Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9067 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 36699-2018 proposto da:

FUTURA 2000 DI D.R.I. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

GAZZOLA;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CASAGRANDE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.C., T.D., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO COLARIZI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO ZANCHETTIN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1216/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Futura 2000 di D.R.I. e c. s.a.s. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, nei confronti di Immobiliare Casagrande s.r.l., T.C. e D., per la cassazione della sentenza n. 11216 del 2018 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 14.5.2018, con la quale la corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Treviso.

2. Resistono con controricorso l’Immobiliare Casagrande e le signore Targa.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Questi i fatti, per quanto ancora rilevanti in questa sede:

– La società Futura 2000 conveniva in giudizio nel 2008 la Immobiliare Casagrande e le Targa, per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivanti dagli interventi di costruzione edilizia compiuti da tali soggetti nelle immediate vicinanze della sua proprietà, il complesso immobiliare ex Asilo Vedovati in Comune di Farra di Soligo nonchè al ripristino dello stato dei luoghi.

– La sua domanda veniva rigettata in primo grado dal giudice, che riteneva le costruzioni ricadenti nell’area residenziale di completamento, priva di vincoli ambientali e o culturali.

– Anche il giudice di appello escludeva che fosse stata fornita la prova dalla documentazione in atti, e riteneva che neppure da quella prodotta in appello potesse ricavarsi che l’ex Asilo Vedovati fosse un bene culturale di appartenenza pubblica, soggetto a vincolo di tutela, e che sul fondo dei controricorrenti fosse stato apposto il vincolo di tutela indiretta previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 49.

3. Come già osservato nella proposta, il ricorso sotto l’apparente denuncia della violazione di legge (il predetto D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 49) lamenta una errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte della corte di merito, che non avrebbe, erroneamente, nella ricostruzione della ricorrente, ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse l’esistenza di un vincolo a tutela indiretta dell’immobile oggetto della controversia, essendo un bene culturale di appartenenza pubblica.

La Futura 2000 indica a questo scopo alcuni documenti in atti la cui rilevanza non sarebbe stata correttamente valutata dalla corte territoriale, sollecitando in tal modo la Corte ad una inammissibile revisione delle risultanze istruttorie.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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