Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8266-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENLRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 205,

presso lo studio dell’avvocato MARIA BIANCA PADRONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NADIA STRAVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5444/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 2139/14,sez 4, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dalla C.S. & C sas e dai soci C.S. e F.M. in relazione ad atti di accertamento del reddito relativi all’anno 2008,dichiarava non deducibile la sola fattura n. (OMISSIS) del 2007.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez dist. Latina, che, con sentenza 5444/19/2017, ha confermato la sentenza di primo grado Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, art. 111 Cost e art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che la stessa sarebbe priva di qualsiasi apparato motivazionale poichè l’intera quarta pagina contenente le argomentazioni a base della decisione si riferirebbe ad una controversia diversa da quella della presente causa.

Il motivo risulta ammissibile in quanto lo stesso è del tutto circostanziato riportando anche il testo contestato della sentenza impugnata ed evidenziando la non relazionabilità dello stesso alla controversia.

Il motivo è altresì fondato.

Invero, l’oggetto della presente causa è costituito dalla detraibilità o meno di costi fatture da parte della C.S. & C sas in relazione al reddito d’imposta dell’anno 2008 mentre la motivazione della sentenza contenuta nella pagina 4 dopo la parola “OSSERVA” contenuta alla fine della pagina 3 fa invece riferimento al diritto di difesa del contribuente ed al tardivo deposito da parte di quest’ultimo del ricorso introduttivo innanzi la CTP e tratta, inoltre,della non imprevedibilità della circostanza che aveva impedito la rivendita di immobili acquistati nel dicembre 2007.

Tutti tali elementi risultano estranei alla presente controversia tenendo conto che l’appello proposto dall’Agenzia riguardava la contestazione in merito alla non detraibilità delle fatture (OMISSIS) ed (OMISSIS).

Trattasi quindi di motivazione del tutto inesistente in quanto rapportata a fattispecie diversa da quella del giudizio.

Basta a tale proposito rammentare il consolidato orientamento di questa Corte come anche recentemente espresso dalla Sezioni Unite laddove hanno affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.(Cass. SU 22232/16).

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Lazio, sez dist Latina, in diversa composizione cui rimette altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, inclusivo della liquidazione delle spese del presente giudizio, alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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