Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9068 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 15/04/2010), n.9068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICOLO’ V 10, presso lo studio dell’avvocato FOLLIERO

MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PANSERA MARISA;

– ricorrente –

contro

L.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VALLINO GIUSEPPE, VALLINO MARINA;

– controricorrente –

D.M.L. (OMISSIS), G.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMOLO GABRIELE P;

– controricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 739/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato VIANELLO Luca, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Varese, con sentenza del 2 novembre 2000, decidendo sulla causa promossa dai coniugi D.M.L. e G. S. contro B.A., nonchè sulla causa promossa da B.G. contro D.M.L., G.S. e L.M.C., riunite per connessione così disponeva:

a) accoglieva la domanda proposta dai coniugi D.M.- G. contro B.A., dichiarando che il predetto deteneva abusivamente e senza titolo l’appartamento posto al secondo piano del complesso immobiliare di proprietà degli attori in Porto (OMISSIS)-(OMISSIS), condannandolo al rilascio di detto immobile entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza nonchè a corrispondere agli stessi attori, a titolo di indennità di occupazione, la somma di L. 300.000 mensili dal 21 agosto 1991 al giorno del rilascio effettivo;

b) rigettava la domanda proposta da B.G. contro i coniugi D.M.- G. e L.M.C., regolando le spese del grado.

Tale pronunzia veniva appellata sia da B.G., sia da B.A., il primo contestando gli acquisti immobiliari dei coniugi D.M.- G. da parte di L.M.C. e il secondo rivendicando l’appartamento sopra indicato. I due appelli venivano riuniti per connessione. Le vertenze traevano origine dal contratto concluso in data (OMISSIS) tra L.M.C. e B.G..

La L. era proprietaria di un rustico nel Comune di Val Chiavenna, frazione Domo. Volendolo ristrutturare, si era rivolta al geometra B.G. convenendo con questi che la ristrutturazione doveva avvenire, anzitutto, a spese del predetto, il quale si impegnava a ricavare dal rustico 7 appartamenti di cui 4 monolocali con servizi, 2 trilocali con servizi nonchè un settimo appartamento denominato “cascinetta” riservato alla L.. Oltre a tale riserva il B. doveva versare alla L. la somma di L. 25.000.000 nonchè accollarsi tutti i debiti, passati e futuri, contratti dalla predetta per la realizzazione della ristrutturazione, compresi i ratei semestrali del mutuo fondiario concesso dall’Istituto del Credito Fondiario di Roma.

Il vantaggio di questo contratto per il geometra B. consisteva nella possibilità di vendere in proprio ed incamerare il prezzo dei 6 appartamenti ristrutturati (esclusa, ovviamente, la “cascinetta”).

Nella lentezza dei lavori di ristrutturazione i rapporti tra i contraenti si erano incrinati allorchè il B. aveva iniziato a non onorare l’impegno assunto di pagare i ratei semestrali del mutuo con conseguente richiesta del relativo pagamento dell’Istituto mutuante alla L. e relativa minaccia di esecuzione forzata.

Ripetutamente e vanamente sollecitato ad onorare i suoi impegni il B. si era visto revocare dalla L. la procura a vendere gli ulteriori appartamenti.

Essendo stata la ristrutturazione attuata con notevoli forniture al B. di granito sardo e di marmi per un importo di L. 188.000.000 da parte di D.M.L., quest’ultimo era stato ripagato con l’attribuzione dei 4 appartamenti monolocali, stimati complessivamente L. 200.000.000, come emergeva da una lettera a lui indirizzata dallo stesso B. in cui si specificava il suo “sacrosanto diritto” alla intestazione di tali immobili.

Con riguardo agli altri 2 appartamenti più grandi era documentato che il D.M. ne aveva acquistato uno da tal G.V., pagandone il prezzo e l’altro dalla stessa L..

Tutti e sei gli appartamenti acquistati dal D.M. erano stati cointestati alla di lui moglie G.S..

La vendita relativa all’appartamento promesso per L. 63.000.000 ad B.A. non si era perfezionata in quanto la scrittura privata tra i due fratelli non era stata autenticata nelle firme nè era stato chiesto l’accertamento giudiziale delle medesime, tal che l’atto non aveva efficacia verso i terzi.

Con sentenza del 12 marzo 2004 la Corte d’appello di Milano respingeva le impugnazioni dei fratelli B. che condannava alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione B.G..

Resistono con distinti controricorsi L.M.C. da un lato e D.M.L. e G.S. dall’altro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia: A) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di B.G. volta a far dichiarare la sussistente validità alla data del 7.5.90 dei contratti stipulati tra la L. e il B. medesimo.

B) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al contenuto, alla valutazione e validità dei contratti tra la L. e il B.G., nonchè delle loro inadempienze e in ordine alla validità parziale o totale o alla invalidità della cd. revoca della procura a vendere.

C) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla revoca della procura;alla irrevocabilità della stessa ex art. 1723 c.c., comma 2; alla rinuncia alla revoca per comportamenti conseguenti; alla validità di tutti gli atti di vendita del B. ex art. 1729 c.c.; alla nullità della revoca della procura fatta dal legale e non dalla parte.

D) Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza e inidoneità della motivazione in ordine alla dichiarazione di illegittimità della pretesa del B. di disporre del trilocale fatta derivare da un atto estraneo al rapporto tra la L. e B.G. (quale il contratto B./ B.). Osserva innanzitutto il ricorrente che la qui gravata decisione non si è pronunciata sul presupposto costituente il punto focale della vicenda in esame, vale a dire la richiesta di validità dei complessi contratti di vendita del (OMISSIS) e del (OMISSIS) tra esso B. G. e la L. al momento della stipulazione del rogito avvenuta il (OMISSIS) tra la stessa L. e i D. M.. Ciò omettendo l’esame di numerosi documenti e di deposizioni testimoniali la cui adeguata valutazione avrebbe condotto la Corte del merito ad una pronunzia diversa da quella adottata.

La Corte milanese non aveva altresì tenuto conto degli inadempimenti della L. che avevano preceduto e legittimato l’inadempimento di esso B., omettendo di effettuare una valutazione comparativa tra gli stessi.

A fronte delle documentate e provate inadempienze della L. che avevano preceduto il rogito (ritardo nel frazionamento del mutuo, ritardo nella redazione del Regolamento di condominio/mancato pagamento della spese comdominiali, mancato invio dei conteggi), cui erano da aggiungere quelle del pari documentate e provate del D. M. (mancato pagamento del mutuo in conto prezzo, mancate forniture dei materiali in conto prezzo, ritardo nelle forniture, ritardo nella consegna dei documenti al notaio; rifiuto di rogitare), inadempienze manifestamente gravi, esso B. aveva contrapposto il suo parziale e assolutamente non grave inadempimento a pagare quelle rate di mutuo che erano già scadute.

Il valore dei contratti di esso ricorrente con la L. era di circa L. 290.000.000 (L. 50.000.000 pagati per finire le opere; L. 172.000.000 pagati ai creditori; L. 25.000.000 pagati in contanti; L. 55.000.000 compensati con il prezzo di vendita della Cascinetta) mentre il suo inadempimento, accertato e documentato dallo stesso legale della L. alla data dell’1.12.89, ammontava a sole L. 5.033.277 oltre interessi ovvero ad ulteriori L. 9.535.783 oltre interessi (se si aggiungeva il mutuo che doveva però essere pagato direttamente dal D.M.): in totale poco più di L. 14.000.000, cioè meno del cinque per cento rispetto al valore dei contratti B./ L.. Tal che questo modesto inadempimento non era tale da giustificare la revoca da parte della L. di qualsivoglia procura.

In ogni caso, pur se la L. aveva definito l’accordo con esso B. come “procura a vendere il complesso immobiliare con contestuale mandato alla gestione dell’intero affare, seppure a favore del mandatario”, (il che avrebbe comunque comportato la irrevocabilità della procura medesima in quanto, ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2, fatta nell’interesse prevalente se non esclusivo del mandatario il quale aveva già pagato la quasi totalità di quanto pattuito), in realtà tra le parti si era inteso stipulare un contratto di vendita, o un preliminare di vendita.

Con il secondo motivo si deduce:

A) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di B.G. volta a far dichiarare la validità dei suoi contratti di vendita con D.M.L..

B) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte basato le sue motivazioni in ordine all’inadempimento dei D.M. su un fatto non dedotto dai medesimi o non risultante in atti e per aver interferito nel poter dispositivo degli stessi.

C) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al contratto stipulato da B.G. con il D.M. e all’esito delle risultanze istruttorie.

D) Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione assolutamente mancante ovvero fondata su affermazioni inidonee ad evidenziare la circostanza dell’adempimento dei D.M..

Rileva parte ricorrente che la Corte meneghina non si era pronunciata sul presupposto costituente un punto focale delle vicenda:la richiesta da parte di esso B.G. di dichiarazione della validità dei contratti di vendita tra lui medesimo e G. V., tra esso B. e il D.M. e tra il nominato G. e il D.M. al momento della stipula del rogito del 7 maggio 1990. Ciò omettendo l’esame di documenti e di deposizioni testimoniali che se adeguatamente valutati avrebbero condotto i giudici d’appello ad una decisione diversa da quella adottata.

Contesta il ricorrente l’affermazione della Corte territoriale circa l’acquisizione da parte dei D.M. dei quattro appartamenti loro ceduti, sulla base di una lettera di esso B. valutata come confessione stragiudiziale, non equivalendo di certo la dichiarazione contenuta in detta missiva a quietanza del saldo prezzo.

I D.M., al contrario, risultavano inadempienti per non aver pagato le rate di mutuo in scadenza di loro competenza, estinguendo il mutuo medesimo per loro esclusivo interesse solo in occasione del rogito.

Gli stessi non avevano pagato tutto l’importo di L. 200.000.000 convenuto con esso B. per l’acquisto degli appartamenti, avevano tardato nelle forniture dei materiali in conto prezzo, avevano tardato a rogitare.

Con il terzo motivo si denunzia:

A) Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione mancante ovvero fondata su affermazioni contrastanti e perplesse e inidonee a giustificare la legittimità della vendita del trilocale dalla L. ai D.M..

B) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della vendita del trilocale per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c.; per mancato pagamento del prezzo; per avvenuto riconoscimento della simulazione pregiudicante i diritti del B. ex art. 1415 c.c., comma 2; per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e dei motivi ex art. 1345 c.c.; per dolo in frode alla legge e al geometra B.G. ex art. 1344 c.c.; per contrarietà a norme imperative di legge ex art. 1418 c.c.; per mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c. C) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di B.G. volta a far dichiarare la legittimità della rivendica del trilocale del secondo piano.

D) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, errata valutazione dei documenti e delle dichiarazioni della L. e dei D.M. ex art. 360 c.p.c., n. 5.

E) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte del merito fondato la sua decisione sul fatto che la L. avrebbe pagato i mutui di competenza del B. ed in sua sostituzione, circostanza questa del tutto inventata, non dedotta dalle parti e non risultante nei documenti di causa.

Rileva il ricorrente che da quanto documentato e riferito dai testi escussi si aveva la prova certa ed inequivocabile che la L. era a conoscenza del fatto che l’immobile trilocale al secondo piano doveva essere rogitato in favore di B.A., con conseguente dimostrazione del suo parziale inadempimento ai contratti (OMISSIS).

Dalla prodotta documentazione si aveva la prova dell’accordo della L. con il D.M., della nullità del loro contratto di vendita per simulazione e per mancato pagamento del prezzo e della loro consapevolezza di rogitare in frode al B. per motivi illeciti e contrari alla legge. La sentenza della Corte milanese, in mancanza di altre argomentazioni, si era limitata ad evidenziare la ininfluente mancata autenticazione delle firme del contratto G./ B.A..

I giudici d’appello, pur descrivendo e dando atto del parziale inadempimento della L., si erano ben guardati dall’evidenziare come la predetta avrebbe avuto l’obbligo di risarcire il danno causato ad esso ricorrente.

Con il quarto motivo si deduce, infine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla illegittimità dell’occupazione del trilocale da parte dei B. e alla arbitraria quantificazione dell’indennizzo in L. 300.000 mensili stabiliti in sentenza, pari al canone ex Lege n. 392 del 1978, non avendone mai i D.M. dimostrato l’entità.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 2067/98, n. 1756/2006, n. 16762/2006) il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico- giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Ebbene, nel respingere i gravami di merito avverso la sentenza del Tribunale di Varese, la Corte territoriale si è così testualmente espressa nelle appena trentotto righe di motivazione: “Si è detto in punto di fatto che i coniugi D.M.L. e G.S. acquistarono, anzitutto, i 4 appartamenti monolocali direttamente dal Geom. B.G., pagandoli con massicce forniture di granito sardo e di marmi per circa L. 188.000.000, contro una valutazione complessiva dei 4 immobili in L. 200.000.000. A questo riguardo esiste in atti la lettera del Geom. B.G., il quale dichiara al signor D.M. che questi: “… ha sacrosantamente diritto alla intestazione”.

“Questa lettera contiene una confessione stragiudiziale, per cui i 4 appartamenti sono acquisiti definitivamente al signor D.M. e a sua moglie signora G..

“Restano gli altri 2 appartamenti trilocali. Uno risulta legalmente acquistato dal D.M. da tale signor G.V., che in precedenza ne era diventato proprietario per averlo acquistato direttamente dal Geom. B.G..

“Per quanto concerne il 6^ appartamento trilocale, asseritamente venduto da G. ad B.A., quest’ultimo immobile fu venduto dalla signora L. al signor D.M.. A proposito di questo appartamento il Geom. B.G. ha dedotto che la signora L. ne ha lucrato indebitamente il prezzo, spettando a lui ai termini del contratto venderlo a terzi. “Tutto ciò sarebbe giusto, se il Geom. B. non avesse “dimenticato” di pagare i ratei semestrali del mutuo fondiario – com’era suo dovere à termini di contratto – facendoli pagare alla signora L., la quale dovette sborsare una somma pressochè pari al costo dell’ultimo appartamento. “Per quanto concerne l’asserita vendita di questo appartamento da G. ad B.A., si è detto in punto di fatto che la scrittura privata intercorsa tra i due fratelli non ha alcuna efficacia verso i terzi per la mancata autenticazione delle firme, onde giustamente il Tribunale d Varese ha osservato che B.A. potrà farsi rimborsare dal fratello i suoi L. 63.000.000.

“Pertanto la sentenza del Tribunale di Varese deve essere confermata, e le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza”.

Questa non è motivazione, e laddove non è configurabile il difetto assoluto della stessa (peraltro evidenziantesi su più punti rilevati nei motivi di ricorso) manifesta è su altri punti la mera “apparenza” della medesima, secondo quanto espresso nella sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.

Invero, nonostante le dettagliate conclusioni dei motivi di gravame di merito, diligentemente riportate nell’epigrafe della qui gravata pronunzia, i giudici d’appello si sono limitati a scarne enunciazioni in punto di fatto (errando peraltro nella individuazione degli appartamenti acquistati dai coniugi D.M., – non 4 monolocali, ma tre monolocali e un trilocale); all’attribuzione di tali immobili agli stessi D.M. sulla base di una lettera del B. G. contenente, ad avviso di quei giudici, una confessione stragiudiziale sulla base della quale gli stessi sarebbero stati “acquisiti definitivamente al signor D.M. e a sua moglie signora G. (attribuzione decisamente contestata dal B. G. nei motivi di ricorso); alla ritenuta inefficacia della vendita di un trilocale da parte di B.G. al fratello A. per mancata autenticazione delle firme e alla ritenuta legittimità della successiva vendita di tale immobile dalla L. al D.M., non potendo il B.G. allegare che la nominata L. ne avesse indebitamente lucrato il prezzo, spettando a lui a termini di contratto venderlo a terzi, avendo egli “dimenticato” di pagare i ratei semestrali del mutuo fondiario com’era suo dovere a termini di contratto facendoli pagare alla controparte che aveva dovuto sborsare una somma pressochè pari al costo dell’appartamento medesimo (affermazioni tutte del pari contestate nei motivi di ricorso).

Nulla, quindi, nella impugnata sentenza, su tutte le altre numerose questioni evocate nei motivi di gravame di merito ed esposte, per quanto più sopra sommariamente enunciato, nei motivi di ricorso, quali:

l’accertamento della validità, alla data del rogito (OMISSIS) tra la L. e i coniugi D.M., delle scritture private di vendita (OMISSIS) e (OMISSIS) tra B.G. e la L., con conseguente nullità della compravendita (OMISSIS);

l’accertamento dei reciproci inadempimenti della L. e del B.G. e la valutazione comparativa tra i medesimi;

la qualificazione giuridica dell’accordo tra la L. ed il B.G. (procura a vendere secondo la prima, contratto di vendita o preliminare di vendita per il secondo);

l’accertamento della validità dei contratti di vendita B.- G.; B.- D.M. e G.- D.M. al momento della stipula del rogito (OMISSIS);

l’accertamento dell’inadempimento dei D.M. in relazione all’acquisto dei quattro appartamenti ad essi venduti dal B. G..

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano che provvederà a fornire adeguata motivazione alla stregua dei rilievi sopra formulati ed alla quale viene anche demandato di regolamentare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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