Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9075 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato TIGANI SAVA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PITTELLI FRANCO;

– ricorrente –

contro

P.M. P.I. (OMISSIS), titolare della ditta

“MECANGRAF di M. PREDRETTI” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FABIO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASINETTI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2004 del GIUDICE DI PACE di LOVERE,

depositata il 14/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato DI LORENZO Franco, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 9.12.03 P.M., titolare della Mecangraf di Lovere, conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Lovere, B.L., per sentirlo condannare a pagamento in suo favore della somma di Euro 222,30, giusta fattura del (OMISSIS), quale corrispettivo della fornitura di una piastra di accensione per bromografo.

Il convenuto,costituitosi eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Catanzaro, come luogo di residenza del convenuto e di esecuzione del contratto; in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna dell’attore alle spese di lite.

Il giudice adito con sentenza n. 162/04, depositata in data 14.10.04, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 222,60, quale saldo della menzionata fattura, oltre alle spese di lite liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 500,00 per onorario.

Per la cassazione della decisione ricorre il B. affidandosi a tre motivi,cui resiste il P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato e’ il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. e artt. 1326 e 1498 c.c., avendo il giudice di pace fornito adeguata risposta alla motivazione di sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando, conformemente alla realta’ processuale, che il pagamento, non essendo avvenuto al momento della consegna della merce, deve essere effettuato al domicilio del venditore (Cass. 29.10.1971 n. 3075).

Stessa sorte subiscono il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardanti, rispettivamente, l’asserita violazione dei contraddittorio (artt. 3, 24 e 11 Cost. e art. 101 c.p.c.), la mancata decisione immediata dell’eccezione di incompetenza territoriale (violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 189 e 279 c.p.c.), e l’omessa specificazione della motivazione di rigetto della riconvenzionale (violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Ben vero, quanto alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale dell’attore, vale osservare che il giudice di merito non e’ tenuto ad ammettere tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga bene istruita la causa (Cass. 15 gen. 2002 n. 381); quanto alla mancata decisione immediata sull’eccezione di incompetenza territoriale che,ben puo’ il giudice provvedera’ in maniera provvisoria con provvedimento ordinatorio, ai fini della prosecuzione del processo, rimettendo la decisione alla pronuncia definitiva (Cass. Sez. Un. 10.12.2002 n. 17549); quanto, infine, alla mancata specificazione della motivazione di rigetto della riconvenzionale, che la medesima deve ritenersi implicita nell’accoglimento completo delle argomentazioni e conclusioni dedotte e rassegnate da parte attrice.

(Cass. 11.12.2000 n. 15577).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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