Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9065 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CIA PIRRELLO SRL IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO E

RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE SIG. P.R. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 9,

presso lo studio dell’avvocato SCUDERI VINCENZO, rappresentato e

difesa dall’avvocato BALSAMO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7548/2005 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2004 B.A. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 16 aprile 2004 con il quale il Giudice di pace di Palermo gli aveva intimato il pagamento in favore della CIA Pirrello s.r.l. della somma di Euro 826,33, quale prezzo di un climatizzatore.

Il giudice di pace decideva l’opposizione con sentenza in data 26 settembre 2005, con il seguente dispositivo:

Accoglie parzialmente le domande dell’opponente, perchè ha dimostrato quanto scritto nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in udienza e nella comparsa conclusionale. – Annulla il D.I. n. 1747/04 emesso il 15.04.2004 dal G. di P. di Palermo depositato in cancelleria il 16.04.2004 e notificato il 16.05.05 con il quale veniva richiesto il pagamento Euro 826,33 oltre interessi legali, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate d’ufficio in Euro 246,66; Ordina al sig. B.A. il pagamento di Euro 826,33 alla CIA Pirrello s.r.l. relativamente al costo del Climatizzatore HSV – 09H NEC. Condanna la CIA Pirrello s.r.l e, per essa il suo legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese competenze ed onorario del giudizio che debbono essere pagate all’opponente pari ad Euro 500,00 in essa comprese le spese competenze ed onorari dei giudizi oltre IVA e Cpa come per legge.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la CIA Pirrello s.r.l., con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace non si sarebbe attenuto al principio secondo il quale il rigetto o accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo discende ex lege dall’accertamento ad opera del Giudice di merito circa la fondatezza o meno della pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione, per cui all’accertamento della fondatezza di tale pretesa creditoria deve seguire il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e viceversa dall’accertamento della fondatezza (o fondatezza parziale) della stessa pretesa creditoria deve seguire l’accoglimento (ancorchè parziale) dell’opposizione in parola.

La doglianza è infondata.

In effetti il Giudice di pace ha inteso affermare che non sussistevano le condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo in quanto correttamente l’acquirente si rifiutava di pagare il prezzo, non essendogli stata inviata una idonea fattura (e

PQM

per questo motivo

ha revocato il decreto ingiuntivo), accogliendo poi la domanda nel merito evidentemente in relazione alla situazione determinatasi in corso di causa.

La società venditrice, però, non ha interesse a lamentarsi del comportamento del Giudice di pace, per avere questi prima revocato il decreto ingiuntivo e poi avere ritenuto fondata la pretesa della attuale ricorrente. A quest’ultima, infatti, è stato riconosciuto il credito vantato, per cui l’unica effettiva revoca è quella delle spese della procedura monitoria, la quale trova, come si è detto, una giustificazione dell’iniziale legittimo rifiuto, secondo il Giudice di pace, dell’acquirente di pagare il prezzo.

Per le stesse ragioni deve ritenersi infondata la doglianza contenuta nel secondo motivo, secondo la quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe perplessa o contraddittoria, in considerazione della contraddizione tra il contemporaneo accoglimento della opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e della condanna dell’opponente al pagamento del debito cui in relazione al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.

Sia con il primo che con il secondo motivo la società ricorrente si lamenta, poi, della condanna alle spese del giudizio di opposizione, pur essendo stata ritenuta fondata la sua pretesa, per cui doveva essere considerata totalmente vittoriosa.

La doglianza è fondata, in quanto i giudice di pace ha violato il principio secondo i quale la parte totalmente vittoriosa nel merito non può essere condannata alle spese.

In relazione a tale censura, pertanto la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Palermo anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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