Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9073 del 15/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9073 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 23925-2010 proposto da:
ITALIA HOSPITAL S.P.A. 003133567, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso
lo studio dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBE’
2013

GIORGIO, ALBE’ ANNA, giusta delega in atti;
– ricorrente-

303

contro

BOTTERO

GIUSEPPE

BTTGPP43C17B300X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo

Data pubblicazione: 15/04/2013

studio dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO IWAN MAINI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENCO
MARIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 228/2010 della CORTE D’APPELLO

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ALBE’ GIORGIO;
Udito l’Avvocato VENCO MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 08/04/2010 r.g.n. 616/08;

Udienza 29.1.2013, causa n. 12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. Giuseppe Bottero chiedeva al Tribunale del lavoro di Como nei confronti di Italia Hospital spa la
condanna della detta società, che non lo aveva reintegrato nel posto di lavoro nonostante le sentenze a
lui favorevoli in tutti i gradi del giudizio, a pagargli in conseguenza del licenziamento e della mancata
reintegrazione, il risarcimento del danno ( alla professionalità, per perdita di chance, danno biologico,
danno morale ed esistenziale ), nonché i contributi dovuti al Fondo pensione a norma del CCNL:
resisteva la società allegando che erano state pagate tutte le retribuzioni ex art. 18.
Il Tribunale di Como con sentenza del 6.3.2008 rigettava la domanda.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 4..2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Como ed in parziale accoglimento dell’appello del Bottero, condannava la Italia Hospital spa al
pagamento della somma di euro 35.000,00 per danno patrimoniale e alla somma di euro 50.160,00 per
danno non patrimonialet mentre respingeva la domanda concernente i contributi del Fondo.
La Corte territoriale accedeva all’orientamento della Corte di cassazione che ritiene che il lavoratore
possa richiedere ulteriori danni derivanti dal ritardo nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione
disposto dal Giudice e liquidava il danno non patrimoniale in relazione all’ indennità di pronta
disponibilità, ore notturne e festive ed alle maggiorazioni per straordinari che il ricorrente avrebbe
percepito se fosse stato tempestivamente reintegrato sino al momento del pensionamento svolgendo le
ordinarie mansioni previste contrattualmente. La Corte territoriale osservava che il danno non
patrimoniale emergeva da plurimi fattori come il licenziamento a soli 58 anni, l’impossibilità di
effettuare interventi presso la società dalla quale era stato licenziato, la difficoltà di trovare altre
occupazioni, lo stato di involontaria inattività, la situazione di stress e disagio personale subita e, alla
stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, sull’unicità dei profili di danno non patrimoniale
riconosceva il 20% della retribuzione dal momento del ricorso al Tribunale di Como a quello
dell’intimato licenziamento ( sottolineando anche l’analogia con la giurisprudenza sulla forzata inattività
del lavoratore per fatto addebitabile al datore di lavoro). Osservava anche che il danno biologico al
lavoratore emergeva da un pluralità di documenti medici.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Italia Hospital con 4 motivi; resiste il Bottero con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art- 378 c.p.c.

.,

MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G. n. 23925/2010

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’ art.
18 L. n. 300/70. L’indennità corrisposta ex art. 18 quarto comma ha natura risarcitoria ed è volta a
ristorare il lavoratore dal danno subito a causa del licenziamento e della conseguente inattività;
pertanto non è configurabile un danno ulteriore che rappresenterebbe una duplicazione di quanto già
ottenuto dal lavoratore.
Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, prevalente ed in ogni caso
preferibile, secondo il quale ” nel regime di tutela reale ex art. 18 L. n. 300 del 1970 avverso i
licenziamento illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento

sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova- il cui onere
incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante
ricorso alla prova presuntiva- possa liquidarlo equitativamente ( cass. n. 15915/2009; cass. n.
26561/2007; cass. n. 10116/2002; cass. n. 10203/2002). E’ lo stesso comportamento del datore di lavoro
che non ottempera con immediatezza all’ordine di reintegrazione che lo espone ad ulteriori
conseguenze sul piano risarcitorio facilmente evitabili attraverso un pronto adempimento del
prowedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. Non vi è pertanto alcuna duplicazione del
risarcimento già effettuato attraverso la corresponsione delle retribuzioni dovute, in quanto l’ulteriore
danno è strettamente collegato ad un comportamento omissivo datoriale solo eventuale, così come
l’onere della prova del danno è a carico del lavoratore. L’interpretazione qui seguita appare senz’altro
preferibile in quanto diretta, nel complesso, ad evitare che un comportamento illegittimo — come un
licenziamento non assistito né da giusta causa né da giustificato motivo- possa generare una situazione
di ulteriore mortificazione e compromissione della dignità della persona del lavoratore che viene
privato, nonostante l’ordine del Giudice, della possibilità di reinserirsi prontamente nel mondo
lavorativo e di dare il proprio contributo produttivo al benessere collettivo, con l’evidente rischio anche
di un logoramento della professionalità acquisita.
Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/70: gli importi
corrisposti al lavoratore a seguito di pronuncia di illegittimità del licenziamento hanno natura risarcitoria
e non retributiva. Pertanto non è configurabile un danno patrimoniale. Non sussiste nel caso in esame
una mora credendi.
li motivo è infondato: la giurisprudenza prima citata riconosce il diritto del lavoratore a chiedere un
danno “ulteriore” rispetto a quello corrispondente alla retribuzioni dovute ex art. 18 L. n. 300/70 e non
sussistono ragioni di sorta per escludere il danno economico purché strettamente dipendente
dall’inottemperanza datoriale all’ordine di reintegrazione che è fonte di eventuali altri “danni” purché
specificamente provati.
Con il terzo motivo si allega l’omessa motivazione o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo anche agli artt. 2727, 2728, 2729 c.c. e
l’onere della prova circa la sussistenza di un danno “ulteriore” che sia derivato dalla mancata reintegra.
Non era stata offerta la prova sia riguardo il danno patrimoniale che quello non patrimoniale ; non vi
sono elementi per ritenere che il Bottero avrebbe percepito i compensi indicati ove fosse stato
immediatamente reintegrato; non era stata disposta una consulenza medica diretta ad accertare
l’effettivo stato di salute del Bottero dopo il recesso e l’ascrivibilità di malattie eventualmente sofferte
alla situazione lavorativa, inoltre il Bottero si sarebbe dovuto attivare nel cercare altre occasioni
lavorative onde contenere gli eventuali danni non patrimoniale.
Il motivo appare infondato. Circa il danno patrimoniale, ricordato che secondo la giurisprudenza di
questa Corte prima richiamata I” ulteriore danno” derivato al lavoratore dalla mancata tempestiva
2

alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude
che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore ( nel caso, alla professionalità) che gli

:

reintegrazione nel posto di lavoro può essere comprovato attraverso la “prova presiintiva ” ( cass. cass.
n. 15915/2009) o in via equitativa ( cass. n. 26561/2007) la Corte territoriale ha osservato che se l’ordine
di reintegrazione fosse stato prontamente ottemperato il Bottero avrebbe, svolgendo le ordinarie
mansioni di lavoro, conseguito i compensi indicati per indennità di disponibilità, indennità notturna,
indennità festiva, maggiorazioni per straordinario, compensi che sono stati calcolati confrontando gli
statini relativi al periodo in cui il Bottero era in servizio con il periodo successivo. Si tratta di una
motivazione congrua e logicamente coerente e correlata a dati obiettivi, non contestati sotto il profilo
quantitativo nel motivo; le censure sono generiche in quanto non si allegano ragioni di sorta per le quali
ciò che era pacificamente avvenuto nel periodo precedente al licenziamento non sarebbe avvenuto,

Discorso analogo si deve fare in ordine al danno non patrimoniale. La Corte territoriale ha richiamato
una serie di elementi che nel loro complesso hanno determinato- in conseguenza della mancata
reintegrazione del posto di lavoro- una lesione ” di interessi inerenti la persona, non connotati a
rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale” che è stata
complessivamente valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte onde evitare una duplicazione
risarcitoria. Ora la Corte territoriale ha ricordato che il Bottero è stato licenziato all’età di 58 anni e
quindi in una fascia di età nella quale è notoriamente difficile reimpostare la propria carriera, che è stato
privato nonostante l’ordine di reintegra ( non eseguita per ben sei anni dal momento del recesso del
2002 a quello del pensionamento nel 2008, nonostante il Bottero si fosse presentato più volte in
Ospedale chiedendo di lavorare ) della possibilità di operare nella struttura medica nella quella si era
stabilmente inserito, che la notizia del licenziamento certamente aveva fatto il giro degli ambienti
medici ed ospedalieri, che secondo le norme di ordinaria esperienza il recesso lo aveva sicuramente
pregiudicato impedendogli di proseguire in modo lineare nel processo di aggiornamento e nell’attività
chirurgica, che lo stato di forzata inattività aveva procurato un’indubbia situazione di stress e di perdita
di fiducia come attestato dalla documentazione medica e della relazioni dei medici curanti . Questo
complesso di ripercussioni negative su vari fronti e profili, facilmente evitabili dal datore di lavoro ove
avesse tempestivamente provveduto alla pronta reintegrazione del dipendente dopo il primo
accertamento giudiziario del 2003, ha- per la Corte territoriale- determinato un danno non patrimoniale
( valutato come detto nel suo complesso) rapportabile a quello subito dal lavoratore che subisce una
totale e forzosa inattività per colpa del datore di lavoro e che è stato liquidato- tenuto conto anche della
giurisprudenza formatasi in ordine a quest’ultima situazione- nella misura del 20% della retribuzione
base. Ora sul punto la motivazione appare congrua, logicamente coerente, strettamente riferita a dati
provenienti dalla comune esperienza o ad emergenze documentali di ordine medico-legali, ed appare
coerente con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prova equitativa del danno non
patrimoniale ed alla determinazione unitaria dell’entità dello stesso ; per contro le censure appaiono
assolutamente generiche o di merito, inammissibili in questa sede. L’ipotesi che il Bottero, licenziato a
58 anni, potesse agilmente ritrovare altre occasioni di lavoro, nonostante la sua forzata espulsione dal
luogo di lavoro e la reiterata decisione di mantenerlo inattivo nonostante l’ordine di reintegrazione
emesso da più Giudicitè rimasta priva di riscontri di sorta.
Con l’ultimo motivo si allega la violazione di norme di diritto e/o la falsa applicazione di norme di diritto
in relazione all’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova a carico del lavoratore in caso di
domanda di risarcimento di danni ulteriori a quelli riconosciuti ex art. 18 L. n. 300/70. I trattamenti
retributivi riconosciuti sono variabili ed eventuali; il danno biologico ed esistenziale non risulta provato
né emerge dalle consulenze di parte.
..

Il motivo appare infondato e reitera in sostanza quanto già allegato nel motivo precedente. La prova
presuntiva in ordine al danno patrimoniale risulta offerta in base alla ricostruzione dei trattamenti
percepiti prima del licenziamento e dopo la reintegrazione; non è stata indicata alcuna ragione per la
3

secondo un giudizio di plausibilità e verosimiglianza, anche per quello successivo.

quale il Bottero, una volta reintegrato, non avrebbe potuto tornare a svolgere le mansioni
precedentemente assolte. Circa il danno non patrimoniale si è detto supra : la Corte territoriale ha
indicato un pluralità di elementi, anche di ordine medico-legale, che portano a ritenere una analogia con
la situazione di totale inattività di un dipendente per colpa del datore di lavoro, per cui il danno è stato
liquidato in via equitativa con riferimento alla giurisprudenza formatasi in ordine a tale ultima
situazione, secondo una valutazione congruamente e logicamente motivata e coerente con la
giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione e liquidazione in via equitativa del danno non
patrimoniale.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la il
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna pak—ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00 per spese nonché in
euro 5.000,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.1.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA