Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9069 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA CARLO – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20802/2013 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore Avv.

F.M.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Lanza, con

domicilio eletto in Sassari, piazza Salvatore Ruju, n. 6, presso il

suo studio;

– ricorrente –

contro

P.A.P., in proprio e in qualità di amministratore unico

della (OMISSIS) S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Niccolò

Lucchi Clemente, con domicilio eletto in Sassari, via Cavour, n. 57,

presso lo studio dell’Avv. Gian Comita Ragnedda;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari, n. 222/2013 depositata il 12 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito per il controricorrente l’Avv. Giuseppe PICONE, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il reclamo proposto dal sig. P.P.A. in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.I., ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Sassari il 18 dicembre 2012.

La Corte ha ritenuto la nullità di entrambe le notifiche del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguite nel luglio 2012 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sia alla società presso la sua sede, sia al legale rappresentante della stessa nella sua abitazione e conclusesi entrambe con la restituzione al mittente dell’avviso di deposito del plico, avendo l’agente postale dato atto della irreperibilità dei destinatari nei luoghi indicati. La notifica nei confronti della società, secondo la Corte, era contraria al disposto dell’art. 145 c.p.c., che non consente la notificazione ai sensi dell’art. 140, se non nei confronti della persona del legale rappresentante; quella effettuata nei confronti del legale rappresentante della società, era nulla perchè l’agente postale aveva annotato sull’avviso di ricevimento che il destinatario era “trasferito” e aveva omesso di inserire nella cassetta postale l’avviso di deposito di cui all’art. 140 c.p.c., nonchè di dare atto dell’attività compiuta nell’avviso di ricevimento della raccomandata restituito al mittente, in tal modo impedendo la compiuta giacenza dell’avviso di deposito e, conseguentemente, il perfezionamento della notifica per il destinatario, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 2010.

2. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito con controricorso il sig. P.P.A. nella duplice qualità sopra indicata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8, 9 e 10, si lamenta che la Corte d’appello abbia dichiarato nulle entrambe le notifiche di cui si è detto sopra.

Il ricorrente sostiene:

a) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è ammessa anche nei diretti confronti di una persona giuridica;

b) che nella specie la notifica eseguita, con tale procedimento, presso la sede della società si era perfezionata avendo l’agente postale dato atto del deposito del plico stesso annotando sulla busta “Avv. 17/07/2012”;

c) che anche la notifica nei confronti del P. si era perfezionata, in quanto, pur avendo l’agente postale annotato sul plico che il destinatario si era trasferito, il tentativo era stato eseguito all’indirizzo di residenza anagrafica del P., che questi non aveva mai modificato. In ogni caso, anche a dar valore all’attestazione di irreperibilità effettuata dall’agente postale, la notifica doveva considerarsi eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

1.1. Il motivo non può essere accolto.

Il rilievo sub a) è infondato. L’apertura di Cass. Sez. U. 04/06/2002, n. 8091, richiamata dal ricorrente, alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nei diretti confronti delle persone giuridiche è stata superata dalla modifica dell’art. 145 c.p.c., u.c., introdotta con L. 28 dicembre 2005, n. 263, qui applicabile ratione temporis, secondo cui l’art. 140, si applica alle persone giuridiche soltanto ove la notificazione sia diretta “alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente” (Cass. 07/06/2012, n. 9237; 13/09/2011, n. 18762).

Il rilievo sub b) è assorbito.

Il rilievo sub c) è infondato perchè la notifica non può dirsi perfezionata in mancanza di consegna – per qualsiasi ragione della raccomandata al destinatario o, in caso di assenza temporanea di quest’ultimo, del deposito della stessa presso l’ufficio postale. Inoltre la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., consiste nell’esecuzione di uno specifico procedimento, secondo forme rigorose, che non può certo ritenersi implicita nell’incompleta esecuzione di un diverso procedimento come quello previsto dall’art. 140.

2. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da parte della società (OMISSIS) s.r.l. al registro delle imprese, ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, conv., con modif., in I. 28 gennaio 2009, n. 2, omissione a causa della quale non era stato possibile notificare l’istanza di fallimento in via telematica.

2.1. Neanche questo motivo può essere accolto, perchè il non essere stati posti in grado di eseguire la notificazione in via telematica non equivale certo ad averla eseguita, e d’altra parte una notifica è necessaria affinchè possa dirsi instaurato il contraddittorio sull’istanza di fallimento. Per il caso di irreperibilità del debitore, è a disposizione del creditore istante lo speciale procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 143 c.p.c., sopra richiamato, che dunque nella specie si sarebbe dovuto attivare.

3. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza, ma, avendo l’avvocato della parte controricorrente, vittoriosa, dichiarato in udienza l’ammissione di essa al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare la parte soccombente a versare il relativo importo all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell’ipotesi qui ricorrente di rigetto del ricorso, nel giudice che ha emesso il provvedimento passato in giudicato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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