Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9070 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/04/2010), n.9070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI

CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FINIS

LUIGI;

– ricorrente –

e contro

D.P.A. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS),

R.S., IL PIOPPO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 4111-2005 proposto da:

D.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TADDEI MARCELLO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

F.V., M.G., IL PIOPPO SRL in persona

del legale rappresentante pro tempore, R.B., C.

E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3 33/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato SILVETTI Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito l’Avvocato TADDEI Marcello difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.A. esponeva che: aveva acquistato da C.E. una casa di abitazione sita in (OMISSIS) ceduta in permuta di un suo appartamento; soltanto successivamente alla stipula del contratto preliminare sottoscritto il (OMISSIS) presso lo studio del notaio F.V. e del definitivo concluso sempre dinanzi al predetto notaio il (OMISSIS) aveva appreso l’esistenza di un procedimento esecutivo relativo all’immobile de quo.

Pertanto, l’istante conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il notaio F.V., C.E. nonchè M. G., R.S. e la S.r.l. Agenzia Il Pioppo, che avevano svolto attività di mediazione, per sentirli dichiarare responsabili e condannarli in solido dei danni subiti e subendi ed a versare ai creditori – intervenuti nell’esecuzione n. 98/90 Trib.

Trento – gli importi necessari per consentire la rinunzia agli interventi, la estinzione del procedimento esecutivo e la cancellazione del pignoramento immobiliare annotato sull’immobile acquistato nonchè a rivalere l’attore delle spese occorse e da sostenere per esborsi ed oneri anche per azioni legali svolte e da svolgere al fine di ottenere la cancellazione del pignoramento.

Il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva pronunciata in data 10 settembre 2000, dichiarava la responsabilità della convenuta C.E. dell’evizione subita dall’attore relativamente all’immobile di (OMISSIS), dichiarava la responsabilità solidale di tutti i convenuti per i danni cagionati all’attore in virtù del loro concorso alla produzione dell’evento; condannava il notaio F.V. al pagamento in favore di D.P. A. della somma di L. 2.859.800, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la specificazione e la quantificazione dei danni risarcibili.

La sentenza era riformata dalla Corte di appello di Trento che, con decisione del 17 giugno 2002, accoglieva in parte l’impugnazione proposta dal F.; avverso tale decisione era proposto ricorso per Cassazione.

Il Tribunale di Trento, con sentenza definitiva in data 10 giugno 2003, condannava in solido il F., il M. e la C. a pagare a favore dell’attore la somma di Euro 103.291,00 compensando le spese relative al rapporto processuale fra i predetti.

Con sentenza dep. il 26 ottobre 2004 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma di quest’ultima decisione, impugnata – fra gli altri – dal F. e D.P., condannava il F. al pagamento della metà delle spese di primo grado che per il residuo erano compensate, mentre erano interamente compensate quelle di gravame; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

In particolare, era respinto il gravame con cui il F. aveva impugnato la statuizione di condanna al risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in misura pari alle somme che, secondo il primo giudice, sarebbero state versate dall’attore agli istituti bancari per ottenere l’estinzione del procedimento esecutivo e la cancellazione del pignoramento gravante sull’immobile de quo.

Veniva respinto anche l’appello proposto dal D.P. che aveva censurato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento del danno consistito nelle spese legali che il medesimo aveva dovuto sostenere nel ambito dell’opposizione all’esecuzione da lui proposta.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il F. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il D.P., proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Occorre rilevare che la mancata notificazione del controricorso al ricorso incidentale, che costituisce una facoltà difensiva, non impedisce – contrariamente a quanto dedotto dal resistente – il deposito di memoria illustrativa da parte del ricorrente.

Va, ancora, considerato che, unitamente alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente principale ha depositato la sentenza n. 15274 del 2006 con cui la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso principale proposto dal F. (e di quello incidentale spiegato dal D.P.), ha cassato con rinvio la decisione emessa il 17 giugno 2002 dalla Corte d’appello di Trento che, pronunciando sul gravame avverso la decisione in ordine all’an debeatur, aveva affermato la responsabilità del notaio per il danno lamentato dall’attore.

Va, in primo luogo, osservato che la produzione di tale documento avvenuta con il deposito della memoria in cui esso era oltretutto menzionato, è rituale, tenuto conto che su di esso si è instaurato il regolare contraddittorio avendo il difensore del resistente partecipato all’udienza di discussione (Cass. 2452/2007); il deposito è inoltre consentito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., perchè – come si dirà infra – lo stesso rileva ai fini di verificare l’ammissibilità o meno del ricorso principale.

Deve premettersi che con il presente ricorso il F. ha impugnato la sentenza che ha pronunciato in ordine al quantum debeatur, liquidando i danni relativi alla responsabilità accertata con la richiamata decisione emessa il 17 giugno 2002 dalla Corte d’appello di Trento, Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull'”an debeatur”, comporta la caducazione della sentenza sul “quantum”, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico non sostituibile, “ex post”, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata: al riguardo, si è sottolineato come non sia senza significato che l’art. 336 cod. proc. civ., comma 2, mentre è rimasto invariato nella parte in cui dispone che la cassazione – senza alcuna specificazione – estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, è stato modificato, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48, nella parte in cui prevedeva che identici effetti fossero da ricollegare alla riforma soltanto se decisa con sentenza passata in giudicato, escludendo tale ultimo requisito. La caducazione della sentenza sul “quantum” determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione sul “quantum” (Cass. 2125/2006; 1679/20041720/2001;

3369/1996; 4362/1993).

Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile tenuto conto che, per effetto della cassazione della sentenza emessa in ordine all’an debeatur, è venuta meno la decisione sul quantum, che costituiva il presupposto della presente impugnazione.

Il ricorso incidentale tardivo – in quanto notificato (la consegna all’ufficiale giudiziario è del 7 febbraio 2005) oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (25 novembre 2004) – termine che decorre anche nei confronti della parte notificante) – va dichiarato, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., inefficace.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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