Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9066 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4410-2019 R.G. proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALMIERI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PAOLA RINALDI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA

ARGENZIO, ASTOLFO DI AMATO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

AVELLINO, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che chiede

accogliersi il proposto regolamento di competenza, con prosecuzione

del procedimento in oggetto.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.V., attore nella causa nei confronti della Banca di Credito Popolare avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni che il ricorrente assume aver patito a causa delle espressioni diffamatorie contenute nella lettera del (OMISSIS), proveniente dalla Direzione generale – servizio legale della banca (terzo pignorato in un procedimento in cui il M. era legale del creditore procedente), sottoscritta come responsabile del servizio da P.L., ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale di Avellino (allorchè tratteneva la causa in decisione) nel predetto procedimento.

2. Il Tribunale di Avellino ha adottato il provvedimento di sospensione avuto riguardo alla circostanza per cui “per gli stessi fatti il predetto P.L. è sottoposto a procedimento penale, già definito in primo grado con sentenza di condanna e attualmente in fase di appello, nel quale l’avv. M. è costituito parte civile”.

3. Pur considerando che il procedimento penale era nei confronti dell’autore materiale dello scritto, e quello civile nei confronti dell’istituto di credito dal quale proveniva la lettera diffamatoria, il tribunale ha ritenuto di dover sospendere il procedimento pendente davanti a sè per “l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi”.

4. La Banca Popolare ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c..

5. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, non essendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui agli artt. 295 c.p.c. l’identità dei fatti materiali causativi del danno; richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di autonomia dei due giudizi (Cass. n. 23516 del 2015; Cass. n. 22643 del 2013; Cass. n. 3820 del 2010, Cass. n. 17608 del 2013). Osserva che la soluzione da dare alla questione non è incisa dal fatto che nel giudizio civile la banca sia chiamata a rispondere per l’operato del suo dipendente, sottoposto a procedimento penale.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento di sospensione caducato, atteso che i due giudizi non si svolgono nei confronti degli stessi soggetti, bensì uno (il procedimento penale) nei confronti dell’autore materiale della diffamazione e l’altro (il processo civile) nei confronti della banca che risponde a titolo di responsabilità oggettiva del fatto del proprio dipendente.

2. Inoltre, non basterebbe a giustificare la sospensione del processo civile pendente l’aver i due processi ad oggetto gli stessi fatti, ma occorrerebbe anche che presupposto per l’accoglimento della domanda in sede civile fosse l’accertamento della sussistenza del reato, in relazione al fatto illecito dedotto, in sede penale. In questo senso v. Cass. n. 6510 del 2016: “Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”. In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, infatti, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., solo nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (v. Cass. n. 15641 del 2009).

3. Nel caso di specie, è stata esercitata l’azione penale nei confronti del responsabile materiale dell’atto diffamatorio, e il M., che assume di essere stato danneggiato dal comportamento diffamatorio si è anche costituito parte civile, ha vinto in primo grado ed il processo è pendente in appello. Tuttavia, i due giudizi rimangono autonomi laddove, come nella specie, l’azione civile sia stata esercitata contro due soggetti diversi responsabili a diverso titolo, l’imputato da una parte, e il responsabile civile dall’altra in quanto l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in sede penale non potrebbe incidere con efficacia di giudicato nel processo civile. Si veda in proposito il consolidato principio di diritto di cui in Cass. n. 6185 del 2009.

Manca quindi sia la coincidenza soggettiva che la stretta consequenzialità tra le due statuizioni, talchè l’una statuizione costituisca l’antecedente logico necessario dell’altra.

5. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento di sospensione è caducato e le parti sono rimesse dinanzi al Tribunale di Avellino per la prosecuzione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo.

Pone a carico dell’intimata le spese sostenute dalla ricorrente a cagione del presente giudizio e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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