Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9073 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15023-2018 proposto da:

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARELLI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAROCCO 18,

presso lo STUDIO LEGALE TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CACCIATO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4433/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 3 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal Comune di Peschiera Borromeo avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da M.P. contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008. Riteneva la CTR che a seguito di occupazione da parte dell’Anas per la realizzazione di opere pubbliche, era venuto meno il possesso del contribuente dei terreni sottoposti a procedimento espropriativo, terreni che pertanto non potevano essere assoggettati a tassazione quali aree edificabili.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 3 maggio 2018, il Comune di Aprilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2), per avere erroneamente la CTR escluso l’applicabilità dell’imposta sul presupposto dell’insussistenza del possesso in capo al contribuente delle (quattro) aree soggette ad occupazione da parte dell’Anas per la realizzazione di opere pubbliche.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla natura edificabile delle (quattordici) aree pacificamente rimaste nella disponibilità del contribuente in quanto non interessate dall’occupazione da parte dell’Anas.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4), per avere la CTR ritenuto che il contribuente non avesse l’obbligo di presentare la denuncia ICI.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12), con riferimento alla legittimità delle sanzioni applicate.

Il Collegio, rilevato che con ordinanza n. 26016 del 2019 la quinta sezione civile ha rimesso al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la causa, vertente in tema di ICI, in relazione alla questione dell’incidenza dei vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore generale sulla edificabilità delle aree interessate, difettando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA