Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9071 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7980/2013 proposto da:

B.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Loris Tosi e

Giuseppe Marini con domicilio eletto presso lo studio del prof.

Marini in Roma via di Villa Sacchetti, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto n. 47/07/12 depositata il 18/09/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 22/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente B.F. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, Venezia-Mestre, n. 47/7/12 depositata il 18 settembre 2012.

La vicenda trae origine dal tacito diniego dell’istanza di rimborso IRAP per gli anni 200, 2005 e 2006, da lui avanzata quale medico radiologo, sul presupposto che non si avvalesse nell’esercizio della professione di autonoma organizzazione e che non fosse tenuto a corrispondere l’imposta.

Ha quindi impugnato il silenzio e la CTP di Padova ne accoglieva il ricorso. L’Ufficio appellava tale decisione, con esito favorevole.

Impugna il contribuente la suindicata sentenza della CTR del Veneto, per la sua cassazione, deducendo sei motivi, depositando anche successiva memoria. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo quale non aver preso atto che la società Diagnostica non costituisse autonoma organizzazione.

Con il secondo, lamenta che la CTR non aveva preso in esame le sue deduzioni in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36.

Con il terzo motivo, si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che il giudice regionale avesse adottato una motivazione contraddittoria perchè basata sul richiamo di un decisione della Corte non attinente al caso in esame. Con il quarto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, censura che la CTR avesse omesso di esaminare il fatto dedotto che egli non si avvalesse nella sua attività di medico radiologo di un’autonoma organizzazione.

Con il quinto motivo, deduce che la Commissione regionale, in violazione del D.lgs n. 446 del 1997, aveva ritenuto che la sua attività fosse autonomamente organizzata.

Con il sesto motivo, censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR fosse incorsa in una motivazione contraddittoria, per aver valutato in modo difforme medesimi elementi probatori.

Tanto premesso, il Collegio di dover esaminate previamente il quinto motivo, per ragione di ordine logico e per il carattere assorbente che, come si dirà assume nei confronti degli altri.

La tesi della pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria è basata sulla circostanza che il ricorrente fosse amministratore e socio di maggioranza della società “Diagnostica per Immagini r.l.” e che si avvalesse, per la sua attività di radiologo, delle apparecchiature di cui la società era dotata.

La tesi del ricorrente è, invece, nel senso che la sua attività, in seno alla società, esulava dalla attività professionale, che veniva svolta presso altre strutture, della cui strumentazione si avvaleva senza avvalersi di collaboratori Afferma in definitiva una netta demarcazione tra il suo ruolo societario e la sua attività libero-professionale.

In particolare, l’Ufficio, a base delle sue presunzioni, pone l’accento sulla circostanza che il ricorrente rivestisse un ruolo nella società e che questa costituisse in realtà uno studio medico, senza sia indicato alcun significativo elemento in tal senso, in merito alla tipologia delle risorse umane che in essa operavano, sulle dotazioni strumentali e sull’oggetto in concreto della sua offerta imprenditoriale.

La società, peraltro, statutariamente (come riferito a pag. 6 del controricorso), non prevedeva come solo campo d’attività quello radiologico, nè solo quello della diagnostica per immagini, ma anche quello della gestione di ambulatori e della riabilitazione fisica, “con esclusione dell’esercizio diretto di attività riservate agli iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge”. Aspetti questi che orientano piuttosto verso un’attività, appunto, gestionale che non verso quella di diretta resa di prestazioni diagnostico-terapeutiche, tipica di uno studio medico radiologico, cioè riconducibile all’usuale scambio sinallagmatico medico-paziente.

In tale quadro, la CTR ha posto una correlazione causale tra il fatto che il Dott. B. fosse socio e amministratore della società, operante nel campo della diagnostica radiologica, pur in mancanza di qualche evidenza che palesasse le concrete modalità di esercizio di quella struttura, desumendo, il giudice regionale, che il ricorrente, in quanto medico radiologo, si avvalesse, per la sua attività professionale, del supporto organizzativo e della strumentazione della società di cui era socio e amministratore, traendo da tale assetto un potenziamento della sua capacità reddituale.

In definitiva, l’unica circostanza oggettiva, assunta come decisiva per affermare la sussistenza del requisito del tributo, è la veste societaria del contribuente.

Al riguardo va, per contro, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, è attestata nel senso che “In tema d’IRAP, l’esercizio di un’attività professionale….. nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) (nel nostro caso, è socio e amministratore) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17566 del 02/09/2016).

Va, anche, evidenziato che “In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo….all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.”(Sez. 5 -, Ordinanza n. 17245 del 27/06/2019).

Ed è proprio all’accertamento in concreto preteso dalla giurisprudenza da ultimo indicata, che il giudice regionale non ha dato corso, in violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, secondo la richiamata interpretazione. Ha ritenuto, la CTR, da un lato, esaustiva la veste del ricorrente di socio-amministratore della società “Diagnostica per Immagini” e, dall’altro, non procedendo all’accertamento in concreto delle “specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative”, per rendere le quali si sarebbe avvalso delle risorse umane e strumentali della società.

Deve anche rilevarsi, come ostacolo all’individuazione, nel caso di specie, i presupposti della fattispecie impositiva, la difficoltà di poter affermare che le apparecchiature di cui il Dott. B. si era avvalso, eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.

Va, infatti, sottolineato che il medico radiologo, come è notorio, si deve necessariamente avvalere di apparecchiature che, per loro natura, pur in caso di una dotazione minima, hanno comunque caratteristiche di elevato livello tecnologico e di costo, tali da non poter essere considerate eccedenti rispetto all’id quod plerumque accidit e idonei a differenziare la potenzialità reddituale tra i vari radiologi.

In altri termini, la radiologia costituisce una branca medica implicante, necessariamente, per il suo esercizio, l’apporto di apparecchiature complesse e onerose, anche in caso di un assetto organizzativo essenziale.

Pertanto, perchè si possa considerare la dotazione strumentale, in campo radiologico, al di sopra del livello minimo indispensabile è necessario che essa sia idonea ad assicurare una gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica. Ed è necessario che siffatte caratteristiche, foriere di un potenziale accrescimento della redditività, siano accertate in concreto, solo così materializzandosi il presupposto impositivo.

Accertamento a cui la sentenza impugnata non mostra d’aver adempiuto in violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

Va, pertanto, accolto il quinto motivo di ricorso, mentre gli altri risultano assorbiti.

Pertanto, va cassata la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, per il riesame ed anche per la definizione delle spese.

PQM

Dichiara fondato il quinto motivo del ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per il riesame e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

 

 

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