Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9072 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6890/2007 proposto da:

COMUNE DI CAMPOLIETO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso

lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIANCI Franco;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA CAMPOBASSO in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo

studio dell’avvocato PERONE LUIGI, rappresentato e difeso dagli

avvocati IACOVELLI Matteo Carmine, GUIDA ANTONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 683/2006 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 05/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che vista la relazione depositata in cancelleria il

17/11/2009 notificata alle parti, nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Campolieto propone ricorso per cassazione avverso sentenza del Tribunale di Campobasso n. 638/06 del 5.12.06, che ha respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione del 16.2.05 della provincia di Campobasso.

Resiste con controricorso la Provincia.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 10, è stato dedotto che, trattandosi di sentenza depositata il 5.12.06, andava proposto appello e si è, conseguentemente, proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con provvedimento del 18.11.2009, il Presidente titolare, sulla scorta di quanto indicato, ha fissato, con decreto l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. In mancanza di controdeduzioni sul punto, condividendosi la relazione ex art. 380 bis c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA