Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 907 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25634/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

REGINA DEGLI OLIVI S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Ruggieri Fazzi e Federico

Balsamo, in virtù di procura a margine del controricorso, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Capeto, in

Roma alla via Cicerone, n. 44;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia n. 672/22/14 depositata in data 17 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

La società Regina degli Olivi s.r.l. nel 1999 presentava la dichiarazione dei redditi IRPEG e la dichiarazione I.V.A., evidenziando in entrambe un credito di imposta e la richiesta di rimborso; nel 2004 procedeva alla compensazione di parte del credito richiesto con le dichiarazioni.

Avendo ricevuto in data 19 dicembre 2008 la notifica di cartella di pagamento emessa all’esito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per il recupero dell’imposta indebitamente compensata, ricorreva avverso la predetta cartella e nell’ambito di tale procedimento l’Ufficio, con memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, depositata il 23 aprile 2009, affermava: “con la liquidazione operata non è stato disconosciuto l’ammontare del credito richiesto a rimborso con il mod. 760/98, ma si è provveduto esclusivamente a recuperare il credito di imposta utilizzato indebitamente in compensazione con i modelli di pagamento F/24 per un totale di Euro 16.824,00”.

La contribuente, ritenendo che le dichiarazioni dell’Ufficio integravano riconoscimento del diritto del credito e comportavano, ai sensi dell’art. 2944 c.c., l’interruzione del termine di prescrizione che ricominciava a decorrere dalla data del 23 aprile 2009, in data 25 maggio 2011 inoltrava all’Ufficio istanza di rimborso Irpeg e I.V.A. e successivamente impugnava il silenzio-rigetto dell’istanza.

La Commissione adita accoglieva il ricorso limitatamente all’istanza di rimborso della sola Irpeg, pari ad Euro 41.172,98, oltre interessi, e avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, deducendo che non vi era stato alcun riconoscimento del diritto al rimborso Irpeg e che, di conseguenza, non era stato posto in essere alcun atto interruttivo.

I giudici regionali confermavano la sentenza di primo grado, osservando in primo luogo che la dichiarazione Irpeg presentata nel 1999 avrebbe potuto essere verificata dall’Ufficio entro i quattro anni successivi a quello di presentazione e, poichè ciò non era avvenuto, il credito dichiarato doveva intendersi consolidato; quanto alla prescrizione invocata dall’Ufficio, evidenziava che nelle memorie del 23 aprile 2009 era stata riconosciuta l’esistenza del credito ed il suo ammontare, perchè avere liquidato senza contestare equivaleva a riconoscere, e che la prescrizione era stata interrotta ai sensi dell’art. 2944 c.c..

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, degli artt. 1362,1363 e 2944 c.c., nella parte in cui la decisione impugnata ritiene che il termine decennale di prescrizione sarebbe stato interrotto.

Evidenzia, al riguardo, che l’Ufficio si è limitato a contestare l’utilizzabilità in compensazione del credito al rimborso dell’imposta Irpeg già richiesto in precedenza e che la Commissione regionale non ha tenuto conto della circostanza pacifica per cui il contenuto del recupero oggetto della cartella impugnata nel procedimento nel quale era stata depositata la memoria del 23 aprile 2009 concerneva esclusivamente l’indebito utilizzo in compensazione e non la debenza del credito.

2. Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e lamenta che l’apprezzamento delle circostanze fattuali operata dal giudice di merito è carente, poichè sono stati pretermessi alcuni elementi della dichiarazione contenuta nella memoria del 23 aprile 2009 che avevano carattere decisivo in quanto erano volti a far emergere l’equivocità della stessa dichiarazione.

Fa rilevare che in sede di gravame aveva riprodotto il contenuto della memoria del 23 aprile 2009, nella quale si precisava: “E’ appena il caso di rilevare che con la liquidazione operata non è stato disconosciuto l’ammontare del credito chiesto a rimborso nella dichiarazione modello 760/98, redditi 1997, che è rimasto pari a quello dichiarato di lire 79.722.000, ma si è provveduto esclusivamente a recuperare il credito d’imposta utilizzato indebitamente in compensazione con i modelli di pagamento”; i giudici regionali, ad avviso della ricorrente, hanno preso in considerazione esclusivamente la prima parte della dichiarazione espressa dall’Ufficio, tralasciando la seconda parte che esplicitava il significato, incorrendo in tal modo nel vizio motivazionale.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

4. Va premesso che la prescrizione è istituto di carattere generale la cui ratio risponde ad esigenza di certezza nei rapporti giuridici.

Nella fattispecie in esame, relativa a dichiarazione presentata nel 1999, non può trovare applicazione la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, che, in deroga alla disciplina generale, stabiliva che l’Amministrazione non opponesse la prescrizione in relazione alle istanze di rimborso di crediti esposti nelle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, poichè si tratta di disposizione non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. 21 aprile 2011, n. 9223; Cass. n. 4786 del 27 febbraio 2009).

5. La questione dedotta con la censura in esame si sostanzia nel verificare se alla dichiarazione contenuta nella memoria del 23 aprile 2009 possa o meno essere riconosciuto valore interruttivo della prescrizione.

I giudici di merito, interpretando il documento, ne hanno tratto la conclusione che la memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate fosse idonea al riconoscimento del credito Irpeg e, dunque, ad interrompere il termine prescrizionale previsto dall’art. 2944 c.c.

5.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che, perchè si abbia riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2944 c.c., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito, e sia incompatibile con la pretesa fatta valere (Cass. n. 10342 del 1/7/2003; Cass. n. 12067 del 1/7/2004; Cass. n. 4799 del 28/2/2014).

5.2. Nel caso di specie, dal tenore testuale della memoria del 23 aprile 2009, ritrascritta nel ricorso per cassazione, risulta che l’Amministrazione ha inteso contestare la compensazione del credito d’imposta in quanto la somma era stata in precedenza già richiesta a rimborso dalla contribuente; l’Agenzia delle Entrate si è, quindi, limitata a rilevare il fatto storico dell’avvenuta richiesta a rimborso del credito d’imposta e non a riconoscere il diritto al rimborso vantato, che, peraltro, non costituiva oggetto di quel giudizio.

5.3. La equivocità della dichiarazione contenuta nella memoria del 23 aprile 2009, depositata nell’ambito di procedimento concernente la impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in cui si contestava il disconoscimento del diritto a utilizzare, in una dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso, lo stesso credito in compensazione, impone di ritenere che allo scritto difensivo non possa attribuirsi il significato ad esso riconosciuto dai giudici d’appello, risultando evidente che l’affermazione riportata nella memoria esulava da ogni valutazione circa l’esistenza del credito vantato dalla società contribuente e si fondava unicamente sulla diversa questione della inutilizzabilità di quello stesso credito in compensazione.

Trattandosi di profili differenti, dato che il primo riguarda l’esistenza del credito d’imposta, mentre il secondo investe l’aspetto formale dell’utilizzabilità dello stesso in compensazione, non può porsi in dubbio che l’Ufficio con la memoria difensiva del 23 aprile 2009 abbia voluto contestare soltanto il secondo aspetto, al fine di evitare che l’eventuale accoglimento dell’istanza di rimborso già presentata potesse sovrapporsi alla estinzione del debito fiscale per compensazione.

Avendo la Commissione regionale ritenuto che l’Agenzia delle Entrate con l’atto del 23 aprile 2009 abbia inteso riconoscere il credito e l’ammontare dello stesso, con conseguente interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese dei gradi del giudizio di merito e delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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