Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9069 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4674-2019 proposto da:

WISPEN FIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE 98, presso lo studio

dell’avvocato MARCO COCILOVO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5474/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Wispen Fin s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5474 del 2018 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 28.11.2018, con la quale la corte territoriale, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, accoglieva l’azione revocatoria proposta nei confronti suoi, come terza acquirente, e del debitore V.V., da Intesa San Paolo s.p.a., volta alla declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dei tre atti con i quali il V. aveva trasferito alla società la nuda proprietà di alcuni immobili e la piena proprietà di altri.

2. Resiste con controricorso la banca.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, tenuto anche conto delle considerazioni svolte nella memoria della ricorrente, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso del rigetto del ricorso.

Sono stati impugnati con azione revocatoria, da parte della società creditrice, tre atti di trasferimento con i quali dal 2008 al 2010, il V. aveva trasferito alla società ricorrente la nuda proprietà di alcuni immobili e la piena proprietà di altri. La corte d’appello, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto l’anteriorità del credito della banca rispetto agli atti di trasferimento, e di conseguenza che in capo al terzo bastasse la prova della conoscenza o anche della conoscibilità del pregiudizio che tale atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, ed aveva altresì ritenuto, sulla base di alcune circostanze enunciate in sentenza, la prova di tale consapevolezza in capo alla società acquirente.

2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. affermando che la sentenza impugnata avrebbe valutato l’elemento psicologico in capo al terzo acquirente, la società ricorrente Wispen, secondo criteri diversi rispetto a quelli dettati dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, che impone di verificare l’esistenza del presupposto della consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto di vendita in capo al legale rappresentante della società (Cass. n. 15265 del 2006).

3. Nella proposta si rilevava che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 2901 c.c. in merito all’elemento psicologico in capo al terzo acquirente, nè la soluzione adottata è contrastante con i principi più volte affermati dalla Corte in base ai quali si guarda alla consapevolezza in capo alla persona fisica del legale rappresentante della società, il che non è escluso dal riferimento generico alla società in sè “la Wispen”, contenuto nella sentenza, essendo tale consapevolezza ricostruibile anche alla luce di presunzioni, come ritenuto dalla corte territoriale.

Ovvero, al fine di ritenere configurabile in capo alla società, in persona del suo legale rappresentante o della persona che per essa aveva il potere negoziale, e che prima di concludere non uno ma ben tre atti di acquisto avrebbe dovuto valutare anche la stabilità dell’acquisto a fronte di possibili future azioni revocatorie, tale consapevolezza, la corte d’appello ha ritenuto utilizzabili i plurimi elementi presuntivi segnalati dalla creditrice, consistenti sia nella successione cronologica serrata degli atti di vendita, sia nel profilo quantitativo, ovvero nel fatto che essi riguardassero quasi tutto il patrimonio del V., sia nei collegamenti esistenti tra la acquirente e la debitrice principale, sia, infine, nel fatto che il V., nell’assunto della ricorrente del tutto ignoto alla società acquirente prima dei numerosi atti di trasferimento, sia stato lasciato da questa nel pieno godimento dell’immobile principale, ovvero la sua casa di residenza, in pieno centro di Napoli, senza contropartita e senza la formalizzazione di alcun rapporto contrattuale. Alla luce di tutti questi elementi, la corte territoriale ha ritenuto di poter presumere dando conto con ampia e accurata motivazione del proprio giudizio in fatto non in questa sede rinnovabile che la società, in persona di chi per essa aveva il potere decisorio, non potesse non essere conscia della situazione del debitore e della idoneità del complesso degli atti dispositivi a pregiudicare i suoi creditori.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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