Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9072 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 25009/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

F.A.;

contro

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia 129/25/2012 depositata il 24 settembre 2012

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 22/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 129/25/2012 depositata il 24 settembre 2012.

La vicenda trae origine dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società “Ger.Pris s.r.l.” nel corso della quale i verificatori aveva rinvenuti due floppy disk, considerata documentazione extra contabile, dai quali si evinceva che la società avesse proceduto alla vendita di capi di abbigliamento alla società “Effedi di T.S. e F.A. s.n.c.” senza emettere fattura per un imponibile di Lire 486.184.875.

Ne derivava, di riflesso, un accertamento anche a carico della società acquirente, dal quale emergeva che quest’ultima aveva, a sua volta, venduto la merce acquistata senza fattura, conseguendo lire 293.960.000 quale maggior reddito d’impresa. L’Ufficio emetteva, pertanto, un primo avviso di accertamento per l’anno 1998, nei confronti della società acquirente e altro avviso nei confronti di F.A., socia al 50% della stessa, frattanto divenuta “Effedi di D.M. e F.A. s.a.s, per maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF.

La socia F. proponeva ricorso avverso la rettifica e la CTP di Palermo lo accoglieva. Il successivo appello dell’Ufficio veniva rigettato, sul presupposto che il precedente ricorso della società era stata respinta sia dalla CTP di Palermo che dal giudice regionale e che, pertanto, il ricorso della socia per relationem dovesse avere lo stesso esito.

L’Ufficio impugna la decisione sul ricorso proposto dalla socia, deducendo due motivi. Non resiste la socia intimata F.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Ufficio rileva che, nel caso venga proposto ricorso avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, quale destinatario di un atto impositivo, il primo giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. In applicazione di tali principi la CTP di Palermo, adita dalla società in opposizione all’avviso di accertamento di rettifica del reddito d’impresa, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di D.M., T.S. e F.A.: i tre soci della società “Effedi di D.M. e F.A. s.n.c” già “Effedi di T.S. e F.A. s.n.c.”.

Va anche ricordato che, avverso la sentenza d’appello della CTR per la Sicilia n. 111/24/2011, emanata in esito al ricorso della società e ad essa favorevole, l’Ufficio aveva proposto ricorso per la sua cassazione. Giudizio allora ancora pendente con il n. 27479/13 R.G. Nel frattempo, questa Corte l’ha deciso con l’ordinanza n. 9093/2017, nel senso del rinvio alla CTP di Palermo rilevando, appunto, la violazione del litisconsorzio necessario.

Tanto premesso trova nel caso in esame il consolidato principio di questa Corte, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018).

Pertanto, il Collegio non può che rilevare che anche nei giudizi di merito promossi dalla socia F.A., il primo giudice abbia omesso di integrare il contraddittorio, dando luogo alla suindicata violazione.

Il primo motivo di ricorso dedotto dall’Ufficio è quindi fondato ed assorbente dei restanti. Ne discende la nullità assoluta dell’intero giudizio di merito, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare anche le spese del presente giudizio d legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, per rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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