Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9071 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14656-2019 proposto da:

P.M., PIEMME COSTRUZIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato PROFILI ARMANDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETA CLAUDIO;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA,

in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato

SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCOFONE GIOVANNI MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5055/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. P.M. e la Piemme Costruzioni s.r.l. propongono tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5055/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli l’8.11.2018, con la quale la corte d’appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento in favore del Pirozzolo e contro la Compagnia italiana di Previdenza e Assicurazioni s.p.a. e la Fucci costruzioni s.r.l., condannando il Pirozzolo, in solido con la Piemme costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese legali.

2.Resiste con controricorso la Compagnia italiana di Previdenza Ass.ni e riass.ni s.p.a..

Non sono state depositate memorie.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Come enunciato nella proposta, il ricorso non risulta ammissibile in quanto: riproduce testualmente la sentenza di appello nella parte relativa al fatto, senza enucleare i fatti più significativi, e per contro non riporta affatto i passi salienti della motivazione che sottopone a critica; i motivi di ricorso per cassazione si traducono in effetti in una mera critica della decisione impugnata e non nella necessaria enucleazione di specifiche censure di violazione di legge.

3. Con il secondo motivo si denuncia una carenza della motivazione, che esula dall’ambito assai circoscritto dell’attuale controllo di legittimità sulla motivazione.

4. Anche con il terzo motivo, con il quale formalmente si rileva l’esistenza di un vizio di motivazione, si contesta, senza evidenziare efficacemente un profilo di violazione di legge, che la corte d’appello non abbia accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli odierni ricorrenti nel giudizio in cui la compagnia di assicurazioni, avendo pagato l’importo garantito in favore dell’ATI, agiva in regresso nei confronti dei componenti dell’associazione temporanea di imprese, assumendo di essere componenti della ATI ma non diretti assuntori della garanzia da questa prestata.

5. In aggiunta ai profili di inammissibilità già evidenziati nella proposta, il ricorso è inammissibile nel suo complesso, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008; da ultimo, Cass. S.U. n. 34469 del 2019).

6.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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