Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9070 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4990-2019 proposto da:

P. DI P.R. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati RUDALLI MAURIZIO,

ULIVI GIANNOTTO;

– ricorrente –

contro

CE.V.EST. CENTRO VENDITA ESTINTORI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

DI C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato DE MIRO ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIGA ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1596/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società P. di P. Raffaella e c. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria contro Ce.V.Est. Vendita estintori s.a.s. di C.M., per la cassazione della sentenza n. 1596/2018 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 2.7.2018, non notificata, avente ad oggetto, a quanto è dato comprendere dalla lacunosa esposizione del ricorrente, un’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento.

2. Resiste la Cevest con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. 4.11 decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Come evidenziato nella proposta, il ricorso non risulta ammissibile in quanto non contiene una autonoma esposizione dei fatti di causa che consentano alla Corte di ricostruirli nella misura in cui siano indispensabili per comprendere le domande a suo tempo introdotte, l’oggetto e l’esito del giudizio e le questioni che ne residuano, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lo stesso contenuto delle domande infatti si evince a stento dalla narrazione.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa, qualora il ricorrente non riproduca una, benchè sintetica, comprensibile narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., sez. un., n. 16628/2009 e 5698/2012); infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006). 3.Ugualmente, l’unico motivo di ricorso, volto a denunciare la violazione di legge, ed in particolare delle regole fissate per l’interpretazione del contratto, ex art. 1362 c.c. in primo luogo non contiene una idonea attività assertiva e dimostrativa della violazione delle norme di diritto di cui all’intestazione, tale valore non avendo le sole tre righe ad essa dedicate, costituenti la seconda proposizione a pagina 17.Esso in effetti propone col suo unico motivo una diversa rilettura del contratto stipulato tra le parti, in sè inammissibile, senza neppure richiamare con chiarezza le clausole alle quali fa riferimento, per contestare la valutazione di sussistenza di un inadempimento imputabile alla ricorrente, formulata dalla corte d’appello.

. Identica tecnica espositiva, inidonea a superare sotto più profili il vaglio preliminare di ammissibilità, caratterizza la memoria.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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