Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 907 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Società GestiOni Industriali s.r.l., (Sogein s.r.l.), elettivamente

domiciliata in Roma via Anapo 20, presso lo studio dell’avv. Carla

Rizzo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

ricorso dall’avv. Fabio Cazzola che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. 0721/804129 e alla

p.e.c. fabiocazzola-pec.ordineavvocatipesaro.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro;

– intimato –

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pesaro in data 1 dicembre

2015 e depositato il 9 dicembre 2015 con il quale è stata

dichiarata inammissibile la proposta di concordato presentata dalla

società ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 1/9 dicembre 2015, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al ricorso per concordato preventivo prenotativo proposto da Società Gestioni Industriali s.r.l. che ha dichiarato inammissibile per la riscontrata insussistenza delle condizioni dettate dalla L. Fall., art. 161.

La Società Gestioni Industriali s.r.l. ha impugnato, con regolamento necessario di competenza, l’ordinanza rilevando che l’incompetenza era stata rilevata d’ufficio e dopo la scadenza del termine di cui all’art. 38 c.p.c.; che la sede della società era sempre stata in (OMISSIS) (ricadente nel circondario di (OMISSIS)) anche da prima del trasferimento, a (OMISSIS), della sede legale di (OMISSIS) (ricadente nel circondario di (OMISSIS)); che, in ogni caso, l’accertamento della incompetenza avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti all’ufficio giudiziario ritenuto competente e non la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria del 25 luglio 2016 ha ritenuto fondato quest’ultimo rilievo e ha chiesto che venga indicato quale giudice competente il Tribunale di Pistoia cui il Tribunale di Pesaro dovrà trasmettere gli atti relativi alla domanda di concordato in applicazione analogica della L. Fall., art. 9 bis.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e specificamente rileva che:

1. E’ infondata la deduzione della ricorrente circa la avvenuta decorrenza del termine di cui all’art. 38 c.p.c. al momento della pronuncia di incompetenza. Il rilievo della incompetenza da parte del Tribunale investito di un ricorso per concordato prenotativo può avvenire solo dal momento in cui il giudice adito può disporre degli elementi necessari per la sua valutazione, condizione che non si è verificata nel caso in esame con la mera convocazione a chiarimenti, da parte del giudice delegato, della parte istante per la data del 19 novembre 2015, convocazione cui non può attribuirsi la portata equipollente all’udienza di trattazione ai fini dell’applicazione dell’art. 38 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 5257 del 2 aprile 2012). Nè può avere rilievo il decorso medio tempore dell’anno dal trasferimento della sede legale in località ricadente nella competenza territoriale del tribunale adito (decorso che peraltro non si è verificato nel caso in esame rispetto al trasferimento della sede legale con atto iscritto il 9 dicembre 2014 e alla data del 6 agosto 2015 di presentazione della domanda di concordato cui è seguita la pronuncia dell’incompetenza da parte del Tribunale di Pesaro con il decreto del 1 dicembre 2015, depositato il successivo 9 dicembre). Ciò in quanto ai fini della dichiarazione di competenza deve ritenersi rilevante la data di presentazione del ricorso data in cui, per ciò che concerne il caso in esame, non era stata allegata la proposta, il piano e la documentazione di cui alla L. Fall., art. 161 come è invece avvenuto solo in data 11 novembre 2015, in adempimento del decreto del Tribunale di Pesaro del 6/7 agosto 2015 e della proroga del termine di presentazione a seguito della istanza presentata dalla SOGEIN il 28 ottobre 2015, cui è seguita la immediata (12.11.2015) convocazione a chiarimenti dell’amministratore della SOGEIN e la trattazione del ricorso nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015, sede in cui è stata rilevata tempestivamente la incompetenza territoriale.

2. Quanto alla contestazione di parte ricorrente circa il mancato rilievo delle circostanze che attesterebbero lo svolgimento dell’attività sociale e produttiva presso Baschi sin da prima del trasferimento della sede legale da (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)) deve ribadirsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 6-1 ordinanza n. 23719 del 6 novembre 2014) secondo cui la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, coincide, secondo una presunzione iuris tantum, con quella in cui si trova la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia. Nella specie il Tribunale di Pesaro ha rilevato che nonostante la presenza di unità operative in (OMISSIS) la attività amministrativa e direzionale veniva svolta nel periodo antecedente il trasferimento presso la sede legale di (OMISSIS) richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sede principale dell’impresa, in base alla cui ubicazione si determina il tribunale competente per la procedura di amministrazione controllata, così come per quelle di fallimento e di concordato preventivo, a norma, rispettivamente, della L. Fall., artt. 187, 161 e 9, può non coincidere con la sede legale di una società, benchè debba presumersi tale coincidenza in difetto di idonei elementi in senso contrario, e si identifica con quella in cui si svolge l’attività amministrativa e operativa, intendendosi per tale l’attività direttiva e organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi cosicchè è erroneo il riferimento, ai fini in esame, al luogo di ubicazione dei fattori di produzione e, particolare, degli stabilimenti industriali” (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 11143 del 24 dicembre 1994 e Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 6886 del 7 maggio 2012).

3. Il rilievo della incompetenza territoriale da parte del giudice adito non comporta la dichiarazione di inammissibilità del concordato ma la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente L. Fall., ex art. 9 bis che non può non essere interpretato, e applicato alle domande di concordato, alla luce del generale favore del legislatore per la soluzione negoziale delle crisi di impresa e secondo il criterio generale della traslatio iudicii.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia e dispone la trasmissione degli atti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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