Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9073 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato AMATORE

SALVATORE, rappresentata e difesa dagli avvocati SCARCIGLIA PIERO,

TAURINO CESARE;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato OLANDA LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMOROSI DOMENICO;

– controricorrente –

e contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28-9-1998 P.S., premesso che l’1-12-1996 era morta “ab intestato” la madre N. C., e che ad essa erano succeduti quali eredi legittimi l’esponente ed il padre P.G., assumeva che costui con rogito del (OMISSIS) aveva venduto con riserva di usufrutto a G.G. per il prezzo di L. 29.500.000 “la propria quota indivisa di 3/4 degli immobili ereditari”.

L’attrice, rilevato di non essere stata interpellata per l’esercizio della prelazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la G. ed il P. per ottenere il riscatto della predetta quota.

I convenuti costituendosi in giudizio contestavano il fondamento della domanda attrice; in particolare la G. deduceva il difetto dei requisiti di legge per l’applicazione dell’art. 732 c.c., giacchè gli immobili oggetto del predetto rogito già appartenevano per la metà indivisa “jure proprio” al P.; quest’ultimo evidenziava il medesimo fatto, originato dal regime di comunione legale sui beni oggetto della controversia anteriormente alla morte della N., e rilevava altresì che la vendita aveva riguardato singoli beni e non una quota del patrimonio ereditario.

Con sentenza del 15-4-2002 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Proposto gravame da parte di P.S. cui resisteva la G. mentre P.G. restava contumace la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 5-10-2004 ha dichiarato l’inammissibilità della impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la P. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la G. ha resistito con controricorso; P.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo inesistenza e/o nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 132- 161 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., assume che il giudice di appello, nell’affermare l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto priva di alcuna critica alle argomentazioni rese dal giudice di primo grado, non ha indicato gli elementi dai quali ha tratto il suo convincimento, trascurando quindi di esaminare le ragioni espresse dall’appellante nel motivo di appello a sostegno della richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Lecce dei 15-4- 2002.

Con il secondo motivo la P., denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver deciso sul “thema decidendum” dibattuto nel corso del processo, e per aver comunque disatteso il principio secondo cui l’art. 342 c.p.c., non prescrive alcuna sanzione di inammissibilità nel caso di mancata critica ai ragionamenti del primo giudice; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere nel merito la questione dedotta relativa all’esercizio da parte dell’esponente del diritto di riscatto ex art. 732 c.c., avente ad oggetto l’atto per notaio Buonerba del 27-3-1998 con il quale P.G. aveva alienato alla G. la propria quota ereditaria senza aver prima notificato alla attuale ricorrente quale coerede tale proposta di vendita.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.

La Corte territoriale ha premesso che il rigetto della domanda attrice da parte del giudice di primo grado era stata motivata da tre diverse ragioni e precisamente:

a) non ricorreva la fattispecie della comunione ereditaria, risultando chiaramente dall’atto notarile del 27-3-1998 che parte dei beni appartenevano già “jure proprio” al P., i quale quindi a seguito della successione aveva accresciuto la sua quota passata dalla originaria metà indivisa a 3/4;

b) non era ammissibile il retratto parziale, avente cioè ad oggetto solo una parte della quota alienata;

c) la vendita aveva riguardato singoli beni e non la quota intesa come comprensiva di tutte le situazioni attive e passive della comunione ereditaria.

Il giudice di appello a tal punto ha rilevato che l’appellante con l’unico motivo di gravame aveva soltanto dedotto che la sentenza di primo grado doveva essere parzialmente riformata nella parte in cui non era stato riconosciuto il diritto di riscatto della quota ereditaria che P.G. aveva ceduto alla G. in violazione dell’art. 732 c.c., ancorchè limitatamente ad 1/4 della quota invece che a 3/4 come erroneamente richiesto in primo grado, ed ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto limitata ad una richiesta di riforma senza formulare alcuna critica ai tre diversi ordini di argomentazione sopra richiamati, ciascuno di essi idoneo a sorreggere la decisione del primo giudice.

Orbene il convincimento della Corte territoriale è pienamente condivisibile perchè, sulla base delle premesse prima enunciate circa i diversi ed autonomi profili motivazionali espressi dal giudice di primo grado a sostegno della decisione assunta, è evidente che il motivo di appello formulato dalla P. – privo di alcun riferimento alle suddette “rationes decidendi” e quindi delle argomentazioni idonee a censurare la sentenza impugnata – si manifesta chiaramente carente dell’imprescindibile requisito di specificità previsto dall’art. 342 c.p.c.; contrariamente poi a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi di appello integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. S.U. 29-1-2000 n. 16).

In definitiva si ritiene che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato il motivo di appello introdotto dall’appellante traendone conseguenze del tutto corrette sul piano giuridico.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA