Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9073 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1736-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO

FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GRIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3320/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 3848/16, sez 28, accoglieva il ricorso proposto da S.M. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS).

Avverso detta decisione venivano proposti separati appelli da parte dell’Agente di riscossione innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 3320/6/2017, accoglieva gli appelli previa loro riunione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate – riscossione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta la mancata dichiarazione di inammissibilità di entrambi gli appelli in quanto il primo (n. 8280/16) non era stato notificato e, comunque, perchè iscritto a ruolo due volte.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’erroneità della sentenza che ha dichiarato la nullità della notifica a mezzo pec in data 24.7.2015

Con il terzo motivo deduce l’omessa pronuncia sull’avvenuto disconoscimento di conformità all’originale delle fotocopie depositate in giudizio.

Il primo motivo è inammissibile.

Sulla proponibilità di un secondo appello, in caso il primo,non notificato, sia stato iscritto a ruolo, si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa corte che hanno statuito che “l’art. 358 c.p.c. (come l’omologo art. 387 c.p.c. dettato per il giudizio di cassazione) dispone che “l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. Il chiaro riferimento del divieto di riproposizione all’appello che sia stato dichiarato improcedibile correla l’improponibilità non già al momento in cui è stato proposto il primo appello che risulti improcedibile, bensì alla dichiarazione di tale improcedibilità e, dunque, alla dichiarazione che ne abbia fatto il giudice dell’appello. Ne segue che l’appello che non è riproponibile non è quello proposto e non seguito dalla costituzione in giudizio dell’appellante nel termine stabilito, ma solo quello che altresì sia stato dichiarato tale.

Anteriormente a tale dichiarazione, la riproposizione dell’appello (cioè di un secondo appello) – sempre che non sia preclusa o dal decorso del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, o dal decorso del termine breve di impugnazione verificatosi in dipendenza di una notificazione della sentenza oppure dallo stesso momento della notificazione del primo appello (in quanto evidenziante la conoscenza legale della sentenza in funzione dell’impugnazione: si veda in termini recentemente Cass. sez. un. 12084 del 2016; e si consideri quanto affermato condivisibilmente da Cass. n. 9258 del 2015 sulla decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. a carico del notificante) – invece può avere luogo e non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di improcedibilità dell’appello precedente che non sia stata ancora dal giudice dichiarata. (Cass. sez. un. 16598/16).

Nel caso di specie è pacifico che nessuna dichiarazione di improcedibilità del primo appello era avvenuta, onde correttamente la CTR ha dato corso al giudizio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

E’ sufficiente a tale proposito riportare quanto già deciso da questa Suprema Corte in analoga fattispecie.

“Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, nel testo allora vigente (vigente anche alla data della notifica del ricorso nella presente causa 24.7.15 n. d.r.) (quale modificato, con l’aggiunta del comma 1 bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 49, comma 1, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114), prevedeva che le sole comunicazioni di segreteria potessero essere effettuate mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato l’art. 16, comma 1 bis, è stato aggiunto, infatti, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, il cui attuale comma 3, per quanto qui specificamente rileva, prevede che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Ministero dell’economia e delle finanze D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”. Il D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e finanze d’individuare le regole tecnico – operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonchè alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze D.M. 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dal del D.M. n. 163 del 2013, art. 3,comma 3, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Ne deriva, dal sistema normativo così ricostruito, che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c. d. processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015 del contenzioso tributario, fissata al 1 gennaio 2016 dello stesso decreto, art. 12, comma 1, del medesimo art. 12, comma 3 prevede che le “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3… si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui al Ministero dell’economia e delle finanze, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3”. Il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato, come si è detto, in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1 dicembre 2015 (cfr. anche circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, par. 1.6). (Cass. 17491/16; Cass. 1831/17).

Alla stregua del quadro normativo di riferimento come sopra delineato, deve concludersi, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, che nella fattispecie in esame, alla data del 24.7.15, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria non era idonea a costituire il contraddittorio onde, stante la contumacia dell’amministrazione, del tutto correttamente è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Il terzo motivo è assorbito.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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