Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9068 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25763/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

AGRIROCCA SOCIETA’ AGRICOLA DI R.E. E C S.A.S., in persona

del legale rappresentante p.t., R.E., F.G.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Mascotto e dall’Avv.

Ermanno Prastaro, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo sito in Roma, via A. Chinotto n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 76/19/2013 depositata il 9 settembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 63/9/2010 la quale, a sua volta, aveva riunito e accolto i ricorsi di Agrirocca Società Agricola di R.E. e C S.a.s., svolgente attività di allevamento bovini e bufalini da carne, e dei soci R.E. e F.G., aventi ad oggetto un avviso di accertamento per IVA 2003 notificato alla società e ai soci.

– Premesso che è stato contestato l’utilizzo da parte della società contribuente di fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società Agricola Veneta S.r.l. e Import Export S.r.l. ai fini della detrazione dell’imposta armonizzata, la CTR ha ritenuto pregiudizialmente che l’avviso di accertamento fosse stato ritualmente notificato solo nei confronti della società e non anche dei soci e, nel merito, anche sulla scorta dell’archiviazione del procedimento penale originato dai medesimi fatti, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrati presupposti per le riprese, in particolare la consapevolezza da parte della società della soggettiva inesistenza delle operazioni contestate.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, che illustra con memoria e depositando istanza di distrazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, dal momento che la decisione assunta, a differenza di quanto ritengono i contribuenti, prima facie non pare conforme alla giurisprudenza della Corte.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e art. 54, comma 2, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., per aver la CTR ritenuto di porre a carico dell’Agenzia non solo gli elementi materiali di cui si compone la frode, ma anche il consapevole coinvolgimento della società verificata nella frode stessa.

– Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va reiterato che, ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

– Orbene, nel caso di specie, si pone in contrasto con tale principio di diritto la motivazione della CTR nella parte in cui ritiene di dover porre a carico dell’Agenzia anche l’onere di provare che la società fosse “a conoscenza o avesse promosso, in collaborazione con il primo (il preteso venditore che ha emesso fattura), una determinata operazione inesistente.” (cfr. p.5 sentenza impugnata). Va dunque ribadito che ricade sull’Agenzia la prova, oltre che degli elementi oggettivi materiali della frode, anche dell’elemento soggettivo della consapevolezza ma quest’ultimo requisito è soddisfatto anche dalla sola conoscibilità, con l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza della contraente, restando poi irrilevante la regolarità della fatturazione e dei pagamenti, posti in essere di regola nelle frodi carosello proprio per mascherare la frode. Di tale principio di diritto terrà conto il giudice del rinvio.

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui l’archiviazione del procedimento penale ha contribuito a determinare il convincimento della CTR, in violazione del principio di autonomia del procedimento tributarlo rispetto a quello penale.

– Il motivo è infondato. Nel processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale, essendo tenuto a vagliare per proprio conto se le prove raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4982 del 25/02/2020, Rv. 657373 – 01), potendo anche giungere ad una diversa qualificazione del fatto (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020, Rv. 658694 – 01). Nondimeno, proprio in applicazione del principio di autonomia del processo tributario da quello penale, il primo è chiamato a tener conto degli esiti processuali stabiliti dal secondo, valutando tale elemento di prova unitamente agli altri raccolti nel processo. E’ ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha correttamente dato conto della conclusione del procedimento penale originato dai medesimi fatti con archiviazione, e non ha da questo automaticamente tratto conclusioni in termini di pregiudizialità o di giudicato, ma ha inserito il dato nel complessivo quadro probatorio, e, come era sua facoltà fare, ha tratto argomento nel senso della mancata dimostrazione della partecipazione della società alla frode, benchè si tratti di una ratio erronea su cui è già intervenuto il primo motivo con successo, dal momento che la partecipazione alla frode non era necessaria.

– In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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