Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 15/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9074 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 23619-2008 proposto da:
COSTIERO GAS LIVORNO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio
dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

536

BARDI CARLO;
– intimato 0

Nonché da:

Data pubblicazione: 15/04/2013

BARDI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA
DEBORA, rappresentato e difeso dall’avvocato DONI
GRAZIA, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

COSTIERO GAS LIVORNO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio
dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 997/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/09/2007 R.G.N. 1138/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega PERSIANI
MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/4/2005, il Tribunale di Livorno, in parziale accoglimento del
ricorso proposto da Carlo Bardi, dichiarava la convenuta Costiero Gas Livorno
S.p.A. tenuta a pagare al primo la complessiva somma di

e.

15.596,89 a titolo di

maggiorazione per lavoro domenicale, per riposi compensativi, indennità di

Proponeva appello la società, che, sulla base di diversi ed articolati motivi,
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto del
ricorso.
Resisteva il Bardi, concludendo per il rigetto dell’appello principale e
proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato al fine di ottenere la
condanna di controparte al pagamento dello “straordinario”.
Con sentenza del 21/28 settembre 2007, l’adita Corte d’appello di Firenze,
analizzata la contrattazione collettiva di riferimento, compresa quella aziendale, in
parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla società, ritenuto
assorbito l’appello incidentale del Bardi, dichiarava non dovute le voci
economiche individuate nel supplemento di c.t.u., depositata il 15/11/2004, al n. 1
(maggiorazione per lavoro domenicale) e al n. 2 (maggiorazione per riposi
compensativi).
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Costiero Gas Livorno Spa con
quattro motivi.
Resiste Carlo Bardi con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo, contrastato dalla società con
controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello

chiamata fuori orario, oltre interessi e rivalutazione.

incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335
c.p.c.).
La controversia si incentra sulle richieste avanzate da Carlo Bardi nei confronti
del datore di lavoro Costiero Gas Livorno Spa. e riguardanti ab origine:
-il pagamento di tutte le maggiorazioni ivi comprese le ore di straordinario

lavorate in base all’art. 49 CCNL ’94 effettuate nell’ambito della turnazione per la
discarica della nave dal 1994 al deposito del ricorso;
-il pagamento dell’indennità prevista per le chiamate fuori orario ex art. 47 CCNL
’94;
-il pagamento di tutte le ore di straordinario maturate ed accantonate dall’ l
gennaio 1999 fino alla sentenza (previa declaratoria della nullità dell’accordo del
23 Luglio 1998 laddove regolamenta le “prestazioni eccedenti l’orario dì lavoro”
ed il “conto ore individuale”);
-la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi conteggiare la retribuzione per il
periodo feriale tenendo conto di tutte le maggiorazioni che compongono
normalmente la retribuzione ordinaria, con conseguente condanna della società
convenuta alla corresponsione di tutte le differenze retributive non percepite nei
mesi in cui in lavoratore ha usufruito delle ferie contrattualmente previste;
-il risarcimento danno da usura psicofisica nella misura della retribuzione
contrattuale giornaliera maggiorata del 25% per il lavoro prestato nel giorno di
riposo e dall’ulteriore 25% per il mancato godimento del riposo per ogni giorno di
riposo non goduto o rinviato dal 1994.
In primo grado, il Tribunale di Livorno, accolta la sollevata eccezione di
prescrizione per i crediti anteriori al quinquennio dall’ultimo atto interruttivo, ha
ritenuto fondate le richieste concernenti le seguenti quattro voci di credito come
quantificati nella c.t.u.:
a. indennità per chiamata fuori orario (€. 22.021,180) (art. 47 ceni-1994);
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b.

indennizzo per mancato godimento di riposi compensativi (E. 3.181,133);

c.

incidenza di queste voci, in quanto concorrenti a formare la c.d. retribuzione

normale, sul calcolo della retribuzione per ferie non godute (E. 1.803,753 e come
lavoro domenicale (€. 3.193,728);
d.

pagamento di n. 183,85 ore di lavoro straordinario, essendo nullo l’accordo

collettivo aziendale 23/7/1998 che ne prevedeva la retribuzione parziale e
forfetaria.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, proposto
dalla società, ha dichiarato non dovute le voci economiche concernenti la
maggiorazione per lavoro domenicale e quella per riposi compensativi,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La pronucia della Corte d’appello viene censurata dalla Costiero Gas Livorno
sulla base di quattro motivi, con il primo dei quali si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 del contratto collettivo per il settore energia — Eni del 29
novembre 1994, nonché degli art. 1362 e 1363 c.c. con riferimento agli artt. 47, 49
e 50 del contratto collettivo per il settore energia – Eni del 29 novembre 1994, e
con riferimento agli accordi aziendali del 28 marzo 1975, 11 ottobre 1975, 23
dicembre 1982, 21 settembre 1989, 19 giugno 1995 e 24 ottobre 1995 (art. 360, n.
3, c.p.c.).
Assume la ricorrente che la Corte d’appello, riconoscendo il diritto del lavoratore
alla «indennità per chiamata fuori orario», prevista dal secondo comma dell’art.
47 del c.c.n.l. del 29 novembre 1994, avrebbe violato lo stesso articolo
fornendone un’interpretazione non conforme a quella che sarebbe stata la
fattispecie dedotta in giudizio.
Più in dettaglio, essendo il lavoratore addetto alla discarica nave per alcuni periodi
dell’anno ed all’interno di turni programmati, al quale gli accordi sindacali del
giugno e dell’ottobre 1995 riconoscevano una serie di maggiorazioni, lo stesso

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non poteva anche vantare il diritto all’indennità di chiamata fuori orario, ciò in
quanto dette maggiorazioni che attribuirebbero un trattamento retributivo più
favorevole rispetto a quello riconosciuto dalla contrattazione nazionale ai turnisti,
sarebbero incompatibili con la indennità di chiamata fuori orario.
La censura è fondata.

Ed invero, l’art. 47 del richiamato contratto collettivo definisce la “chiamata fuori
orario”” una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al lavoratore in ore tali
per cui non si abbia nè una semplice protrazione né una semplice anticipazione del
normale orario di lavoro”, fissando determinate maggiorazioni a seconda delle ore
di lavoro effettivo.
Orbene —come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente-, dalla
definizione contrattuale emerge innanzitutto che l’istituto della «chiamata fuori
orario» appartiene, come species, al genus della «prestazione lavorativa
straordinaria».
Tanto si ricava dalla chiara ratio della disposizione, che mira a compensare in
misura più favorevole di quanto previsto per il “semplice” straordinario, il
lavoratore che, al fine di svolgere una «prestazione lavorativa straordinaria», non
si limiti a protrarre od anticipare il suo normale orario di lavoro (non importa se
giornaliero od in turno), ma si debba appositamente recare sul luogo di lavoro.
Dalla così delineata finalità

tk I ja della disposizione, si ricava la inconfigurabilità

di una «chiamata fuori orario» con riferimento all’attività svolta nell’ambito di un
turno di lavoro programmato (come sono pacificamente turni di discarica nave).
Ciò perché il lavoratore qualificato come “turnista”, quando si reca sul posto di
lavoro per svolgere un turno di discarica nave, non svolge una prestazione “non
prevista”, che, quindi, per essere effettuata, necessita di una previa “chiamata” al
lavoro.
Ed invero, tutta l’attività in turno degli addetti “alla “discarica nave” è prevista e

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regolata sulla base di accordi stipulati a livello aziendale (gli accordi del 19
giugno 1995 e del 24 ottobre 1995), i quali, per di più, stabiliscono un apposito
regime di compensi per quella attività.
Orbene, la Corte d’Appello, pur dando atto che il lavoratore aveva fondato la
relativa domanda proprio sul lavoro da lui “prestato secondo programmati turni

periodici”, nell’ambito dell’attività definita di “discarica nave”, ha ritenuto, in
violazione dell’art. 47 del più volte citato c.c.n.l. del 29 novembre 1994, la
fondatezza della pretesa del Bardi alla «indennità per chiamata fuori orario».
Invero, -secondo la Corte di merito-, il fatto che il datore di lavoro predisponga i
turni in modo che nelle ventiquattro ore il lavoratore venga chiamato a svolgere
due volte attività lavorativa, sarebbe sufficiente per far scattare la previsione
negoziale. In questa prospettiva, è evidente, allora, come resti indifferente il fatto
che la “chiamata” si concreti nell’inizio del secondo turno, poiché quel che rileva
è il fatto oggettivo che il lavoro da prestare non realizzi “né una semplice

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protrazione né una semplice anticipazione del normale orario”. E’ il caso, ad
esempio, – prosegue la Corte di merito, in modo da evitare equivoci- portato in
evidenza del lavoratore e riprodotto nella impugnata sentenza e che si ha quando
questi, dopo aver fornito la sua prestazione nel turno 6,00-14,00 debba essere
nuovamente al lavoro nello stesso giorno per il turno 22,00-6,00.
Tale interpretazione non può essere condivisa, poiché —come accennato- il
concetto di “chiamata fuori orario” non è compatibile con lo svolgimento di una
prestazione lavorativa

all’interno dell’orario programmato secondo turni

periodici.
Né appare convincente il rilievo della stessa Corte territoriale, volto a dimostrare
che le parti collettive avrebbero preso a base della loro disciplina l’unità
lavorativa delle ventiquattro ore per il fatto che “se la prestazione si presenta come
protrazione o come anticipazione di orario ne deriverà al più la remunerazione per

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lavoro straordinario e non già per chiamata fuori orario”.
Il rilievo è inidoneo a dimostrare l’assunto perché non tiene conto della
circostanza che il turnista, ove in ipotesi dovesse protrarre od anticipare l’orario,
egualmente riceverebbe la remunerazione per lavoro straordinario, come pure, ove
dovesse svolgere attività lavorativa nell’intervallo tra un turno e l’altro

assegnatogli, in seguito a “chiamata” evidentemente “fuori orario”, riceverebbe
egualmente il reclamato compenso; situazione, questa, pacificamente non presente
nel caso in esame.
Deve allora concludersi che, se non è configurabile una «chiamata fuori orario»
con riferimento all’attività svolta nell’ambito di un turno di lavoro programmato,
la «indennità per chiamata fuori orario» non può compensare lo svolgimento dei
turni di discarica nave. E ciò proprio perché il lavoro prestato in quei turni è
programmato sulla base degli accordi aziendali del 19 maggio 1995 e del 24
ottobre 1995, ed è retribuito —giova rimarcare- con le maggiorazioni ivi previste.
Pertanto, la Corte d’Appello, con la proposta sua intepretazione, ha violato le
disposizioni della contrattazione collettiva, perchè ha riconosciuto al Bardi, per la
medesima prestazione di lavoro in turno, i due compensi tra loro incompatibili,
costituiti dalla “l’indennità per chiamata fuori orario”, prevista dall’art. 47 del
c.c.n.l. del 29 novembre 1994, e dai compensi previsti dagli accordi aziendali per i
turni di “discarica nave”.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2099, 2103, 2109 c.c., 1 e 2 della L. 10 aprile 1981 n. 157 di “Ratifica ed
esecuzione della convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del
lavoro adottata il 24 giugno 1970”, dell’art. 7 della suddetta Convenzione, nonché
degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento agli artt. 31 e 51 del CCNL ENI del
29.11.94 e con riferimento agli accordi aziendali del 28.3.75, 11.10.75 del
23.12.82 del 21.09.89 del 19.06.85 del 34.10.95, sostenendo che la sentenza che

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ha dichiarato il diritto del lavoratore a vedersi inserito ai fini del computo della
retribuzione per il periodo di ferie la maggiorazione del 14.3% sulle ore
effettivamente lavorate in turno prevista dagli accordi del ’95, sarebbe incorso in
dette violazioni.
Formula in proposito il seguente quesito: Dica pertanto Codesta Corte se una

maggiorazione percentuale sulle ore effettivamente lavorate in turno,
maggiorazione prevista da specifici accordi aziendali debba o no, essere inserita ai
fini del computo della retribuzione per il periodo di ferie del personale al quali si
applica il contratto collettivo nazionale per il settore energia ENI 29.11.94 che
all’art. 51 prevede la decorrenza della normale retribuzione durante il periodo
annuale di ferie.
Al quesito va data risposta affermativa se si considera che la volontà dei
contraenti gli accordi aziendali del ’95 più volte citati era quella di attribuire ai
lavoratori turnisti addetti alla discarica nave, maggiorazioni attribuite ai lavoratori
turnisti, sicché dette maggiorazioni fanno parte della normale retribuzione e, come
tale, da riconoscersi anche nel periodo di ferie.
Correttamente la Corte d’appello ha osservato, in proposito, come sia opinione
comune presso il Giudice di legittimità che le componenti delle retribuzione
erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa e a
compensazione dei relativi particolari disagi se si caratterizzano per intrinseca
precarietà non possono concorrere a fissare il concetto di normalità della
retribuzione, restando, quindi, escluse dalla garanzia di non riducibilità della
retribuzione di cui all’art. 2103 cod. civ. (v., Cass. n. n. 17825/03, n. 1292 1/03 e
altre).
Nel caso che occupa, invece, per espressa previsione contrattuale, i lavoratori
chiamati al discarico di navi e per il relativo periodo vengono ad essere
individuati come turnisti e per ciò solo hanno diritto alla indennità per il discarico

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nave (cfr.: Accordo 19/6/1995) non solo nell’importo fisso del 3,6% di cui
all’accordo appena richiamato, quanto, altresì alla maggiorazione del 14,30%
sulle ore effettivamente lavorate, ai sensi del Regolamento di attuazione del detto
accordo, sottoscritto il 24/10/1995. Ne consegue che dette maggiorazioni
costituiscono componenti della normale retribuzione del lavoratore che diviene

turnista perché adibito al discarico di nave. Ne consegue altresì che, prevedendo il
richiamato art. 51 del CCNL che durante le ferie corra la “retribuzione normale”,
deve argomentarsi che le parti collettive abbiano assunto un’accezione
comprensiva di tutti i singoli elementi retributivi normali di fatto, di tal che a
questa nozione occorre fare riferimento le volte in cui si ha riguardo alla
retribuzione in sostituzione delle ferie non godute, quantificate nella non
contestata CTU.
La censura va, pertanto, disattesa.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), mentre
con il quarto, strettamente connesso, denuncia contraddittoria motivazione,

I

lamentando che la Corte d’appello, nella parte motiva della sentenza, ha dapprima
dichiarato che “ritiene l’infondatezza” del quarto motivo di appello formulato
dalla Costiero Gas, ma poi ha svolto una motivazione che è tutta incentrata a
dimostrare la correttezza delle argomentazioni addotte dalla società appellante a
sostegno della critica.
La doglianza è infondata in quanto non sussiste il contrasto paventato dalla
ricorrente. Dalla motivazione della sentenza risulta chiarissimo come la Corte d’
Appello non abbia ritenuto nullo il contratto aziendale 23.7.98 nella parte in cui
prevede la non totale retribuzione del lavoro straordinario bensì la compensazione
del 50% con riposi compensativi e pertanto in accoglimento della tesi
dell’appellante, non confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui
riconosceva il diritto del Bardi al pagamento delle ore di straordinario accantonate

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nel conto ore individuale.
Con il ricorso incidentale, il Bardi denuncia la falsa interpretazione ed
applicazione, da parte del Giudice a quo, degli accordi aziendali del 19 giugno
1995 e 24 ottobre 1995 (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando l’esclusione del proprio
diritto alla maggiorazione per lavoro domenicale e per riposi compensativi.

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 (nel testo
modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006).
Ed invero, questa disposizione prevede che, “insieme col ricorso debbono essere
depositati, sempre a pena di improcedibilità: … 4) gli atti processuali, i documenti,
i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Sennonchè, nella specie, non risultano depositati dal Bardi gli accordi aziendali
che egli assume violati (gli “accordi aziendali del 19.06.95 e 24.10.95”), cui il
lavoratore ha fatto riferimento, non essendo sufficiente ai fini dell’adempimento
della prescrizione di cui all’art. 369 cpc la trascrizione del contenuto della
clausola contrattuale.
Per quanto precede, in accoglimento del solo primo motivo del ricorso principale,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione a detto motivo, con rinvio, anche per
le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa
composizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta
gli altri; dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Roma, 13 febbraio 2013.
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