Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18509-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimato –

avverso la decisione n. 66/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE

SEZIONE di CAMPOBASSO, depositata il04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’estinzione con compensazione delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Campobasso, in data 22 dicembre 1977, notificava alla Cassa di Risparmio Molisano (successivamente assorbita da altri istituti di credito ed infine da Unicredit S.p.A.) quattro avvisi di accertamento riguardanti redditi di ricchezza mobile per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973.

Avverso tali avvisi l’istituto di credito proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Campobasso contestando le rettifiche nel merito; con successive memorie eccepiva, altresì, la nullità degli avvisi di accertamento in quanto sottoscritti da persona non avente la titolarità dell’Ufficio di Campobasso.

La commissione tributaria dichiarava la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione.

Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Campobasso confermava la sentenza impugnata solo per l’anno 1970, in considerazione della circostanza che le controversie riguardanti le altre tre annualità era state definite mediante condono. Detta pronuncia era impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale che, con sentenza del 4 giugno 2009, confermava la decisione oggetto di gravame.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

2. Con atto del 30 novembre 2016, notificato a Unicredit S.p.A. il 2 dicembre 2016 e depositato il 9 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, non essendo necessaria l’accettazione della parte non costituita.

Poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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