Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9072 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6890/2007 proposto da:
COMUNE DI CAMPOLIETO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso
lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CIANCI Franco;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA CAMPOBASSO in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo
studio dell’avvocato PERONE LUIGI, rappresentato e difeso dagli
avvocati IACOVELLI Matteo Carmine, GUIDA ANTONIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 683/2006 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositata il 05/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che vista la relazione depositata in cancelleria il
17/11/2009 notificata alle parti, nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Campolieto propone ricorso per cassazione avverso sentenza del Tribunale di Campobasso n. 638/06 del 5.12.06, che ha respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione del 16.2.05 della provincia di Campobasso.
Resiste con controricorso la Provincia.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 10, è stato dedotto che, trattandosi di sentenza depositata il 5.12.06, andava proposto appello e si è, conseguentemente, proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con provvedimento del 18.11.2009, il Presidente titolare, sulla scorta di quanto indicato, ha fissato, con decreto l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. In mancanza di controdeduzioni sul punto, condividendosi la relazione ex art. 380 bis c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010