Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9072 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10780/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del

25/02/2019 nel procedimento vertente tra:

C.R., da una parte e ASSOCIAZIONE CAVALIERI SAN GIUDA TADDEO,

dall’altra, ed iscritto al n. 6816/2019 R.G di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO, che chiede alla

Corte di CASSAZIONE, riunita in camera di consiglio, di dichiarare

inammissibile il regolamento di competenza promosso d’ufficio dalla

Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nocera Inferiore.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con ricorso depositato il 15 novembre 2016 C.R. ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore- sezione specializzata agraria – di condannare l’Associazione Cavalieri di S. Luca Taddeo al rilascio di un fondo con annesso fabbricato rurale;

– la sezione specializzata, ritenendo che il contratto concluso dalle parti fosse in realtà un ordinario contratto di locazione, e non un contratto di affitto agrario, rimetteva gli atti al Presidente del tribunale affinchè questi riassegnasse la causa alla sezione semplice;

– il Presidente del tribunale con provvedimento motivato confermava l’assegnazione del ricorso alla sezione specializzata agraria, e quest’ultima, con ordinanza del 25.2.2019 sospendeva il giudizio pendente e proponeva regolamento di competenza d’ufficio;

– Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del regolamento, richiamando il dato normativo, secondo il quale che la proposizione del regolamento di competenza d’ufficio presuppone, ex art. 45 c.p.c., una preventiva pronuncia sulla competenza, e che tale non può qualificarsi il provvedimento impugnato, meramente ordinatorio, di valenza amministrativa e di rilevanza esclusivamente interna, adottato dal Presidente del tribunale nell’ambito del suo potere di ripartizioni degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario al quale è preposto.

Diritto

RITENUTO

Che:

il ricorso è inammissibile.

Si conviene con quanto osservato dal P.M:

– è ben vero che anche a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (in questo senso Cass. n. 17502 del 2010 ed altre);

– è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza come individuata dall’altro (Cass. n. 10508 del 2015);

– tuttavia, ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinchè essa sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, che rimette la causa all’una o all’altra sezione, non è impugnabile con regolamento di competenza, atteso che il provvedimento impugnato ha esclusivamente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, e che manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza (v. Cass. n. 17502 del 2010).

Il regolamento proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile e gli atti rimessi al Tribunale di Nocera Inferiore per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento di competenza e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA