Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. (OMISSIS), P.G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G

PIERLUIGI DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI

MANUELA MARIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BAIETTA GAETANO, VIGNA RENATO MAURIZIO;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 7118-2005 proposto da:

COMUNE DI MILANO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHINI

ANTONELLA, PEZZUOLO SALVATORE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

P.E. (OMISSIS), P.G.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3433/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato PEZZUOLO Salvatore, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso e

l’accoglimento per quanto di ragione dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-9-1994 P.E. e P.M.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Comune di Milano e, premesso che in data 10-2- 1993 era deceduta P.R., assumevano:

– il 18-2-1993 erano stai pubblicati due testamenti olografi della defunta, il primo dei quali, redatto il 25-11-1985, contemplava una serie di disposizioni a titolo particolare tra cui alcuni lasciti in favore di P.T. e della figlia T., mentre il secondo, datato 11-3-1990, esprimeva essenzialmente la volontà di eliminare le disposizioni a favore delle suddette beneficiane;

– gli attori, rilevato che essi erano figli del cugino della “de cuius” e, in mancanza di altri i successibili “ex lege”, erano stati chiamati alla predetta eredità che avevano accettato, esponevano che nelle schede testamentarie non era contenuta alcuna disposizione in favore del Comune di Milano.

I P. quindi chiedevano accertarsi che il suddetto Comune non aveva alcun diritto in relazione alla successione in oggetto ed accertarsi pertanto la mancanza di legittimazione del Comune stesso a richiedere la documentazione relativa a detta successione.

Il convenuto costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande attrici nonchè l’accertamento che esso era erede o, in subordine, legatario della “de cuius”, l’accertamento dell’ammontare del patrimonio caduto in successione e la condanna degli attori alla consegna dei beni foro pervenuti.

Con sentenza del 24-2-2000 il Tribunale adito rigettava le domande attrici e condannava i P. a consegnare al convenuto i beni elencati nella denuncia di successione n. 5190 dell’1-6-1993.

Proposto gravame da parte di P.E. e P.M. G. cui resisteva il Comune di Milano la Corte di Appello di Milano con sentenza del 10-12-2003 ha rigettato l’impugnazione ed anche le ulteriori domande del Comune di Milano come chiarite in motivazione, ritenendo in particolare che la P. con il secondo testamento olografo aveva voluto revocare le disposizioni contenute nel primo testamento in favore di P.T. e di sua figlia e di devolvere in beneficenza i beni ad esse in precedenza relitti.

Per la cassazione di tale sentenza P.E. e P. M.G. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi cui il Comune di Palermo ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale articolato in un unico motivo e depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo P.E. e P.M.G., deducendo omessa e contraddittoria motivazione, assumono che la sentenza impugnata ha affermato in maniera apodittica che la scheda testamentaria dell’11-3-1990, oltre alla revoca delle disposizioni di cui all’olografo del 25-11-1985 in favore di P.T. e della figlia T., aveva disposto di riversare i beni già attribuiti a queste ultime in direzione della beneficenza ed alternativamente in favore di “persone che mi siano state vicine” con conseguente nullità di quest’ultima disposizione per indeterminatezza dei soggetti destinatari.

I ricorrenti principali affermano che tale convincimento è frutto di una acritica interpretazione della scheda dell’11-3-1990, prescindendo dalla sua analisi letterale e logica e da un suo esame coordinato con il primo testamento olografo.

Infatti, premesso che con quest’ultimo la P. aveva disposto generosamente di una parte del suo patrimonio in favore di P. T. cui era allora legata da sentimenti di intenso affetto, i ricorrenti principali affermano che il documento autografo dell’11-3- 1990 era stato dettato unicamente dal proposito di revocare le disposizioni in precedenza previste nei confronti della P. (e della figlia T.) a seguito di successivi comportamenti gravemente riprovevoli da parte di quest’ultima; tale autografo, quindi, denominato “lettera-testamento”, aveva un intento ritorsivo nei confronti della P., indicata tra l’altro come signora con la s minuscola e non più maiuscola come invece nel testamento precedente; la testatrice, delusa pertanto dalla erronea valutazione originariamente effettuata della personalità della P., con l’atto del l’11-3-1990 aveva tracciato un programma per il futuro riservandosi di disporre dei beni già attribuiti alla P. o a scopo di beneficenza o a persone che “mi siano state vicine”, ovvero a persone che avesse sperimentato essere non già affettuose, ma almeno premurose nei riguardi della sua persona, come era confermato dalla mancata nomina di un esecutore testamentario; d’altra parte, se la testatrice avesse voluto disporre immediatamente in beneficenza, ella avrebbe avuto bene in mente i destinatari del beneficio, che avrebbe individuato in soggetti o istituzioni od organizzazioni di utilità sociale o culturale, così come aveva fatto con il primo testamento olografo.

Con il secondo motivo P.E. e P.M. G., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 587- 620-630-1362-1363-2697-2720 c.c. e art. 244 c.p.c., nel testo in vigore antecedentemente al 30-4-1995, assumono che la Corte territoriale non ha svolto alcuna operazione ermeneutica nè sul piano letterale nè su quello intenzionale; sarebbe infatti bastato considerare che il testamento del 25-11-1985 non era numerato mentre l’autografo del 10-3-1990 recava il n. 2 per dedurre che l’intenzione della testatrice era quella di inaridire il rapporto con la P. e di riservare al futuro la redazione di un testamento integrativo che avrebbe contrassegnato con il n. 3.

Nessuna valenza poi poteva essere riconosciuta all’osservazione della sentenza impugnata secondo cui l’espressione “beneficenza” precedeva il riferimento alle “persone che mi siano state vicine”; tale precedenza si spiegava con il fatto che la P., mentre aveva ben presenti nella mente i soggetti nei cui confronti realizzare la beneficenza, nutriva ancora dubbi sulle persone che le sarebbero state vicine dopo la delusione subita sulla sincerità della P., cosicchè ella aveva ancora bisogno di tempo per individuare attraverso i comportamenti di altre persone coloro nei cui confronti rendere concreta la scelta che pronosticava.

D’altra parte eventuali residui dubbi sulla interpretazione della volontà testamentaria avrebbero potuto essere sciolti attraverso l’espletamento della prova per testi articolata dagli esponenti, non ammessa perchè ritenuta erroneamente superflua ed anche per la mancata indicazione dei testi; a quest’ultimo proposito i ricorrenti principali rilevano che l’art 244 c.p.c., nella formulazione antecedente al testo introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353 – applicabile nella fattispecie “ratione temporis”- consentiva al giudice istruttore la concessione di un termine perentorio per tali indicazioni, e che il giudice di appello non aveva negato l’esercizio di tale potere discrezionale.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, premesso che la scheda redatta l’11-3-1990 era stata inserita in una busta contenente la dicitura “Mia lettera- testamento n. 2”, e che in essa era espresso il desiderio di “apportare una correzione alla mia precedente lettera-testamento” del seguente tenore: “Desidero che da quest’ultima venga cancellato il nome della Signora P.T. in D. e di sua figlia T.: quindi, ciò che era stato destinato alla stessa Signora verrà realizzato a scopo di beneficenza, oppure distribuito a persone che mi siano state vicine”, ha rilevato che la testatrice aveva confermato tutte le altre disposizioni contenute nella prima scrittura (“Tutte le altre mie volontà rimangono inalterate”).

Alla luce di tali elementi la Corte territoriale, richiamati i principi che presiedono alla interpretazione della volontà testamentaria, ha ritenuto risultante in maniera inequivocabile la volontà della testatrice di modificare le disposizioni pregresse in favore della P. e di sua figlia e di destinare diversamente i beni ad esse precedentemente devoluti; al riguardo il giudice di appello ha evidenziato la chiara volontà della “de cuius” di devolvere detti beni in beneficenza, considerato che la relativa disposizione era collocata prima di quella in favore delle “persone che mi siano state vicine”, e che quest’ultima era nulla ex art. 628 c.c., riguardando soggetti indicati genericamente e non individuabili, certamente non identificabili nemmeno con gli appellanti, non menzionati in nessuna delle scritture testamentarie;

di qui pertanto, in presenza di una chiara volontà della testatrice, l’inutilità di ulteriori indagini ed in particolare la superfluità della prova orale dedotta dagli appellanti, comunque inammissibile per la mancata indicazione dei testi.

Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata all’esito di una scrupolosa analisi testuale e coordinata di entrambe le richiamate disposizioni testamentarie è frutto di un accertamento di fatto sorretto da logica ed adeguata motivazione, come tale insindacabile in questa sede, laddove i ricorrenti principali, anzicchè censurare specificatamente la argomentazioni sopra riportate (indicando non solo i canoni ermeneutici asseritamente violati ma anche il modo in cui tale violazione sarebbe avvenuta), nonchè i passaggi motivazionali ritenuti viziati, si limitano inammissibilmente a prospettare una ricostruzione diversa e ad essi più favorevole della volontà testamentaria espressa nei suddetti atti dalla P..

In particolare l’assunto di P.E. e di P.M. G. secondo cui l’atto dell’11-3-1990 si risolverebbe soltanto nella manifestazione dell’intento di redigere in futuro un altro testamento si pone in insanabile conflitto con il dato testuale evidenziato dalla sentenza impugnata dell’espressa conferma di tutte le precedenti disposizioni non riguardanti la P. e sua figlia T., cosicchè logicamente il secondo testamento era finalizzato soltanto alla devoluzione ad altri soggetti dei beni precedentemente lasciati alle due predette donne, e quindi ad integrare i lasciti pregressi che restavano pienamente efficaci.

In tale contesto si spiega la riconduzione della destinazione di tali beni “a scopo di beneficenza” nell’ambito dell’art. 630 c.c. e dunque a favore dei poveri, considerato che le disposizioni testamentarie previste da tale norma si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate (Cass. 6-8-2003 n. 11844; Cass. 21-2.2007 n. 4022), mentre la statuizione relativa alla ritenuta nullità ex art. 628 c.c., della disposizione a favore delle “persone che mi siano state più vicine” in quanto non individuabili non è stata oggetto di censure in questa sede.

Infine il profilo di censura avente ad oggetto la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dagli esponenti è inammissibile, non avendo essi riportato nel ricorso, come pure era loro onere, i capitoli di tale prova onde consentire a questa Corte la necessaria verifica sulla loro concludenza e decisività al fine di pervenire ad una soluzione della controversia diversa da quella raggiunta dalla sentenza impugnata.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che il Comune di Milano con l’unico motivo formulato, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda proposta dall’esponente avente ad oggetto la condanna dei P. a corrispondere l’equivalente di tutti i beni ad essi pervenuti a titolo successorio nella misura da costoro indicata nella denuncia di successione nell’importo di L. 1.526.150.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il ricorrente incidentale ha rilevato che, avendo i P. compiuto atti di disposizione dei beni ereditari,non rendendo pertanto più possibile la consegna dei suddetti beni, il Comune di Milano era stato costretto a chiedere la condanna delle controparti al pagamento dell’equivalente del loro valore, domanda immotivatamente rigettata dal giudice di appello.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha disatteso la suddetta domanda osservando che non erano individuabili nè stimabili i beni ereditari oggetto di atti di disposizione da parte degli appellanti, e che comunque la questione avrebbe dovuto essere valutata in sede esecutiva, stante anche la pendenza del relativo i procedimento.

Orbene tale statuizione non è stata censurata dal ricorrente incidentale, che anzi ha ammesso l’esistenza di una procedura esecutiva da esso promossa nei confronti di P.E. conclusasi con un verbale di consegna negativo redatto dall’Ufficiale Giudiziario il 31-1-2001, aggiungendo di aver tentato vanamente di ottenere l’equivalente dei beni ereditari sempre in sede esecutiva (vedi pag. 6 del controricorso e del ricorso incidentale); il Comune di Milano ha poi dedotto che il Tribunale di Roma con sentenza del 14- 8-2004 aveva accolto l’opposizione dei P., rilevando che “il titolo azionato prevede la condanna ad un obbligo di consegna attuabile forzosamente a norma dagli artt. 605 ss. c.p.c.”, nè potendo “il creditore dell’obbligo di consegna trasformare l’obbligazione semplice, chiaramente individuata nel titolo esecutivo, in obbligazione alternativa per l’esecuzione forzata di un inesistente obbligo di pagare il corrispettivo valore dei beni che gli sono stati riconosciuti in virtù della disposizione testamentaria”.

Sulla base di tali premesse è evidente che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto di non poter incidere sull’esito della suddetta procedura esecutiva promossa proprio in virtù del titolo esecutivo ex artt. 605 e segg. c.p.c., sorto a seguito della sentenza di primo grado emessa nella presente controversia; può comunque aggiungersi che al Comune di Milano non è certo preclusa in futuro fa possibilità di ottenere in un autonomo giudizio di cognizione un diverso titolo esecutivo idoneo ad ottenere l’equivalente in termini pecuniari del valore dei beni ereditari suddetti.

Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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