Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9075 del 18/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17774-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, deposita il 6/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 625/16,sez 1, accoglieva il ricorso proposto da Bellucci Carla avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per imposta successione 2011.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado ha annullato la cartella di pagamento impugnata in ragione del fatto che la CTP Viterbo, con ordinanza 403/02/14, aveva sospeso l’esecutività dell’avviso di liquidazione (OMISSIS) in base al quale veniva successivamente emessa la cartella in questione.
Va premesso che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti di Be.Ca., mentre il ricorso per cassazione risulta proposto nella intestazione nei confronti di B.C. e parimenti la notifica è stata effettuata nei confronti di B.C..
In tale contesto l’avvocato difensore della contribuente, presso il cui studio è pervenuto il ricorso per la notifica, ha rifiutato di ricevere l’atto affermando di non essere il difensore di B.C..
Il ricorso risulta inoltre notificato presso il domicilio di Be.Ca..
In analoga fattispecie questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato.(Cass.6352/14;Cass. 7514/07).
Nel caso di specie ritiene la Corte che, al fine di assicurare la regolare costituzione del contraddittorio e di garantire il diritto di difesa della contribuente, appare necessario che si provveda al rinnovo della notifica da parte dell’Amministrazione con la corretta indicazione della parte nei cui confronti il ricorso è proposto.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo con il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento per provvedere da parte dell’Agenzia delle Entrate al rinnovo della notifica del ricorso al difensore di Be.Ca. ed alla medesima.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle Entrate il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento per il rinnovo della notifica del ricorso al difensore di Be.Ca. ed alla contribuente medesima. Manda alla Cancelleria per i necessari adempimenti.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020