Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9069 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 15/04/2010), n.9069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26807-2007 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), successivamente

deceduto, S.G. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della 2^ SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FICARRA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

AN.AN.;

– intimata –

sul ricorso 29012-2007 proposto da:

AN.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio

dell’avvocato TROILI MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati

TRAMUTA ANTONINO, AUGELLO ANTONINO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

A.A., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 562/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2007;

la Corte preliminarmente fa presente che vi è istanza di rinvio

perchè deceduta una parte ricorrente, l’istanza viene respinta;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato ANTONIO FICARRA difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

An.An. nel 1992 agiva con azione negatoria servitutis nei confronti di A.A. e S.A., lamentando la trasformazione da luce in veduta, mediante abusiva rimozione delle sbarre di ferro, di una finestra al primo piano del loro fabbricato, che era prospiciente il tetto del limitrofo edificio dell’attrice.

I convenuti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento della servitù di veduta e la condanna dell’attrice al rispetto delle distanze da detta apertura. Il tribunale di Termini Imerese rigettava nel luglio 2003 tutte le domande, ma su impugnazione della An. la Corte d’appello di Palermo il 5 giugno 2007 accoglieva la domanda principale e ordinava il ripristino delle sbarre di impedimento alla veduta. Affermava che l’apertura in questione era da qualificare come luce irregolare, valorizzando le risultanze addotte da parte attrice.

Gli A. hanno proposto ricorso per cassazione imperniato su due motivi. An.An. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Avviata a trattazione camerale e chiamata all’adunanza del 27 febbraio 2009, la causa è stata rimessa a pubblica udienza. An. con istanza depositata nelle more ha chiesto che il giudizio sia dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso di A.A.. Ha poi depositato memoria. La difesa di controparte ha depositato osservazioni ex art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c.. Va inoltre esclusa la interruzione del giudizio, sollecitata dalla resistente. Giova ricordare che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore o da quello di controparte, non produce l’interruzione del giudizio (Cass. 14385/07; 12967/08). Parte ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata al fine di far constare la sussistenza della servitù negata dalla Corte d’appello. Indica esaurientemente due fatti controversi su cui la motivazione sarebbe carente: la presenza o meno delle sbarre orizzontali dopo il 1967, allorchè l’immobile venne alienato dai fratelli D. agli odierni ricorrenti. B) La possibilità o meno di esercitare la veduta prima del 1967 nonostante l’esistenza delle sbarre. Il ricorso è infondato. La sentenza ha offerto un’accurata ricostruzione dei fatti di causa e delle testimonianze acquisite. Contro di essa si appunta il ricorso, che non evidenzia però circostanze decisive, cioè idonee a ribaltare di per sè il convincimento esaurientemente formulato dal giudice d’appello. La testimonianza D. S. è stata valorizzata dai giudici per comprendere, quale fosse la situazione della finestra all’epoca della vendita dal D. stesso agli originari attori. La deposizione, riconducibile al 1970, non vale affatto, neanche nel testo parzialmente riportato in ricorso, a far credere che nulla il teste abbia riferito quanto al periodo successivo al 1967, nè tale circostanza di per sè sarebbe decisiva. La deposizione ancorava a 25 anni prima, epoca della vendita, la persistenza delle sbarre e quindi al 1970 circa; ciò comunque non vale a dimostrare certo che la rimozione delle sbarre sia avvenuta prima del 1972. Corretto è poi ritenere che la deposizione L., riferita al 1965, non contrastava con le deposizione di altri due testi, perchè il ricordo del D. era ancorato a periodo successivo rispetto a quello dell’altro teste. Peraltro il ricorso omette di riportare complessivamente le “numerose” testimonianze cui fa cenno la sentenza, sicchè risulta viziato sotto il profilo dell’autosufficienza, non consentendo nemmeno di comprendere chi fosse il secondo teste, precedente al L., cui si riferiscono i giudici d’appello.

Il secondo motivo invoca una diversa valutazione del giudice di legittimità circa il fatto che la presenza delle sbarre orizzontali era idonea o meno a precludere il comodo affaccio (veduta). Le censure svolte si risolvono inammissibilmente (cfr pag. 9 del ricorso) nella contrapposizione di una valutazione all’altra e non hanno carattere di decisività. Per farne meglio comprendere l’irrilevanza in questa sede è sufficiente osservare che la sentenza ancora il suo apprezzamento non solo alla distanza tra una sbarra e l’altra (dieci o venti cm secondo le due tesi), ma anche al notevole spessore della parete (50 cm) “su cui si apre la finestra”, che non consentiva una “comoda perspectio”. Tale rilievo, pertinente e congruo, non è stato neppure oggetto di specifica censura, benchè idoneo – unito alla descrizione della situazione esistente – a sorreggere la motivazione data.

Il ricorso incidentale, come rilevato nella relazione comunicata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è inammissibile. Lamenta infatti violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione alla domanda di risarcimento danni respinta dalla Corte territoriale per mancanza di prova. Il motivo è del tutto privo della formulazione del quesito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità, per le impugnazioni relative a sentenze depositate dal 2 marzo 2006. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

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