Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9067 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 15/04/2010), n.9067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28781-2005 proposto da:

COOP AGRICOLA GALATERO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore G.L. anche in proprio, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato INSERVIENTE ENRICO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA CUNEO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 26/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Gianluca CONTALDI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Mario CONTALDI, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avvocato Marcello COLLEVECCHIO, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CARAVITA DI TORITTO, difensore del resistente

che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Cooperativa Agricola Galatero s.r.l. in persona del legale rappresentante G.L. e quest’ultimo in proprio proposero opposizione avverso la ordinanza n. 17 emessa il 25 febbraio 2005 dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo con la quale si ingiungeva al sig. G.L., trasgressore, ed alla cooperativa Agricola Galatero quale coobbligata in solido, il pagamento della somma di Euro 16.555,98, a titolo di sanzione amministrativa “per violazione della L. n. 119 del 2003, art. 5, commi 1 e 2, e dell’art. 10, commi 27 e 31, avendo la ditta acquirente omesso di versare all’Agea, entro il 1 marzo 2004, il prelievo supplementare dovuto per i mesi fino al dicembre 2003 del periodo di produzione lattiera 2003-2004”.

Gli opponenti assumevano la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 in quanto il combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, citato art. 2 comporterebbe l’obbligo di rispettare il termine complessivo di trenta giorni dalla presentazione degli scritti difensivi per l’emissione della ordinanza ingiunzione, termine che nella specie non sarebbe stato rispettato.

Essi lamentavano ancora la violazione e falsa interpretazione della L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 2,. Premesso che la Cooperativa Agricola Galatero, come gli altri acquirenti, assumeva nel sistema delle quote latte la veste di mero sostituto di imposta che, all’atto del pagamento del corrispettivo spettante al produttore, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di prelievo supplementare ed effettuarne il versamento all’amministrazione statale, rilevavano che, nella specie, la Cooperativa aveva pattuito con i soci conferenti il pagamento delle forniture effettuate in esubero alla quota assegnata per l’annata 2003-2004 al 15 settembre 2004, sicchè, alla data del 1 marzo 2004, essa non avrebbe potuto versare la trattenuta, non avendo l’obbligo di anticipare somme non ancora dovute dal produttore.

Lamentavano ancora la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in quanto la motivazione della ordinanza sarebbe stata insufficiente ed incongrua, anche alla luce delle difese presentate dai ricorrenti.

2. – Il Tribunale di Larino, con sentenza del 26 luglio 2005, respinse l’opposizione. Esso escluse anzitutto l’applicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 2 alla procedura di cui alla L. n. 689 del 1981, sia perchè disciplinata nelle sue varie fasi, sia per la sua natura contenziosa, sia per il suo particolare oggetto, e per la esigenza di garantire all’interessato di essere sentito e presentare scritti difensivi: attività, codesta, non sempre prevedibile nel suo sviluppo e che si è ritenuto di non circoscrivere entro determinati limiti temporali.

Quanto alla lamentata violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 2, il Tribunale di Saluzzo, premessa la non condivisibilità della tesi della assimilabilità della posizione del primo acquirente in ordine al versamento del prelievo supplementare di cui si tratta a quella del datore di lavoro rispetto alle ritenute previdenziali, osservò che l’accordo stipulato tra la Cooperativa ed i suoi produttori era irrilevante, non essendo opponibile alla p.a. la posticipazione dell’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, ed elusivo della disciplina legale del prelievo supplementare.

Quanto alla denunciata violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 la sentenza impugnata ritenne che il provvedimento fosse motivato in modo completo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la Cooperativa Agricola Galatero s.r.l. in persona del legale rappresentante G.L. nonchè quest’ultimo in proprio, sulla base di tre motivi. Resiste la Provincia di Cuneo, che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 18. Se pure la L. n. 689 del 1981, citato art. 18 nel disciplinare il procedimento che conduce alla emissione della ordinanza ingiunzione, non impone alcun termine entro il quale l’autorità competente debba provvedere, esso – sostengono i ricorrenti – deve essere coordinato con la L. n. 241 del 1990, art. 2 che ha stabilito, in via generale, che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, e che, qualora le amministrazioni non provvedano, il termine è di trenta giorni. Con riguardo al procedimento per la irrogazione di sanzioni amministrative, dunque, in mancanza di un diverso termine, il combinato disposto delle norme citate imporrebbe all’autorità competente di rispettare il termine complessivo di trenta giorni dalla data di presentazione degli scritti difensivi per l’emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento. Nel caso di specie, il Dirigente responsabile del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo non aveva rispettato detto termine, ed aveva emesso l’ordinanza ingiunzione impugnata oltre sei mesi dopo il ricevimento degli scritti difensivi.

2.1. – La doglianza è infondata.

2.2. – Deve, in proposito, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende aderire, alla stregua del quale la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36- bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass., S.U., sent. n. 9591 del 2006, e le successive sentt. n. 14890 e n. 24436 del 2006, n. 9644, n. 9859, n. 16859, n. 17625 del 2007).

3. – Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 30 giugno 2003, n. 119, art. 5, comma 2, e dell’art. 1322 cod. civ., nonchè la erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’acquirente – rilevano i ricorrenti – è configurato dalla normativa in vigore come il soggetto che ha l’incombenza di versare, per conto dei produttori conferenti, gli importi ad essi stessi trattenuti a titolo di prelievo supplementare nel corso della campagna lattiera, e, dunque, ha veste di sostituto d’imposta, il quale, all’atto del pagamento del corrispettivo spettante al produttore, deve operare una ritenuta alla fonte sull’importo pattuito, ed effettuare il pagamento in favore dell’amministrazione statale in nome e per conto altrui in forza di un rapporto nel quale assume la qualità di delegato ex lege al versamento del prelievo.

Nella specie, la Cooperativa Galatero aveva stipulato con i propri conferenti, nell’ambito della autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., singoli contratti con i quali si prevedeva espressamente che il pagamento delle forniture effettuate in esubero alla quota assegnata nel periodo 2003-2004, sarebbe stato eseguito entro il termine del 15 settembre 2004. Pertanto, in esecuzione di tali contratti, la Cooperativa non aveva provveduto al saldo delle fatture emesse mensilmente dalle aziende agricole conferenti per il latte fornito fuori quota, attendendo la scadenza concordata per il pagamento di tale merce, e non aveva, quindi, potuto procedere al versamento anticipato del prelievo supplementare a favore dell’AGEA entro il 1 marzo 2004, non avendo ancora, a tale data, trattenuto le somme necessarie. La ritenuta andrebbe infatti effettuata solo all’atto del pagamento del corrispettivo della merce, poichè è in quel momento che la somma gravata da ritenuta entra nella materiale disponibilità del sostituto d’imposta, debitore verso l’Erario:

sicchè l’obbligo per la Cooperativa di effettuare la trattenuta del prelievo e, quindi, di versare il prelievo medesimo all’AGEA era sorto, nella specie, solo il 15 settembre 2004, e cioè nel momento in cui essa avrebbe dovuto effettuare il pagamento del latte fornito dai soci.

4.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

4.2. – Essa riproduce sostanzialmente il motivo di opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento emessa a carico della Cooperativa Agricola Galaterio s.r.l. già rigettato dal Tribunale di Saluzzo, il quale ha osservato che l’acquirente non può sottrarsi all’obbligo di trattenuta e di versamento deducendo di non avere ancora corrisposto il prezzo al produttore, poichè, nell’attuale sistema delle quote latte, una volta superato il quantitativo di riferimento individuale (QRI), cioè il limite assegnato a ciascun produttore, questi non ha più diritto ad alcun compenso, mentre l’acquirente ha l’obbligo giuridico di versare la percentuale di legge all’AGEA. Il giudice di merito ha, poi, rilevato che l’accordo tra privati che, come nella specie, preveda il pagamento del latte fuori quota venduto dal produttore solo ad una certa data successiva a quella prevista dalla legge non sarebbe opponibile alla p.a. che contesti la violazione della disciplina legale del prelievo supplementare.

4.3. – La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Saluzzo merita condivisione.

Il D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 2, convertito nella L. n. 119 del 2003, prevede il versamento all’AGEA, da parte degli acquirenti, degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare sul latte conferito in eccesso rispetto alla quota individuale assegnata al singolo produttore.

Ciò posto, deve, anzitutto, escludersi la configurabilità, ipotizzata dai ricorrenti – i quali su di essa fondano la propria tesi difensiva, di una assimilazione tra la posizione del datore di lavoro, sostituto d’imposta con riguardo alle ritenute previdenziali, e quella del primo acquirente di latte con riferimento alla trattenuta dell’importo corrispondente alle consegne eccedenti la quota individuale consentita al singolo produttore: ed infatti, come esattamente rilevato nel controricorso, mentre il datore di lavoro è tenuto ad applicare la ritenuta, che contribuisce a formare la retribuzione, su tutti i compensi corrisposti al lavoratore, il corrispettivo del latte prodotto nei limiti della quota assegnata al singolo produttore spetta totalmente a quest’ultimo e le consegne fuori quota costituiscono un corrispettivo destinato esclusivamente all’AGEA. E dunque, mentre il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento della retribuzione, non è tenuto al versamento delle trattenute, per il primo acquirente del latte non esiste alcuna connessione tra il pagamento del corrispettivo al produttore e l’obbligo di versamento all’AGEA del prelievo supplementare, cui egli è tenuto per legge a prescindere dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per il pagamento: anche perchè, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il conferimento di latte in esubero – in relazione al quale è imposto il versamento all’AGEA della percentuale di legge – non da luogo a corrispettivo a favore del produttore.

4.4. – Nè alcun rilievo può attribuirsi, in contrario, al dictum della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26434 del 2006, secondo la quale l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 aprile, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero- caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo in tal senso agli acquirenti medesimi. La richiamata pronuncia non esclude, infatti, l’obbligo del versamento, ma solo quello della trattenuta che eventualmente lo precede.

5. – Con la terza censura, si lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, e della L. 7 agosto 1999, n. 241, art. 3. Si denuncia nel ricorso il difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione del Dirigente responsabile del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo, ed, in particolare, la omessa esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento delle tesi difensive degli opponenti.

6.1. – La censura è destituita di fondamento.

6.2. – Anch’essa, come le precedenti, risulta riproduttiva di una delle doglianze poste a fondamento della opposizione alla ordinanza ingiunzione. E’, al riguardo, sufficiente richiamare il motivato rigetto della censura da parte del Tribunale di Saluzzo, che ha fatto riferimento alla premessa del provvedimento impugnato, nella quale si ricordano, per un verso, il contenuto del verbale di accertamento e tutti gli atti successivi, e, per l’altro, il carattere pacifico del mancato versamento all’AGEA del prelievo supplementare dovuto, che integra la violazione contestata.

7. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. Le spese – che vengono liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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