Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9066 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34098-2006 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. TOSCANI 49, presso lo studio dell’avvocato CAPUT

CATERINA, rappresentato e difeso dagli avvocati MIRRA ANTONIO,

GIORDANO FEDERICO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., CA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2992/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/10/2005, depositata il 25/10/2005, R.G.N.

2016/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FEDERICO GIORDANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- C.C. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 2992/2005 della corte d’appello di Napoli che ne ha respinto il gravame contro la sentenza n. 321/2003 del tribunale di S. Maria Capua Vetere, reiettiva della domanda che aveva proposto nei confronti della Assitalia Assicurazioni s.p.a. e di Ca.An. per il risarcimento dei danni derivatigli dallo scontro tra il motociclo sul quale viaggiava ed il ciclomotore del Ca., che affermò essersi verificato il (OMISSIS).

I giudici di entrambi i gradi hanno ritenuto che non era stata raggiunta la prova in ordine all’accadimento del sinistro con effettivo coinvolgimento del ciclomotore.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Si duole il ricorrente che la corte d’appello non abbia dato motivata risposta ai motivi di gravame, privilegiando le risultanze di un singolo documento (la cartella clinica) nella quale si affermava che lo scontro era avvenuto tra la motocicletta dell’attore ed un’autovettura.

La manifesta infondatezza del motivo direttamente discende dal rilievo che la corte d’appello ha ritenuto rilevanti, oltre alla dichiarazione del C., contenuta nella cartella clinica, di essere stato “investito da un’auto mentre era alla guida della propria motocicletta”, anche “la discrasia ed il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi” (dai quali il ricorrente totalmente prescinde), motivatamente concludendo – con apprezzamento del fatto insuscettibile di essere rinnovato in sede di legittimità – che l’attore non aveva assolto al suo onere probatorio in ordine all’esistenza di nesso causale tra fatto dannoso e conseguenze lamentate.

Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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