Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9073 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 20/04/2011), n.9073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3846/2005 proposto da:

MICHELE FERRARA & C. S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BORGHESE 3, presso l’avvocato GUARINO Andrea, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V.A.F.;

– intimato –

sul ricorso 7853/2005 proposto da:

M.V.A.F. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso

l’avvocato CRIMI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CHIATANTE GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MICHELE FERRARA & C. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CECILIA MARTELLI, con delega,

che insiste nell’istanza di rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione del processo per

rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

M.V.A. agiva in giudizio nei confronti della s.r.l.

Ferrara per conseguire la retrocessione dell’immobile espropriato, sito in agro di (OMISSIS).

In relazione a detto terreno, era stata resa dal Prefetto di Bari, con decreto del 19/3/1985, n. 1434, dichiarazione di pubblica utilità, con fissazione dei termini di uno e due anni per l’inizio ed il completamento dei lavori, per la realizzazione da parte della Michele Ferrara s.r.l. di un opificio industriale diretto alla produzione, lavorazione, imbottigliamento dell’olio, e con successivo decreto n. 3895 del 29/5/85, era stata disposta l’occupazione definitiva del suolo, ordinandosi il deposito della prescritta indennità di esproprio; il M. aveva proposto opposizione davanti al Tar e successivamente avanti al Consiglio di Stato, che decideva per il rigetto con sentenza 28/2/1992, e nelle more, a seguito di decreto di reintegra del Pretore di Rutigliano del 19/9/85, il M. rientrava nel possesso del bene soggetto ad espropriazione sino al 4/6/1990, data in cui si disponeva la cancellazione della causa possessoria; con successivo decreto prefettizio n. 932 del 2/2/1993, su istanza della s.r.l. Ferrara, veniva prorogato di due anni il termine di inizio e fine lavori.

La convenuta eccepiva di avere perso la disponibilità del bene sino al 28/2/92, data della pubblicazione della sentenza che aveva definito il procedimento avanti al giudice amministrativo di impugnativa del decreto prefettizio, e successivamente non aveva avuto la possibilità di dare inizio ai lavori, in mancanza della necessaria concessione edilizia, richiesta sin dal luglio 1992.

Nella comparsa conclusionale del 23/7/01, l’attore, preso atto della impossibilità di retrocessione per la definitiva realizzazione dell’opera, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da illegittima occupazione nella misura pari alla differenza tra il valore venale e l’entità dell’indennità di esproprio ricevuta.

Il Tribunale, pur rilevata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rigettava la domanda, ritenendola inammissibile perchè formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Il M. proponeva appello; la società Ferrara proponeva appello incidentale in relazione alla ritenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

La corte d’appello, con sentenza 29/10/2004, ha accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale; affrontando per ragioni di ordine logico in primis l’appello incidentale, ha rilevato che non erano possibili nè la sospensione nè tanto meno l’interruzione dei termini di efficacia del decreto di dichiarazione di pubblica utilità, alla stregua della specifica disciplina della L. n. 2359 del 1865, art. 13; nel caso, la Ferrara aveva chiesto ed ottenuto la proroga solo nel 1993, quando i termini originari erano decorsi e si era caducata la dichiarazione, come tale insuscettibile di proroga;

nè era rilevante la pendenza del giudizio amministrativo sulla legittimità del decreto prefettizio, attesi i poteri del Giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.

La corte territoriale ha ritenuto la trasformazione automatica delle domanda originaria ed ha quindi condannato l’appellata alla corresponsione della differenza tra il valore venale calcolato dal CTU e l’indennità di esproprio versata, ritenendo fuori luogo il prospettato conflitto di giudicati e l’eccezione di duplicità del pagamento.

Ricorre per cassazione la Ferrara sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il M., proponendo ricorso incidentale.

Diritto

RILEVA IN DIRITTO

I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti.

La società ricorrente principale, con atto del 17/2/2011, comunicato al difensore della controparte ed in via di notificazione, come da detto difensore dichiarato, ha rinunciato al ricorso, con espressa indicazione che tra le parti è stato raggiunto l’accordo per la compensazione delle spese, e tale rinuncia è stata accettata dalla controparte, senza alcuna richiesta in punto spese.

Quanto all’appello incidentale, è agevole rilevare che lo stesso è inammissibile, in quanto la parte ha fatto valere un mero errore materiale della corte territoriale, come tale emendabile in sede di procedimento di correzione e non già prospettabile quale vizio ex art. 360 c.p.c.. Da quanto sopra esposto conseguono l’estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c., in relazione al ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale; quanto alle spese, non residua alcuna pronuncia in relazione al ricorso principale e quanto al ricorso incidentale, il tipo di pronuncia emesso induce a compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte, dato atto della regolarità della rinuncia e dell’accettazione, dichiara estinto il giudizio, in relazione al ricorso principale, e dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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