Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9068 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARILE FRANCO;

– ricorrente –

contro

F.E. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 INT. 3, presso lo studio

dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICCOLAINI PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Niccolaini Patrizia difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1990, F.G., proprietario di un appartamento con annesso giardino sito in (OMISSIS), lamentava che la sorella E., proprietaria a sua volta di un appartamento sovrastante, da circa due anni gli aveva arrecato ogni genere di disturbo, lasciando colare acqua in quantita’ dal proprio sovrastante terrazzo, gettando nel giardino ogni genere di rifiuti e lasciando acceso nelle ore notturne il motore della sua auto; la conveniva pertanto di fronte al tribunale della stessa citta’, chiedendo le fosse inibito dal persistere in tale comportamento, con condanna al risarcimento dei danni.

La convenuta si costituiva resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale.

Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale, succeduta al F., deceduto nelle more, la moglie B.E., respingeva tutte le domande e compensava le spese. Proposto appello dalla B., nella contumacia della controparte, con sentenza in data 27.6 – 24.7.2004, la Corte di appello di Ancona rigettava l’impugnazione.

Osservava la Corte distrettuale che parte attrice non aveva in alcun modo dedotto l’esistenza di una lesione della sua posizione possessoria; donde la carenza di presupposti per fondare una azione possessoria e la conseguente impossibilita’ di ottenere una inibitoria, anche in quanto le condotte lamentate risultavano poste in essere in poche occasioni e si erano esaurite al momento della proposizione della domanda.

Non risultava pertanto neppure applicabile l’art. 2058 c.c..

Quanto al risarcimento danni, la sentenza penale che era intercorsa tra le parti era pervenuta ad una pronuncia di prescrizione in ordine ai fatti oggetto della presente controversia ed aveva condannato la F. per il solo reato di ingiuria. La domanda formulata dalla B. con riferimento a tale aspetto era da considerarsi nuova e sulla stessa non era stato accettato il contraddittorio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B. sulla base di tre motivi; resiste con controricorso la F., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 2943 e 2058 c.c. in relazione al ritenuto difetto del potere inibitorio delle molestie in sede di azione personale nonche’ vizio di motivazione in ordine alla necessita’ della attualita’ della condotta molesta in funzione della inibitoria.

Questa Corte ha, anche recentemente, avuto occasione di ribadire che l’actio negatoria servitutis non e’ esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia od un turbamento nel possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale (Cass. 11.2.2009, n 3389). La piena e convinta adesione a tale principio convince nel senso che le senza dubbio sgradevoli interferenze lamentate dalla ricorrente non attingono in alcun modo alla tematica della negatoria servitutis, in quanto non e’ stato neppure prospettato che in alcun modo si intendesse, con i lamentati comportamenti, mettere in dubbio la titolarita’ del possesso dell’immobile su cui si sono poste in essere le condotte lamentate.

Da tanto discende che la lamentata violazione di legge non sussiste, mentre il preteso vizio motivazionale risulta insussistente, in ragione della coerenza argomentativa che e’ alla base del ragionamento posto a base della sentenza impugnata, ed ogni riferimento al preteso vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. appare del tutto privo di valenza, in ragione del fatto che l’ordinamento, nel suo complesso, appresta mezzi di tutela anche in relazione alle situazioni lamentate nella specie.

Tanto comporta la reiezione del mezzo in esame, anche in ragione della rilevata episodicita’ ed inattualita’ delle condotte lamentate.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. nella formulazione ante riforma ex L. n. 353 del 1990 in ordine alla novita’ della domanda risarcitoria sulla base della sentenza irrevocabile di condanna penale. La doglianza si basa sul fatto che in esito ad un procedimento penale, in cui si erano lamentati quei fatti posti a base della azione civile qui in esame, era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna della F. per ingiuria nei confronti della B., mentre gli altri comportamenti denunziati erano rimasti privi di sanzione.

In sede risarcitoria, e cio’ solo dopo il decesso del proprio marito, cui era subentrata in causa, la B. ha proposto domanda di risarcimento in ordine ad un fatto del tutto estraneo alla controversia sino a quel punto sviluppatasi e, lo si ripete, neppure menzionato nell’atto introduttivo del giudizio.

Non puo’ che concludersi nel senso che trattasi non solo e non tanto di domanda nuova, ma di argomento estraneo alla lite, surrettiziamente introdotto in causa, e comunque su cui non era stato accettato il contraddittorio.

Anche tale mezzo pertanto non puo’ trovare accoglimento.

Con il terzo motivo si lamenta insufficienza di motivazione in ordine alla esclusione del risarcimento del danno e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c..

In realta’, la lamentata carenza motivazionale sul punto non sussiste, atteso che la prova di danni materiali subiti non e’ stata in effetti fornita, mentre se nella specie si vuoi fare riferimento a danni morali, gli stessi, come e’ noto, discendono da reato e, nella specie non risulta accertato alcun reato nella condotta della F., se si eccettua quanto sentenziato rispetto al reato di ingiuria, di cui si e’ ampiamente detto e che non puo’ quindi rientrare nell’economia della presente fattispecie.

Anche tale motivo pertanto non e’ meritevole di accoglimento, considerate anche tutte le considerazioni svolte a proposito del primo e del secondo mezzo.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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