Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9075 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 01/04/2016, dep.07/04/2017),  n. 9075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

SIME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Giulio Gaeta, elettivamente domiciliata

presso lo soc. E.P. s.p.a., in Roma, via G. Palumbo n. 26;

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso con ricorso incidentale, dall’Avvocato Antonio

Sciaudone, elettivamente domiciliata in Roma, via Favarelli n. 22,

presso lo studio dell’Avvocato Arturo Maresca;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al R.G.N. 5796/10 proposto da:

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso con ricorso incidentale, dall’Avvocato Antonio

Sciaudone, elettivamente domiciliata in Roma, via Favarelli n. 22,

presso lo studio dell’Avvocato Arturo Maresca;

– ricorrente –

contro

SIME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Giulio Gaeta, elettivamente domiciliata

presso lo soc. E.P. s.p.a., in Roma, via G. Palumbo n. 26;

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 13/28/09, depositata il 26 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti l’Avvocato dello Stato Sergio Sorrentino, per l’Agenzia delle

entrate; l’Avvocato Giulio Gaeta per SIME s.r.l. e l’Avvocato Monica

Grassi, con delega orale, per Equitalia Polis s.p.a.;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione

del primo motivo e l’accoglimento del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 13/28/09, con la quale sono stati rigettati l’appello principale e l’appello incidentale proposti, rispettivamente, dall’Ufficio di Santa Maria Capua Vetere dell’Agenzia delle entrate e da Equitalia Polis s.p.a. per la riforma della sentenza della CTP di Caserta n. 20/17/2007, che aveva accolto l’opposizione proposta da SIME s.r.l. alla cartella n. (OMISSIS), relativa alle iscrizioni a ruolo n. (OMISSIS).

Con tali provvedimenti, in conseguenza del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate negli anni 2000 e 2001, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, era stato richiesto a SIME s.r.l. il pagamento dell’IRPEF nella misura di Euro 352.542,58 per il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bisavendo la detta società provveduto solo a versamenti parziali degli importi dovuti.

La CTP di Caserta aveva annullato la cartella, depositata in originale, perchè mancante, fra l’altro, dei fogli con numerazione pari e della indicazione di alcuni tributi.

La CTR della Campania ha rigettato entrambi gli appelli rilevando che l’originale della cartella prodotto in giudizio era privo delle pagine con numerazione pari e mancava della indicazione dei tributi dal n. 1 al n. 54, dal n. 153 al n. 219 e di quelli successivi al n. 287, con la conseguente omissione degli importi dovuti. Riteneva, quindi, che per tale incompletezza la cartella non fosse adeguatamente motivata, dovendo la cartella indicare oltre che l’ammontare anche il tributo iscritto a ruolo, onde consentire al contribuente di comprendere dalla lettura della cartella stessa, la causale delle maggiori imposte e conformare conseguentemente la propria difesa.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso sia l’Agenzia delle entrate (R.G. 4913/2010), sia Equitalia Polis s.p.a. (R.G. 5796/2010); ad entrambi i ricorsi ha resistito con controricorso SIME s.r.l.; l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Polis s.p.a. hanno resistito con controricorso ai ricorsi loro notificati.

SIME s.r.l. ha depositato memoria in entrambi i giudizi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. – Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente Agenzia delle entrate deduce insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo, sostenendo che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, la mancata indicazione di alcuni tributi comportasse la nullità della cartella di pagamento nella sua interezza. E ciò in quanto in entrambi i gradi di giudizio l’Ufficio aveva rilevato come l’iscrizione a ruolo fosse stata effettuata a seguito del mancato perfezionamento della sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis sulla base dei dati indicati dalla contribuente e tenuto conto dei versamenti dalla stessa effettuati; e aveva anche illustrato la situazione contabile dichiarata dalla stessa contribuente nella dichiarazione integrativa per gli anni 2000-2002, depositando il relativo atto unitamente al prospetto degli importi dovuti alle scadenze e non versati.

In sostanza, assume la ricorrente principale, la asserita incompletezza della cartella di pagamento non poteva in alcun modo influire sulla conoscenza dei tributi, dichiarati come dovuti dalla contribuente nella sua dichiarazione e non versati o versati in ritardo, come riconosciuto dalla stessa contribuente. La CTR avrebbe quindi omesso di considerare che la cartella scaturiva da dichiarazione integrativa presentata dalla società ed era stata emessa ai sensi dell’art. 36-bis, senza alcun ulteriore accertamento; così come erroneamente la CTR ha ritenuto che per effetto della mancata indicazione di alcuni tributi la contribuente non avesse avuto la possibilità di comprendere la causale delle maggiori imposte e conformare la propria difesa.

2.1. – Con il secondo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 nonchè dei principi generali sulla natura del processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere valida la cartella nella parte completa di tutti i dati (codice tributo, numero di ruolo, anno di imposta, importo richiesto e causale) idonei a rendere la contribuente edotta delle ragioni della pretesa impositiva. A conclusione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se, dalla natura del processo tributario, quale processo di impugnazione-merito, discende che ove il giudice tributario ritenga che nell’atto impugnato sia stata riportata soltanto una parte degli elementi che identificano la pretesa impositiva, non deve annullare l’atto nella sua interezza, bensì deve quantificare la pretesa tributaria alla stregua degli elementi risultanti dall’atto ovvero da quelli emergenti dal processo; e se è pertanto errata la impugnata sentenza che ha annullato l’intera cartella di pagamento, nel presupposto che in essa non sarebbero stati indicati alcuni tributi”.

3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Polis s.p.a. lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi che la CTR non abbia tenuto conto del fatto che essa aveva eccepito come dalla produzione della cartella composta delle sole pagine dispari non poteva affatto desumersi che alla contribuente fosse stata notificata una copia incompleta della cartella stessa; anzi, dovendosi presumere che l’agente notificatore avesse verificato la conformità della copia notificata all’originale, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso, nella specie non proposta. La CTR non avrebbe neanche tenuto conto del fatto che l’opposizione è stata proposta tempestivamente e correttamente nei confronti dell’ente impositore anche se, normalmente, l’indicazione del detto ente è riportata nella pagina due della cartella, che la ricorrente assume invece non essere stata notificata insieme alle altre pagine pari.

3.1. – Con il secondo motivo Equitalia Polis s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se possa ritenersi provato, ai sensi degli artt. 2697 e 2700 c.c. e art. 221 c.p.c., un fatto contrastante con le risultanze di un atto pubblico (come ad esempio una relata di notifica) in difetto di querela di falso”.

3.2. – Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sostenendo che, quand’anche si dovesse ritenere provato che la cartella era stata notificata in modo incompleto, la CTR avrebbe comunque errato nel dichiarare nulla la cartella nella sua interezza, potendo al più limitare la dichiarazione di nullità della cartella in relazione alla pretesa tributaria della quale la contribuente non aveva la possibilità di avere conoscenza; avrebbe cioè dovuto limitarsi ad espungere dalla cartella i tributi per i quali mancava l’indicazione (dal n. 1 al n. 54, dal n. 153 al n. 219 e quelli successivi al n. 287).

A conclusione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se sia legittimo l’annullamento dell’intera cartella esattoriale, laddove il contribuente, riconoscendo che la notifica dell’atto è andata a buon fine, abbia dichiarato di aver ricevuto soltanto alcune pagine della cartella stessa, con ciò confessando di aver ricevuto contezza delle pretese tributarie contenute nelle pagine a lui consegnate; o se, piuttosto, debba dichiararsi la nullità parziale della cartella con riferimento soltanto ai tributi, la cui indicazione era contenuta nelle pagine mancanti non consegnate al contribuente”.

4. – SIME s.r.l. ha sollevato diverse eccezioni di inammissibilità dei ricorsi. In prossimità dell’udienza ha poi prodotto sentenza della CTR del Lazio n. 22/01/11, con attestazione di definitività, con la quale è stata confermata la sentenza della CTP che, con riferimento all’anno di imposta 2000, aveva annullato la cartella esattoriale n. (OMISSIS), e cioè la cartella esattoriale cui si riferisce la sentenza qui impugnata.

5. – Dalla sentenza della CTR del Lazio emerge che l’annullamento della cartella è stato confermato in appello, non solo per la incompetenza dell’Agenzia delle entrate di Roma ad effettuare l’iscrizione a ruolo, ma anche e soprattutto, per quel che qui rileva, per il fatto che la cartella esattoriale notificata alla contribuente era mancante delle pagine pari.

Orbene, un simile accertamento costituisce giudicato esterno sia in ordine alla mancanza delle pagine pari nella cartella notificata alla contribuente (il che consente di escludere la fondatezza dei primi due motivi del ricorso proposto da Equitalia Polis), sia in ordine alla impossibilità di desumere dalla cartella stessa le indicazioni utili ad un’adeguata difesa del destinatario della notificazione della cartella incompleta.

La circostanza che l’accertamento si sia formato con riguardo agli importi dovuti per l’anno di imposta 2000 non esclude la efficacia del giudicato anche per gli anni di imposta 2001 e 2002, atteso che le pretese impositive relative alle tre annualità erano contenute nella medesima cartella n. (OMISSIS), annullata per un vizio formale sussistente per tutte le annualità considerate.

6. – Il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e il terzo motivo del ricorso di Equitalia Polis s.p.a. – con i quali si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto valida la cartella esattoriale quanto meno in riferimento ai tributi e agli importi indicati nelle pagine della cartella regolarmente notificate – sono inammissibili, perchè contrastano con l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, e non specificamente contestata, per cui “la cartella, depositata agli atti in originale, è priva delle pagine con numerazione pari e manca della indicazione dei tributi dal n. 1 al 54, dal 153 al 219 e di quelli successivi al 287, con la conseguente omissione dei corrispondenti importi dovuti”.

In sostanza, nel mentre la CTR ha accertato che le pagine notificate non contenevano gli importi dei tributi indicati in quelle pagine come dovuti, le censure delle ricorrenti suppongono invece che i detti importi fossero indicati e che quindi la contribuente ben potesse adempiere con riferimento a quegli importi. Risulta, quindi, evidente come i quesiti di diritto formulati a conclusione dei rispettivi motivi di ricorso non siano idonei a determinare la cassazione della impugnata sentenza, atteso che le censure, presupponendo un fatto – la conoscibilità degli importi dovuti per i singoli tributi indicati nelle pagine notificate – positivamente escluso dal giudice di appello, avrebbero dovuto appuntarsi sulla motivazione della sentenza impugnata e non denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (per una affermazione analoga, Cass., S.U., n. 28869 del 2008).

6. – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Le ricorrenti, in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza, vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna l’Agenzia delle entrate e Equitalia Polis s.p.a., al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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