29 novembre 2016) rispetto alla modifica normativa citata (del 13 agosto 2017);

ritenuto che il ricorso è infondato;

ritenuto infatti, quanto al primo motivo, che dalla lettura della sentenza della CTR, avente ad oggetto il rimborso dell’IRPEF per le annualità 1990, 1991 e 1992, non emerge che il contribuente esercitasse attività d’impresa e che la questione sollevata non risulta essere stata esaminata in appello, nè risulta documentato in altro modo che sia stata prospettata, nè ancora tale circostanza è stata sollevata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo al fine della soluzione della controversia e, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26365; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26363; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694);

ritenuto poi che anche il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, della L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo);

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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