Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9067 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 01/04/2021), n.9067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24202/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Riposati e

dall’Avv. Umberto Saracco, con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avv. Michele Aureli sito in Roma, via Ortigara n. 3;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 525/05/2014 depositata il 24 marzo 2014, e che non

risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva parzialmente accolto l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 1/6/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto due distinti avvisi di liquidazione ed irrogazione delle conseguenti sanzioni, uno concernente VIVA e l’altro l’imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio e lungo termine, per l’intervenuto disconoscimento delle agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto di un’unità abitativa con rogito del (OMISSIS), e al mutuo a questo collegato, in quanto ritenuta “di lusso” D.M. 2 agosto 1969, ex art. 6.

– La CTR in particolare annullava l’irrogazione delle sanzioni, non ritenendo dimostrato che il mendacio in sede di rogito riguardasse la qualità non “di lusso” dell’abitazione, in relazione alla quale il contribuente ben poteva aver ritenuto in buona fede che la stessa non superasse la soglia dei 240 mq, al tempo applicabile ai fini della qualificazione dell’immobile.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso principale – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 4, nota 2 bis, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20, comma 4 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, nella parte in cui la CTR ha ritenuto inapplicabili le sanzioni irrogate dall’Ufficio in conseguenza della revoca delle agevolazioni prima casa, a sua volta conseguente al rilievo del carattere di lusso dell’immobile, per avere superficie superiore a 240 mq.

– Con il secondo motivo di ricorso principale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione delle medesime previsioni normative oggetto della prima censura, per aver la CTR riconosciuto al contribuente la possibile ignoranza incolpevole del fatto che l’appartamento superasse il limite dei 240 mq.

– Con nota di deposito datata (OMISSIS) l’Agenzia ha reso noto che è venuto meno l’interesse dell’Amministrazione alla decisione del ricorso per cassazione a seguito dell’intervento nelle more di atto di autotutela parziale, ed è pertanto cessata la materia del contendere sul ricorso principale, con assorbimento anche delle eccezioni di inammissibilità dello stesso articolate dal contribuente, per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per non essere stati riportati gli atti processuali cui l’Agenzia fa riferimento, per sua manifesta infondatezza e per parziale novità delle questioni.

– Con l’unico motivo di ricorso incidentale, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, nella parte in cui la CTR non ha ritenuto applicabile l’agevolazione prima casa, nell’acquisto dell’immobile rogato il (OMISSIS).

– Il motivo è inammissibile. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Infatti, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.” (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

– Lo sviluppo della censura si pone in contrasto con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali. Il ricorrente infatti, in luogo di censurare la sentenza impugnata e farlo specificamente, adduce argomenti di stretto merito attinenti alla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, mancando di calibrare il ricorso alla stregua delle caratteristiche del processo di legittimità. Sotto tale profilo la censura è dunque inammissibile.

– Inoltre, va anche reiterato che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– Il ricorso incidentale, si pone all’evidenza in contrasto anche con i principi di diritto da ultimo richiamati, posto che critica la decisione del giudice tributario di appello contestandone le valutazioni in fatto e del quadro probatorio, senza dedurre l’esistenza di fatti decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo e non valutati dal giudice d’appello, peraltro nemmeno censurati come vizio motivazionale.

– In conclusione, dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere quanto al ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, considerato l’intervenuto atto di autotutela parziale nelle more da parte dell’Agenzia e comunque il mancato accoglimento della domanda incidentalmente proposta dal contribuente.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale, spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

 

 

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