Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9072 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 179/2013 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), P.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Val d’Ossola n.

100, presso l’avvocato Pettorino Mario, rappresentati e difesi

dall’avvocato Pacifico Pasquale, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.C., (c.f. (OMISSIS)), M.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati, in Roma, Via Paolo Emilio n.

34, presso l’avvocato Manna Dario, rappresentati e difesi

dall’avvocato Trani Salvatore, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Ma.Gi.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via Di

Porta Pinciana n. 10, presso l’avvocato Santaroni Mario,

rappresentato e difeso dall’avvocato Di Meglio Biagio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.N., (c.f. (OMISSIS)), Ma.An. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Sanremo n. 1,

presso l’avvocato Pettorino Stefano, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

F.G. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 2295/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito, per i controricorrenti D.C. + 1, l’Avvocato FRANCESCO

GAROFALO, con delega avv. Trani, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 28 e il 29 aprile 1995 D.C.C. e M.G. deducevano di aver mutuato Lire 25.000.000 il primo e Lire 65.000.000 il secondo ad A.N.. Era stato pronunciato un primo decreto ingiuntivo in favore di D.C. per Lire 25.000.000, il quale aveva poi proceduto al pignoramento immobiliare; nelle more erano stati eseguiti altri pignoramenti in danno della moglie di A., Ma.An., che erano stati riuniti al primo. M., a sua volta, aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo per la somma, a lui dovuta, di Lire 65.000.000. Appena cinque giorni prima della vendita al pubblico incanto dei beni pignorati, fissata per il (OMISSIS), avevano spiegato intervento, in sede esecutiva, P.S. per Lire 250.000.000, C.G. per Lire 250.000.000, Ma.Gi.Gi. per Lire 100.000.000 e Mo.An. per Lire 200.000.000. Dalla documentazione da loro prodotta risultava che i coniugi A. avevano prestato consenso alla iscrizione di ipoteche sui propri immobili in favore dei nominati creditori per prestiti risultanti da effetti cambiari sottoscritti: in particolare il debito globale di Lire 800.000.000 avrebbe dovuto essere onorato con cambiali dell’importo di Lire 5.000.000 mensili in favore di ciascuno dei creditori. Nella citazione era altresì spiegato che A. era insegnante e sua moglie casalinga, che non emergeva alcuna ragione atta a giustificare il finanziamento, che nessuna delle cambiali era stata onorata – senza che fosse stato levato protesto e senza che fosse stata proposta azione per il pagamento – e che i creditori ipotecari erano legati ai debitori da vincoli di parentela o affinità. Gli attori esponevano, così, che l’operazione era stata posta in etto al fine di penalizzare i creditori sforniti di garanzia; domandavano accertarsi la simulazione assoluta dei titoli di credito, dichiararsi l’inefficacia dei medesimi, oltre che delle iscrizioni ipotecarie, e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.

Nella contumacia di C. e P., il Tribunale di Napoli definiva il giudizio – nel quale era intervenuta volontariamente F.G., quale creditrice di A. – dichiarando la simulazione dei titoli di credito e delle costituzioni di ipoteca e condannando inoltre i convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

2. – Proposta impugnazione, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame di Mo. e Ma.Gi.Gi.; quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva l’appello di C. e P. dichiarando che con riguardo al rapporto cambiario, caratterizzato dall’astrattezza e dalla formalità, non vi era la possibilità di distinguere tra apparenza e realtà: escludeva, pertanto, che fosse invocabile la simulazione. La Corte rigettava poi le domande di D.C.C., M.G. e F.G. nei confronti di P.S. e C.G. nonchè quelle di A.N. ed Ma.An..

3. – Era notificato ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 15464/2008, cassava la sentenza impugnata affermando che all’interno del rapporto tra emittente e primo prenditore non sussistono ragioni ostative perchè possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria.

4. – La causa veniva quindi riassunta da D.C. e M.; nel giudizio di rinvio si costituivano C., P., F., A., Ma.An. e Ma.Gi., G.. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21, giugno 2012, dichiarava coperta dal giudicato la statuizione di inammissibilità dei gravami proposti da Mo. e Ma.Gi.Gi.; rigettava quindi gli appelli esperiti da C. e da P..

5. – Contro tale sentenza ricorrono per cassazione i predetti C. e P. facendo valere tre motivi di ricorso. Hanno depositato separati controricorsi in cui sono state spiegate due impugnazioni incidentali A. e Ma.An., nonchè Ma.Gi.Gi.; si difendono con controricorso pure D.C. e M.. Gli ultimi due hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di appello avrebbe pronunciato su una domanda nuova, quindi inammissibile, avente ad oggetto l’accertamento della simulazione ex artt. 1414 c.c. e segg., del presunto rapporto causale di mutuo inter partes, sottostante i titoli cambiari. Assumono i ricorrenti che la domanda di accertamento della natura simulata del rapporto di mutuo era stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione: tale domanda di accertamento, essendo nuova, andava dichiarata inammissibile, con conseguente nullità della sentenza impugnata e del procedimento.

1.1. – Il secondo mezzo denuncia violazione ed erronea applicazione del R.D. n. 1669 del 1933 e degli artt. 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c., nonchè violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di non configurabilità della simulazione in materia cambiaria, riproposta in sede di giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello. Assumono gli istanti che il giudice del rinvio aveva erroneamente delimitato, il campo di indagine alla sussistenza o meno di un rapporto di mutuo tra le parti, omettendo di esaminare l’eccezione circa la non configurabilità della simulazione in materia cambiaria. Rilevano che la Corte di Napoli, nell’esaminare la fattispecie portata al suo esame, avrebbe dovuto scrutinare preliminarmente detta eccezione, logicamente preliminare, anche ai fini della valutazione dell’interesse ad agire della controparte.

1.2. – I due motivi possono scrutinarsi congiuntamente e sono infondati.

Nella sentenza n. 15464/2008, da cui ha avuto origine il giudizio di rinvio, questa Corte ha evidenziato come “al principio dell’inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osti che un intento simulatorio possa comunque inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, ovvero in quel negozio di rilascio costituente il risultato di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall’emissione del titolo”. La pronuncia richiama, quindi, l’affermazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 29 maggio 2003, n. 8592) secondo cui “all’interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perchè possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria” e conclude nel senso che ciò che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare era dato dalla “sussistenza o no di un rapporto contrattuale di mutuo inter partes quale patto sottostante e giustificativo del rilascio dei titoli di credito”.

Il giudizio di rinvio era quindi incentrato su tale tema di indagine, sicchè non vale obiettare che la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame le questioni concernenti, da un lato, l’inammissibilità della domanda di accertamento della natura simulata del rapporto di mutuo (che si dice sollevata in giudizio solo col primo ricorso per cassazione) e, dall’altro, la configurabilità della simulazione in materia cambiaria. Con riguardo a quest’ultima tematica è sufficiente osservare che è stata la stessa Corte di legittimità a spiegare che il rapporto cartolare non impediva l’accertamento della reale esistenza del rapporto sottostante il rilascio dei titoli di credito tra l’emittente e il prenditore della cambiali. Con riferimento alla prima va ricordato, invece, che il giudice di rinvio non può estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della sua intangibilità (per tutte: Cass. 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass. 4 aprile 2011, n. 7656; Cass. 23 luglio 2010, n. 17353; Cass. 15 dicembre 2009, n. 26241): in particolare, le questioni pregiudiziali che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio nè nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio (Cass. 31 marzo 2016, n. 6292).

2. – Con il terzo motivo è lamentata la motivazione carente, incongrua ed illogica della sentenza impugnata su di un fatto controverso decisivo per il giudizio, e ciò avendo riguardo all’accertamento della presunta simulazione del rapporto causale di mutuo sottostante i titoli cambiari e le collegate iscrizioni ipotecarie: si imputa in particolare alla Corte di merito di aver omesso di valutare complessivamente gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio; il motivo contiene, inoltre, una censura di violazione ed erronea applicazione degli artt. 1414, 1415, 1416, 1417, 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.c.. Viene dedotto che la sentenza presenti, con riguardo all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di mutuo, una motivazione meramente apparente, incongrua ed illogica: infatti il giudice distrettuale aveva estrapolato dal contesto degli atti istruttori soltanto alcuni, irrilevanti scarni elementi indiziari, privi dei connotati della gravità, della precisione e della concordanza. Lamentano, inoltre, i ricorrenti che nel proprio accertamento la Corte territoriale abbia completamente mancato di valutare gli elementi indiziari emergenti dal procedimento penale conclusosi con il proscioglimento dei ricorrenti.

2.1. – Il motivo non ha fondamento.

La Corte di merito ha valorizzato diversi elementi ritenuti cospiranti nel senso della simulazione: il fatto che i coniugi A. non si trovassero nella necessità impellente di ricorrere a un finanziamento (non essendovi tra l’altro prova degli asseriti lavori di ristrutturazione che si deduce sarebbero stati da loro intrapresi); la mancata evidenza documentale dell’erogazione degli importi in denaro; l’esorbitanza dell’impegno relativo al rimborso del prestito (Lire 20.000.000 mensili) rispetto alle possibilità economiche dei presunti mutuatari; l’anomalo comportamento dei quattro creditori ipotecari, rimasti inerti per numerosi anni, nonostante il rilevante importo delle somme cui avrebbero avuto diritto, “ma tutti, improvvisamente e sincoronicamente intervenuti nella procedura espropriativa solo pochi giorni prima della disposta vendita all’incanto di cui avrebbero appreso attraverso la pubblicazione del relativo avviso”, le risultanze del procedimento penale instaurato per concorso in tentata truffa a carico dei nominati-soggetti.

Il ragionamento adottato dalla Corte di merito si sottrae a censura, non evidenziando alcuno scostmento dai criteri normativi fissati dalla legge per l’uso delle presunzioni, nè vizi logici.

Va osservato, al riguardo, che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di selezionare e vagliare il materiale probatorio: spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 8 gennaio 2015, n. 101; Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961; Cass. 13 novembre 2009, n. 24028; Cass. 11 maggio 2007, n. 10847). Deve pure sottolinearsi, al riguardo, che la censura del vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737).

3. – La posizione assunta dai controricorrenti A.N., Ma.An. e Ma.Gi.Gi. è quella propria dei ricorrenti incidentali: ha infatti natura incidentale l’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e che persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (Cass. 20 marzo 2015, n. 5695; Cass. 6 dicembre 2005, n. 26622). Tale evenienza ha -rilievo sul piano della ripartizione delle spese.

4. – Nel suo controricorso Ma.Gi.Gi., poi, non si limita ad aderire alle deduzioni svolte dai ricorrenti, ma ne articola di proprie, prospettando una censura di “carenza di motivazione e violazione di legge” con riferimento al giudicato interno che si sarebbe formato sulla statuizione resa nella prima sentenza della Corte di appello, e avente ad oggetto l’inammissibilità del gravame allora proposto dallo stesso Ma..

La censura sollevata è tuttavia inammissibile.

Lo è in quanto, come giustamente avvertito dalla Corte di merito, sul profilo attinente all’inammissibilità dell’appello di Ma. è caduto il giudicato interno, visto che la questione non è stata investita dal primo ricorso per cassazione.

5. – Sia il ricorso principale che quelli incidentali vanno dunque respinti.

6. – C.G., P.S., A.N., Ma.An. e Ma.Gi.Gi. vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di D.C. e M., in forza del principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e i due ricorsi incidentali; condanna i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti D.C.C. e M.G., liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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