Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9074 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n172/2014 proposto da:

Equitalia Sud s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di

Fiore elettivamente domiciliato presso l’Avv. Di Fiore

(micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 1%2/17/13 depositata il 6/05/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 22/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 122/17/13, depositata il 6.5.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente G.G. un’iscrizione ipotecaria che egli impugnava anche con riferimento alle cartelle esattoriali alle quali l’atto si riferiva. Cartelle che assumeva essere venuto a conoscenza solo con la notifica dell’estratto ruolo.

In primo grado, la CTP aveva dichiarato, in parte il difetto di giurisdizione e in parte aveva rigettato il ricorso.

La CTR accoglieva l’appello del contribuente.

La società Equitalia Sud impugna tale decisione deducendo due motivi.

Non ha resistito il contribuente intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, la società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per aver omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado, perchè mancante dell’indicazione delle cartelle di pagamento alle quali il ricorrente intendeva riferirsi, non consentendo di desumere i termini della vertenza.

Tale motivo è da ritenere infondato in quanto la stessa ricorrente ricorda d’aver prodotto, nel giudizio di primo grado, copia degli estratti di ruolo, a cui faceva riferimento l’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS), estratti dai quali risalire alle cartelle insolute, tal che i termini e l’oggetto dell’opposizione del contribuente erano agevolmente desumibili. Ed, infatti, il giudice di prime cure non aveva avuto difficoltà a definire il giudizio, in parte rilevando difetto di giurisdizione, in merito alle cartella non riguardanti i crediti tributari ed in parte per la ritenuta infondatezza del ricorso.

La società Equitalia Sud s.p.a. ha, con il secondo motivo, censurato la decisione deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26.

Il secondo motivo è, invece, fondato.

La CTR ha, infatti, affermato, in accoglimento dell’appello del contribuente, che Equitalia Sud non avesse prodotto gli originali delle cartelle di pagamento in questione, ritenendolo dovuto, e che la prova della notificazione di un atto esiga la produzione in giudizio sia dell’originale dell’atto notificato che della relata di notificazione, collegabile all’atto notificato. Assumeva, su tale promessa, che la notificazione dell’estratto di ruolo non può sostituire la cartella e che non è sufficiente depositare copia della relazione della notificazione di cartelle non depositate in originale. Considerazioni per le quali, nel caso in esame, non era possibile trarre certezza sul collegamento tra la relazione di notificazione e le cartelle che l’Agente della riscossione assumeva ritualmente notificata.

Ciò posto, punto nodale della decisione impugnata è che “l’estratto di ruolo non ha alcun valore probatorio equipollente alla cartella e non può ritenersi abbia supplito a tale deficienza probatoria con la produzione degli estratti di ruolo e con la fotocopia delle relazioni di notificazione che rimandano a delle (ipotetiche) cartelle..”

L’argomentazione del giudice regionale non è condivisibile ed urta con la costante giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima. (Sez. 1 -, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019)

Questa stessa Corte ha, inoltre, precisato che: “ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella. (Sez. 5 -, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016).

Ne discende l’insussistenza di un obbligo di produzione/esibizione degli originali delle cartelle di pagamento.

Nè può affermarsi l’inidoneità delle copie, in quanto tali, delle relazioni di notifica posto che in tema di notifica della cartella esattoriale. Infatti, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) è necessario che il contribuente contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deducendo specifiche difformità con rituale disconoscimento.

Nel caso in esame, non risulta che tale formale disconoscimento vi sia stato. Il G. si era limitato ad assumere di non aver mai ricevuto la notifica, pur in presenza di una relazione di notificazione, sia pure in copia, nei confronti della quale l’interessato non aveva lamentato la mancanza di alcun dato identificativo dell’atto notificato o della stessa firma del ricevente (Sul punto, Sez. 5 -, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020).

Giova anche riaffermare che “nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni); nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).

Il giudice regionale non ha fatto buon governo dei richiamati principi tal che può ravvisarsi violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, atteso il palese contrasto della motivazione con la loro consolidata interpretazione, elaborata da questa Corte nel senso innanzi richiamato.

Va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, infondato il primo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame nei termini indicati in motivazione ed anche per la determinazione sulle spese.

PQM

Accoglie il secondo motivo, infondato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame nei termini indicati in motivazione ed anche per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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