Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9070 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25910/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

GREEN CARS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 93/08/2013 depositata il 9 settembre 2013, e che non

risulta essere stata notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 232/4/2010 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi della società Green Cars S.p.a. aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2003, 2004 e 2005 emessi a seguito di indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, per operazioni di cassa ritenute irregolari.

In particolare, gli avvisi impugnati venivano emessi nel 2008 successivamente ad altri avvisi parziali per le medesime annualità emessi nel 2007, e la CTR confermava la decisione del giudice di primo grado, la quale aveva annullato gli atti impositivi impugnati in quanto ritenuti emessi in assenza di effettiva novità degli elementi posti già a base della prima pretesa, per violazione del ne bis in idem.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 43, in quanto la CTR ha mancato di riconoscere che, in presenza di una pretesa impositiva qualificata come accertamento parziale, del 2007, il successivo atto impositivo del 2008 impugnato in questa sede, non è soggetto alla necessaria ricorrenza di elementi nuovi.

– Con il secondo motivo di ricorso – articolato in via subordinata come vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti da parte della CTR, che non ha considerato come la pretesa fiscale sia stata formulata per ciascun anno di imposta in termini di “differenziale” tra l’imponibile complessivo dell’anno – accertato mediante verifiche bancarie – e quello oggetto degli avvisi del 2007.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Va infatti rammentato che “L’accertamento parziale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, comma 1, può essere integrato da un successivo accertamento, senza che sia necessario che vengano indicati gli elementi sopraggiunti, come prescritto per l’accertamento integrativo dal medesimo D.P.R., art. 43, che risponde a diverse finalità, sebbene il successivo atto non possa fondarsi su fatti già emersi e non contestati: peraltro, il mancato rispetto delle indicate prescrizioni può determinare l’illegittimità solo del secondo e non anche del primo accertamento effettuato.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23685 del 01/10/2018, Rv. 650520 – 01).

– Nel caso di specie gli avvisi impugnati sono stai emessi nel 2008 successivamente ad altri avvisi parziali per le medesime annualità emessi nel 2007, e la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado, la quale aveva annullato gli atti impositivi impugnati in quanto ritenuti emessi in assenza di effettiva novità degli elementi posti già a base della prima pretesa, per violazione del ne bis in idem con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. La Corte al proposito rammenta che il ricorso all’accertamento parziale previsto dall’art. 41 bis, rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di ulteriore emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie. Esso non preclude una integrazione dell’accertamento medesimo, anzi, a tal fine, a differenza di quello generale previsto dal medesimo decreto, art. 43, non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte della Amministrazione, da indicare in modo specifico a pena di nullità del nuovo accertamento. Inoltre, quanto al presupposto della segnalazione proveniente dalla GdF – e che nel caso di specie sussiste in quanto il pvc aveva dato atto della necessità di ulteriori accertamenti di carattere bancario (cfr. p.2 ricorso) – o dagli altri organi indicati nell’art. 41. bis, oppure dall’Anagrafe Tributaria, questa Corte ha chiarito innanzitutto che la segnalazione pervenuta non deve essere necessariamente di particolare semplicità, requisito che non emerge dal contesto normativo, potendo invece basarsi su una verifica generale (cfr. Cass., sent. n. 11057 del 2006; Cass. n. 2833 del 2008; Cass. n. 2761 del 2009; ord. n. 23685 del 2018). La Corte ha inoltre chiarito che l’accertamento integrativo può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento generale, essendo irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti ad essa interne (cfr. Cass., sent. n. 27323 del 2014). Nel caso di specie, il pvc alla base degli avvisi di accertamento anteriori espressamente fa salva la successiva integrazione per i medesimi anni di imposta quanto agli accertamenti bancari: “l’attività svolta dai verbalizzanti, come evidenziata nel presente atto, non tiene conto della tipologia di indagine in argomento (indagini finanziarie), per la quale si fa riserva, a conclusione dell’iter sopra menzionato, di comunicare le relative risultanze” (cfr. p.10 ricorso), e ciò configura sicuramente i presupposti per l’accertamento parziale nel rispetto del citato art. 41 bis.

Deve allora riaffermarsi anche nella fattispecie il principio secondo il quale l’accertamento parziale, fondato su segnalazioni per le quali è irrilevante che siano semplici o complesse, e la cui finalità è quella di perseguire l’ulteriore emersione di materia imponibile, può essere integrato da un successivo accertamento, senza che si renda necessario specificarne gli elementi sopraggiunti, come invece prescritto nella ipotesi di integrazione dell’accertamento (generale) previsto dal decreto, art. 43.

E’ dunque erroneo affermare, come ha fatto il giudice d’appello, che gli accertamenti eseguiti nel 2008 imponevano la specifica indicazione, a pena di nullità, dei nuovi elementi, atti o fatti rispetto a quelli precedentemente eseguiti, la cui conoscenza avrebbe dovuto essere sopravvenuta. Con tale affermazione infatti la sentenza impugnata ha erroneamente sovrapposto la disciplina prevista dall’art. 43, a quella di cui al decreto, art. 41 bis. Quell’obbligo sanzionato con la nullità dell’accertamento trova ragione nella ipotesi di un accertamento generale, non invece in quello parziale quali sono quelli adottati nel 2007 (cfr. p.11 ricorso), nei quali anzi proprio l’emersione di materia imponibile consente una rideterminazione della relativa imposta, che non pregiudica la sua possibile e futura integrazione, nei limiti della decorrenza dei termini di esplicazione dei poteri accertativi, che nel caso di specie risultano pacificamente rispettati.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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