Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9067 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Feancesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2598-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNEL SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO FORSTER 41, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO PANUNZIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3247/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3247/19/2017 depositata in data 5.6.2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina (in seguito, la CTR), ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia riscossione Latina Equitalia servizi di riscossione spa, oggi ADER Agenzia delle Entrate Riscossione (in seguito, l’agente della riscossione) avverso la sentenza n. 522/3/15 della Commissione tributaria provinciale di Latina (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso della società Tecnel Srl (in seguito, la contribuente) contro quattro cartelle di pagamento per II. DD. e IVA 2004, 2006, 2009 e 2010;

– La CTR ha succintamente confermato la decisione dei giudici di prime cure e, avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo. La contribuente si è difesa, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della tempestività della sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 5 giugno 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica l’8 gennaio 2018 con consegna perfezionata il 9/11 gennaio 2018. Tuttavia, il termine “lungo” per impugnare applicabile ratione temporis alla fattispecie era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato proposto dopo il 4 luglio 2009, in particolare in data 12 giugno 2014;

Infatti, il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 c.p.c. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamente al 4 luglio 2009 e, pertanto, il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c.;

– Non trova neppure applicazione il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito in L. n. 96 del 2017, dal momento che la legge ha disposto la sospensione semestrale dei termini, per le controversie definibili, che scadono tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017, arco di tempo nel quale non è ricompreso il termine per ricorrere per Cassazione nel caso di specie;

– In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere dichiarato inammissibile e, considerato il rilievo d’ufficio del profilo, e la natura della questione meramente processuale, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite;

– La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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