Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9069 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25781/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STABILE THESIS (già CONSORZIO HIRAM), in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Giulio

Gaeta e dall’Avv. Carlo Gaeta, con domicilio eletto in (OMISSIS),

presso la soc. “E.P. S.p.a.”

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 1522/37/2014 depositata il 13 marzo 2014, e che non risulta

essere stata notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1522/37/2014 depositata in data 13 marzo 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 99/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva rigettato il ricorso del Consorzio Stabile Thesis contro l’avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP 2006 emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4, per elementi positivi di reddito non dichiarati per Euro 168.578,00 ed elementi negativi di reddito non deducibili per Euro 130.705,00.

– La CTR confermava solo in parte la decisione di primo grado, preliminarmente ritenendo che la verifica riguardasse l’anno di imposta 2006 e non 2004 come sostenuto dall’Agenzia e statuendo: “L’art. 109 TUIR, è riferito al contratto di appalto a durata ultrannuale ai sensi dell’art. 93 TUIR. Analogamente lo statuto del Consorzio non ha fine di lucro e (che) le commissioni percepite sono del 3% del fatturato, a fronte di servizi verso le società consorziate. L’accertamento dell’Ufficio è stato predisposto alla stregua di una società con fini di lucro e non ha tenuto conto delle prestazioni di servizi rivolte sia agli iscritti (della) società, che (del)le modalità di fatturazione per gli appalti eseguiti, pertanto l’accertamento dovrà essere rettificato tenendo conto delle commissioni al 3% del fatturato ai fini dell’accertamento dell’ufficio.” (cfr. p.2 sentenza).

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate per tre motivi, cui la contribuente replica con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, per motivazione apparente in quanto non solo la sentenza manca della concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma la CTR neppure ha dato conto in estrema sintesi dei presupposti di fatto e di diritto con riferimento all’unico rilievo – dei dieci contenuti nell’avviso di accertamento – espressamente menzionato nella narrativa in fatto, circa l’accertamento di maggiori elementi positivi di reddito per Euro 168.578,00. Infine, neppure la ratio decidendi su questa ripresa è chiara, in quanto il giudice d’appello afferma apoditticamente che i rilievi sarebbero stati di competenza dell’anno 2004 ed accertati per eccesso secondo un iter logico-argomentativo non comprensibile.

– Il motivo è fondato. La Corte rammenta che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Orbene, nella sentenza impugnata l’esposizione del fatto processuale è del tutto carente e anche nella motivazione in diritto non viene menzionata nessuna delle otto componenti negative di reddito riprodotte con compiuta autosufficienza alle pagg. 2 e 3 del ricorso per complessivi Euro 130.705,00. Inoltre, la decisione sull’accertamento di maggiori elementi positivi di reddito per Euro 168.578,00 avviene attraverso una ratio non comprensibile. L’unica ratio decidendi espressa è testualmente riportata al secondo paragrafo della presente decisione, e si compone di una serie di affermazioni apodittiche che non hanno alcun ancoraggio nel quadro fattuale ed istruttorio della fattispecie, asserzioni del tutto inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

– L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza e, per l’effetto, l’assorbimento degli ulteriori due motivi di ricorso, con cui veniva dedotta la nullità della sentenza anche per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., nonchè delle eccezioni di inammissibilità articolate in controricorso in relazione alle due censure.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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