Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4282-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 451/182018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.M.E.A. impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud sostenendo di non aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale e della prodromica comunicazione di irregolarità bis D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Molise dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all’appellato.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo d’impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’appello dell’Agenzia.

Ala fine di verificare la corretta e tempestiva notifica dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alla data di avviamento della raccomandata presso il competente ufficio, si rende necessaria l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2019/4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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